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Dal 30 aprile 2024, entra in vigore una modifica significativa riguardante la competenza degli uffici per le società di persone.

L’articolo 31 comma 3 del DPR 600/73, modificato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, stabilisce che per i redditi prodotti in forma associata secondo l’art. 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la competenza spetta all’ufficio che effettua l’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale. Questo accertamento è parziale e riguarda il reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge.

In passato, questa disposizione era prevista solo per la fase di accertamento con adesione, come indicato dall’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 218/97. Ora, questa regola è stata estesa a tutti gli accertamenti.

Va sottolineato che, a seguito dell’art. 7-bis della Legge 212/2000 introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, un atto emesso da un ufficio non competente potrebbe essere annullabile su eccezione del contribuente. Questo va contro la precedente interpretazione che considerava tale errore come un mero vizio formale (Cass. 11 novembre 2021 n. 33287).

L’intervento del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, accolto favorevolmente da diversi settori, risolve le problematiche procedurali legate al litisconsorzio necessario quando la società ha la sede legale in una provincia diversa dalla residenza di uno o più soci.

Già dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 4 giugno 2008 n. 14815, si è riconosciuta l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soci e la società, anche se uno dei litisconsorti non impugna l’atto.

In passato, se più giudici erano coinvolti a causa della diversità dei domicili fiscali, il secondo giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, a condizione che fosse a conoscenza dell’avvio del processo.

Queste situazioni erano estremamente complicate e difficili da gestire, soprattutto considerando il coinvolgimento di tutte le Direzioni provinciali.

Gli accertamenti sui soci potevano essere notificati mesi dopo rispetto a quelli sulla società, rendendo difficile rispettare il vincolo del litisconsorzio. Ad esempio, se una società aveva sede a Napoli, con soci residenti a Palermo e Sondrio, l’atto emesso sul maggior reddito doveva essere impugnato entro 60 giorni. Tuttavia, se gli atti sui soci venivano notificati mesi dopo, poteva accadere che il processo relativo alla società fosse già stato concluso quando il ricorso dei soci veniva presentato.

Con il futuro cambio normativo le Direzioni provinciali emetteranno gli accertamenti parziali sui redditi attribuiti per trasparenza ai soci residenti in altre province e il processo sarà gestito in modo unitario presso la Corte della sede legale della società.

Per approfondimenti, ulteriori chiarimenti su questo argomento o per assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare la contabilità semplificata nel corso del 2024, a condizione che i ricavi generati nel 2023 non superino i seguenti limiti: € 500.000 per coloro che operano nel settore delle prestazioni di servizi e € 800.000 per coloro che svolgono altre attività. Nel caso in cui tali limiti non vengano superati, la contabilità semplificata diventa il regime standard; tuttavia, è possibile optare per la contabilità ