Articoli

Il recente Decreto Legislativo di revisione di Irpef e Ires ha introdotto una nuova e interessante opportunità per le imprese: l’affrancamento, con pagamento rateale, delle riserve in sospensione d’imposta.
Era dalla L. 311/2004, art. 1 commi 473-478, che non si presentava una simile opportunità, che dovrebbe interessare indistintamente tutti i saldi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta (non è richiamata alcuna disciplina specifica) esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Questa misura, che riprende e amplia quanto già previsto dalla Legge 311/2004, offre notevoli vantaggi ai contribuenti, semplificando la gestione contabile e permettendo di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo dilazionato e conveniente!

Cosa prevede la norma
La norma riguarda le imprese che, al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024, presentano nel proprio bilancio saldi attivi di rivalutazione non affrancati e riserve in sospensione d’imposta. L’affrancamento avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% calcolata sull’importo netto delle riserve come risultante dal bilancio.

L’Agenzia delle Entrate, recependo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (a partire dall’ordinanza 18 aprile 2018 n. 9509) ha convenuto che l’imposta sostitutiva sull’affrancamento della riserva debba essere calcolata sull’importo netto della stessa, come risultante dal bilancio (circ. 1° marzo 2022 n. 6, Parte I,§ 4.7).

Tale imposta può essere versata in quattro rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Vantaggi per i contribuenti
Il pagamento rateizzato senza interessi consente alle imprese di dilazionare il versamento dell’imposta sostitutiva senza sostenere interessi e dovrà essere effettuato “obbligatoriamente” in quattro rate di pari importo, scadenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio con riferimento al quale è effettuato l’affrancamento e dei tre successivi (ma presumibilmente, come in passato in una situazione analoga è stato affermato dalla circ. 13 febbraio 2006 n. 6 § 6.3, il pagamento potrà essere anticipato).

La dilazione potrebbe essere un incentivo determinante per i contribuenti ai fini della scelta dell’affrancamento, considerando che nella maggior parte dei casi l’opportunità di eliminare il regime di sospensione con il pagamento di un imposta sostitutiva del 10% si era già presentata. L’affrancamento elimina, inoltre, le riserve in sospensione d’imposta dal bilancio, semplificando la gestione contabile e la redazione della dichiarazione dei redditi.

L’aliquota agevolata del 10% può risultare conveniente rispetto all’imposizione ordinaria che sarebbe applicata in caso di distribuzione delle riserve.

Come funziona l’affrancamento
L’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che deve contenere i dati e gli elementi necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

Il pagamento delle rate dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro le scadenze ordinarie previste per il versamento delle imposte sui redditi. Le disposizioni attuative relative all’affrancamento saranno definite con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma.

L’introduzione dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta rappresenta un’importante novità per le imprese, offrendo loro la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo agevolato e dilazionato nel tempo.

È importante sottolineare che la norma è ancora in fase di definizione e potrebbe subire modifiche nel corso dell’iter di approvazione.
Per una consulenza e assistenza personalizzata sulla convenienza dell’affrancamento per la propria specifica situazione, lo Studio Pallino Commercialisti mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale.

Le recenti modifiche legislative in Italia hanno introdotto importanti novità nella tassazione delle successioni, donazioni e trust. Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri ha come obiettivi principali la semplificazione, la certezza del diritto e la razionalizzazione delle imposte indirette, escludendo l’IVA. Una delle innovazioni più significative è l’introduzione della dichiarazione di successione precompilata, che mira a semplificare gli adempimenti per eredi e professionisti, obbligando la presentazione telematica della dichiarazione. Questo cambiamento elimina la necessità di fornire alcuni dati precedentemente richiesti, come gli estratti catastali per gli immobili e il certificato dei pubblici registri per navi e aeromobili.

In termini di aliquote e franchigie, il decreto stabilisce un’imposta variabile tra il 4% e l’8%, con franchigie che vanno da 100.000 euro a 1,5 milioni di euro. Questo sistema di tassazione sembra favorire le famiglie tradizionali rispetto alle unioni civili, una scelta che ha suscitato discussioni e potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti per comprendere appieno le implicazioni. Per quanto riguarda gli immobili, questi sono inclusi nel calcolo dell’imponibile, il che potrebbe avere un impatto significativo sulle passività fiscali in caso di successione o donazione.

Il decreto legislativo introduce anche regole specifiche per la territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione. Se il disponente del trust è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari. Invece, se il disponente non è residente in Italia, l’imposta sarà applicata solo sui beni e diritti presenti nel territorio italiano.

Per i trust testamentari, è prevista la possibilità di versare il tributo in modo volontario e anticipato, sia al momento del conferimento dei beni sia all’apertura della successione. Questo permette una maggiore flessibilità e pianificazione fiscale per i disponenti. Inoltre, il decreto prevede la liquidazione e il versamento dell’imposta direttamente dal contribuente, senza attendere l’azione dell’Agenzia delle Entrate.

Le aliquote dell’imposta di successione ora variano in base al grado di parentela: per i parenti in linea diretta, come figli e coniugi, l’aliquota è del 4%, mentre per i fratelli e le sorelle è del 6%. Per gli altri parenti fino al quarto grado, l’aliquota applicata è dell’8%, e per i soggetti estranei alla parentela, l’aliquota è del 10%. Le franchigie sono state adeguate a 1 milione di euro per i discendenti diretti e i coniugi, 200.000 euro per fratelli e sorelle, e 100.000 euro per gli altri parenti fino al quarto grado. Per i soggetti non imparentati, non sono previste franchigie.

Per quanto riguarda l’imposta catastale e ipotecaria, queste sono state fissate al 2% per l’imposta ipotecaria e all’1% per l’imposta catastale, indipendentemente dal grado di parentela. Tuttavia, per la “prima casa” non locata e non adibita ad attività commerciali, le imposte sono ridotte a un importo fisso di 200 euro ciascuna.

Queste novità rappresentano un cambiamento significativo nel panorama fiscale italiano, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema tributario.
È importante sottolineare che, nonostante la presentazione delle informazioni relative alle nuove aliquote e franchigie dell’imposta di successione e delle tasse accessorie, queste rappresentano solo una sintesi delle normative attuali.

Lo Studio Pallino Commercialisti  è a disposizione per una comprensione approfondita e personalizzata delle dinamiche in materia di tassazione sulle successioni e per fornirvi una consulenza dettagliata, tenendo conto delle specificità del caso individuale e delle ultime disposizioni legislative. Questo passaggio è fondamentale per assicurarsi di adempiere  tutti gli obblighi legali, evitando possibili sanzioni o complicazioni future!

La recente introduzione dell’Entità Patrimoniale di Gruppo (EPG) nel panorama normativo italiano rappresenta un significativo passo avanti nella regolamentazione delle transazioni intercorrenti tra società collegate. Tale disposizione, inserita nell’ambito dell’articolo 13 del Codice Tributario (CT), mira a fornire un quadro normativo chiaro e definito per regolare le operazioni commerciali tra imprese appartenenti allo stesso gruppo economico.

L’EPG può essere definita come un’entità dotata di una propria autonomia decisionale, pur facendo parte di un contesto più ampio, ovvero il Gruppo Economico. Questa figura riveste un ruolo cruciale nella gestione e nell’ottimizzazione delle risorse finanziarie all’interno del gruppo, consentendo una più efficace pianificazione fiscale e finanziaria.

Le principali caratteristiche dell’EPG possono essere riassunte nei seguenti punti:

Ammontare dell’Entità Patrimoniale di Gruppo: L’EPG deve possedere un ammontare compreso tra 220.000 e 300.000 euro. Questa soglia mira a garantire che l’entità abbia un peso significativo all’interno del bilancio di gruppo e che le operazioni intercorrenti siano rilevanti dal punto di vista economico.

Oneri per i ricavi intra-gruppo: Le operazioni intragruppo, come vendite, prestiti, forniture di servizi, devono essere documentate e valutate secondo criteri di mercato. In particolare, i ricavi non possono superare i 60.000 euro al fine di non configurare una rilevante sproporzione economica.

ETSImprese e sgravio fiscale: L’EPG può godere del regime fiscale agevolato denominato “ETS Imprese”, che prevede agevolazioni fiscali per le imprese che investono in ricerca e sviluppo o in formazione del personale. Tale agevolazione è estesa anche alle società controllanti o collegate.

Riserve patrimoniali e accantonamenti: È prevista la possibilità di costituire riserve patrimoniali o accantonamenti in forma di fondo comune di investimento o patrimonio destinato.

Esclusione dall’imposizione: L’EPG è esclusa dall’imposizione dei redditi e dei contributi previdenziali, in quanto non configurabile come impresa autonoma ai fini fiscali.

Partecipazioni detenute e regimi speciali: L’EPG è tenuta a comunicare le partecipazioni detenute e aderire al regime speciale dell’imposta sul reddito delle società (IRS) o alla disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare (FCI).

Esclusione dall’IVA: L’EPG è esclusa dall’applicazione dell’IVA, in quanto considerata un soggetto non imprenditoriale.

Soggetti passivi IVA: L’EPG è soggetto passivo IVA solo se svolge in modo abituale attività di impresa o di lavoro autonomo.

Esclusione dall’obbligo di registrazione: L’EPG è esclusa dall’obbligo di registrazione al Registro delle Imprese e non è tenuta a compilare il bilancio consolidato.

Altre disposizioni: Altre disposizioni normative riguardano l’obbligo di dichiarazione e comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti, l’adozione di procedure di controllo interno e la conservazione della documentazione contabile.

In conclusione, l’introduzione dell’Entità Patrimoniale di Gruppo rappresenta un importante strumento per le imprese italiane, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie e una migliore pianificazione fiscale. Tuttavia, è fondamentale che le imprese adottino una corretta governance e rispettino scrupolosamente le disposizioni normative per evitare possibili controversie con l’Agenzia delle Entrate e massimizzare i benefici derivanti da questa innovativa figura giuridica.

Per ulteriori informazioni e assistenza personalizzata sulla gestione delle Entità Patrimoniali di Gruppo, lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per consulenze e supporto professionale.

Il Governo ha recentemente annunciato importanti modifiche alle normative fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione. Queste modifiche, contenute in un decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, sono state presentate dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, durante una conferenza stampa. In questo articolo, esamineremo approfonditamente le varie novità introdotte e il loro impatto sul sistema fiscale italiano.

Tassazione dell’imposta di successione e donazione:

Il decreto legislativo include diverse disposizioni riguardanti l’imposta di successione e donazione. Una delle modifiche principali riguarda l’inclusione delle aliquote e delle franchigie relative a questa imposta nel testo unico sulle successioni e donazioni. Questo aggiornamento tiene conto della più recente giurisprudenza e stabilisce chiaramente le modalità di calcolo dell’imposta in base ai beni ereditati o donati.

Una novità significativa riguarda l’esclusione del “donatum” dalla perimetrazione del “relictum” ai fini delle aliquote e delle franchigie dell’imposta. Questo significa che i beni donati non saranno più considerati parte dell’ammontare soggetto a tassazione per l’imposta di successione e donazione. Inoltre, il decreto chiarisce il trattamento fiscale degli affilianti e degli affiliati, che sono ora considerati parenti in linea retta ai fini di questa imposta.

Imposta di successione e donazione e disciplina dei Trust:

Il decreto introduce anche nuove disposizioni riguardanti i trust e le liberalità d’uso. Innanzitutto, si stabilisce che l’imposta sulle successioni e donazioni si estende ai trasferimenti derivanti da trust. Tuttavia, le liberalità d’uso sono escluse dall’imposta. Le aliquote e le franchigie applicabili dipendono dal valore dei beni trasferiti e dal rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.

Un aspetto importante riguarda il versamento dell’imposta, che avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento. È anche possibile effettuare il pagamento in via anticipata da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. È importante notare che l’imposta pagata è definitiva e non è soggetta a restituzione.

Dichiarazione di successione precompilata:

Una delle novità più interessanti è l’introduzione della dichiarazione di successione precompilata. Questo sistema prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione richiesta per la presentazione della dichiarazione. È obbligatorio presentare la dichiarazione in via telematica entro 12 mesi dall’apertura della successione, fatta eccezione per i residenti all’estero.

Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, si introduce il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte. Dopo la presentazione della dichiarazione, verrà effettuato un controllo di regolarità ed eventualmente sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione nel termine di due anni, nel caso in cui emerga una maggiore imposta principale.

Imposta di registro:

Il decreto interviene anche per razionalizzare le procedure relative all’imposta di registro. Ad esempio, per gli atti di trasferimento di azienda, si prevede l’applicazione di aliquote diverse a seconda del tipo di beni trasferiti. Nelle divisioni ereditarie, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.

Per quanto riguarda la liquidazione dell’imposta di registro, è prevista l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione. Anche per questa imposta è previsto un successivo controllo formale e, in caso di maggiore imposta principale, sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per il ricorso.

Imposta di bollo:

Il decreto introduce una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 entro il termine previsto per la registrazione dell’atto. Resta ferma la possibilità di assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione. Si prevede inoltre l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e l’esenzione dall’imposta per gli atti ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari.

 

In conclusione, il decreto legislativo introduce una serie di modifiche significative alle imposte di successione e donazione, all’imposta di registro e all’imposta di bollo. Queste modifiche mirano a semplificare le procedure fiscali, razionalizzare il sistema e garantire una maggiore trasparenza e conformità alle normative vigenti; nonostante ciò, è fondamentale comprendere appieno le implicazioni di ogni singola situazione fiscale. Per una consulenza personalizzata e per chiarire eventuali dubbi, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

Operatori sanitari: Fatturazione Elettronica per le Prestazioni Sanitarie verso Privati rinviata al 31 Dicembre 2024

Una stretta burocratica coinvolge ora i professionisti operanti a regime forfettario con un reddito inferiore a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per questa categoria, estendendo così quanto già previsto per gli altri contribuenti. Attualmente, oltre 2 milioni di partite IVA sono sotto il regime forfettario, e considerando che il 24,9% di esse ha un volume d’affari inferiore a 25.000 euro, si stima che circa mezzo milione di contribuenti saranno coinvolti dalla nuova normativa.

In controtendenza, medici e odontoiatri non vedranno cambiamenti: il decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 2024 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni rivolte a persone fisiche non soggette a IVA.

Esaminiamo più nel dettaglio le novità. L’obbligo della fatturazione elettronica, introdotto nel 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ora si estenderà a tutti i contribuenti, inclusi coloro che operano sotto il regime dei vecchi minimi e gli enti del Terzo settore nel regime forfettario.

Tuttavia, il decreto Milleproroghe ha mantenuto l’eccezione per gli operatori sanitari, prorogando il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie per l’intero 2024, preservando così la privacy dei pazienti.

Il presidente della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, aveva precedentemente sollecitato un intervento per prorogare la normativa che vietava la fatturazione elettronica da parte di medici e odontoiatri alle persone fisiche. Questa richiesta è stata accolta, dando il tempo di adeguare la normativa secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica a tutti i forfettari, a partire dall’anno d’imposta 2024, non sarà più necessario ricevere la Certificazione unica (CU). Le CU relative alle prestazioni del 2023 saranno quindi le ultime per forfettari e contribuenti a regime dei vecchi minimi.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Contratti di Locazione ‘A Scaletta’: La Complessità delle Operazioni Permutative tra Conduttore e Locatore

Nel contesto delle locazioni immobiliari, talvolta si fa ricorso a contratti che prevedono canoni chiamati “a scaletta” o comunque di importo variabile. Questo approccio è adottato per tener conto di elementi come, ad esempio, i lavori eseguiti dal conduttore per rendere l’immobile adatto all’attività commerciale prevista. Lo scopo è rimborsare, almeno in parte, al conduttore le spese sostenute per questi lavori di ristrutturazione e/o adeguamento dell’immobile.

Secondo questi contratti, da un lato, il conduttore si impegna a effettuare i lavori di ristrutturazione/adeguamento a sue spese e, dall’altro, ottiene dal locatore il diritto di utilizzare l’immobile per la sua attività economica pagando un canone “ridotto” per un determinato periodo di tempo.

Dal punto di vista dell’IVA e delle imposte indirette, queste prestazioni “incrociate”, che hanno un effetto “compensativo”, sono considerate operazioni permutative ai sensi dell’articolo 11, D.P.R. 633/1972. Questo articolo stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere obbligazioni precedenti, sono soggette all’imposta separatamente da quelle per le quali sono effettuate.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione nella risposta ad un interpello (n. 424/2022). In sostanza, se il conduttore sostiene spese per i lavori di ristrutturazione/adeguamento, la riduzione del canone per i primi tre anni rappresenta il corrispettivo per questi lavori. Il conduttore deve emettere una fattura per questa prestazione nei confronti del locatore, quantificando il vantaggio rappresentato dalla riduzione dei canoni di locazione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, il momento impositivo per entrambe le prestazioni coincide con l’esecuzione della seconda prestazione, ovvero l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Il conduttore deve emettere la fattura al locatore al momento del ricevimento della fattura per il canone di locazione originariamente pattuito.

Nel caso specifico di questi contratti, è importante considerare attentamente la natura delle spese sostenute dal conduttore. Se queste spese incrementano il valore dell’immobile, dovrebbero essere capitalizzate al valore del bene immobile, contribuendo alla formazione del reddito nei limiti delle quote di ammortamento deducibili, come previsto dall’articolo 102 del TUIR e dai coefficienti del D.M. 31/12/1988.

In sintesi, questi contratti comportano una complessa interazione tra le parti e richiedono una valutazione attenta sia per quanto riguarda l’IVA che le imposte sui redditi.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Chiarimenti Fiscali: La Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Coacervo Successorio e Donativo

Nel contesto delle leggi sulle successioni e donazioni, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 29 del 19 ottobre 2023, fornendo chiarimenti cruciali sul trattamento fiscale del coacervo “successorio” e “donativo”. Questa circolare, in linea con la giurisprudenza, offre una guida dettagliata su come questi concetti debbano essere interpretati ai fini fiscali.

Coacervo Successorio: Un Concetto Ormai Obsoleto?

Secondo la nuova circolare, l’istituto del coacervo successorio, una volta un pilastro nell’imposta di successione, è stato dichiarato non più attuale. Questo significa che non può essere utilizzato per determinare aliquote o calcolare franchigie, seguendo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

La Corte Suprema, con pronunce come la n. 22738/2020, ha affermato che “intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in forza dell’art. 69 della L. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 346 del 1990”. Questo orientamento è stato ribadito in ulteriori sentenze, consolidando il fatto che il coacervo “successorio” non è più parte integrante del sistema fiscale attuale per le imposte di successione.

Coacervo Donativo: Limiti Temporali da Considerare

Per quanto riguarda il coacervo “donativo”, la circolare chiarisce che questo concetto rimane in vigore per l’imposta di donazione. Tuttavia, le donazioni fatte tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 sono escluse da questa normativa. Questo periodo coincide con il periodo in cui la legge sull’imposta sulle successioni e donazioni è stata abrogata, come confermato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 9617/2021 e n. 5690/2023.

In conclusione, la Circolare n. 29 del 19 ottobre rappresenta un passo avanti fondamentale per l’interpretazione e l’applicazione delle leggi sulle successioni e donazioni. Queste nuove direttive offrono chiarezza e coerenza, garantendo che i contribuenti abbiano un quadro comprensibile e affidabile per affrontare questioni fiscali complesse.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Misure Fiscali 2024: Partite IVA Italiane, Novità sui Pagamenti Rateali

Nel caotico panorama fiscale italiano, una luce di speranza si è fatta strada per oltre il 90% delle partite IVA del paese. Circa 3,5 milioni di contribuenti italiani potrebbero essere sulla strada giusta per pagare le loro imposte in modo più agevole grazie a una nuova disposizione introdotta dal D.L. fiscale “Misure urgenti in materia economica e fiscale”, collegato alla legge di bilancio 2024.

Pagamenti Rateali per le Partite IVA: Cosa Cambia?

La novità più significativa riguarda il secondo acconto delle imposte sui redditi per i titolari di partita IVA nel 2023. Secondo questa proposta, i contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori alla soglia di 170.000 euro avranno la possibilità di suddividere il pagamento del secondo acconto in cinque rate mensili. Questo cambiamento potrebbe alleviare notevolmente il peso finanziario per molti autonomi e professionisti.

Le Specifiche della Nuova Normativa

Chi Sono i Beneficiari?

Questa agevolazione è riservata alle persone fisiche con partita IVA che hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro nel corso del 2022.

Cosa Può Essere Rateizzato?

La rateazione riguarda esclusivamente le imposte dirette, mentre i contributi rimangono esclusi da questa possibilità.

Periodo di Validità:

Questa disposizione si applicherà specificamente all’anno fiscale 2023.

Tassi d’Interesse per la Rateazione:

Le tariffe di interesse saranno quelle previste dalla legge, garantendo una soluzione finanziariamente vantaggiosa per i contribuenti.

In pratica, anziché affrontare l’onere di un pagamento unico entro la scadenza del 30 novembre, i contribuenti potranno dilazionare il pagamento delle imposte in diverse rate mensili da gennaio a giugno 2024.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa proposta non è ancora una certezza. Fa parte della bozza della Manovra 2024, ma dobbiamo aspettare ulteriori sviluppi dopo l’iter legislativo con le opposizioni prima che diventi una realtà tangibile per gli autonomi italiani.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Agevolazioni Societarie: estesa l’Opportunità!
Assegnazione, Cessione e Trasformazione Agevolate!

Scopri le Nuove Prospettive con la Proroga al 30 Novembre

La recente proroga al 30 novembre ha aperto nuove prospettive per coloro che potrebbero aver mancato l’occasione precedente di beneficiare dell’agevolazione nell’assegnazione, cessione e trasformazione dei beni societari. Questo prolungamento del termine offre una chance aggiuntiva a chi, per incertezze o mancanza di conoscenza sui meccanismi dell’agevolazione, non aveva potuto sfruttare l’opportunità entro la data scadenza.

Una delle questioni affrontate riguarda l’assegnazione in presenza di coniugi in comunione dei beni. Sebbene l’immobile assegnato possa essere di proprietà comune, l’agevolazione si applica esclusivamente al socio, nonostante il coniuge non socio sia coinvolto in termini patrimoniali. Viene anche chiarito che ci sono differenze significative tra le società di persone e quelle di capitali. Nel primo caso, l’assegnazione potrebbe non rientrare nella comunione immediata a causa della responsabilità illimitata dei soci. Al contrario, per le società di capitali, l’assegnazione non presenta problemi, a meno che la partecipazione non sia principalmente strumentale all’attività del socio.

Una delle chiavi per un’assegnazione agevolata senza intoppi è la verifica anticipata di eventuali vincoli territoriali o restrizioni al trasferimento dell’immobile. Evitare sorprese durante la stipula dell’atto è fondamentale. Inoltre, viene spiegato che l’assegnazione può avvenire quando la società restituisce capitale, riserve di capitale o distribuisce utili o riserve di utili ai soci.

Un altro aspetto cruciale riguarda la consistenza del patrimonio netto. È essenziale verificare attentamente se il valore contabile netto dell’immobile superi l’ammontare complessivo delle riserve disponibili. In caso contrario, vengono suggerite soluzioni come versamenti da parte dei soci o l’assegnazione di debiti societari insieme all’immobile. Viene sottolineato il ruolo centrale della scelta delle riserve da utilizzare, con l’importante precisazione che spetta ai soci decidere quali riserve utilizzare, con alcune limitazioni imposte dall’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, il testo fornisce una panoramica approfondita e chiara delle considerazioni e delle questioni pratiche legate all’assegnazione, cessione e trasformazione agevolate dei beni societari. Offre orientamento su questi processi complessi, rendendo il percorso per beneficiare di tali agevolazioni più accessibile e comprensibile per tutti gli interessati.

Il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente risposto a un’Interrogazione parlamentare (n. 5-01057 del 5 luglio 2023), confermando che l’assegnazione di immobili acquistati con esenzione IVA è esclusa dall’applicazione dell’IVA al momento dell’assegnazione. Questo scenario si applica ai beni acquistati senza il diritto alla detrazione, neppure parziale, dell’imposta correlata. Questa risposta va oltre la lettera della norma, citando l’art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce l’esclusione dall’IVA per i beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto.

Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva limitato l’operazione fuori campo IVA ai casi specifici previsti dall’articolo sopra menzionato. Tuttavia, con le circolari n. 26 del 1° giugno 2016 e n. 37 del 16 settembre 2016, l’Agenzia ha esteso questo principio anche alle assegnazioni di beni per i quali non è avvenuta la detrazione dell’IVA a causa dell’acquisto da parte di un soggetto privato o in quanto l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’imposta nel sistema fiscale nazionale. La Risposta all’Interrogazione ha ulteriormente ampliato questo scenario all’immobile ottenuto tramite una fattura esente da IVA.

Questo solleva alcune questioni complesse per l’assegnazione di immobili ai soci. I professionisti devono affrontare questi problemi durante la prima valutazione, insieme alla stima dei costi operativi, inclusi gli oneri fiscali sostitutivi, l’IVA e le imposte d’atto. Questi calcoli sono tutto tranne che intuitivi, specialmente quando si considera l’utilizzo di riserve di utili o di capitali.

È fondamentale prestare attenzione a questi dettagli, soprattutto alla luce della proroga fino al 30 novembre, che rappresenta un’opportunità preziosa per valutare l’agevolazione. Le aziende devono esaminare attentamente la documentazione aziendale disponibile per determinare se sia vantaggioso usufruire di questa opportunità fiscale.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

error: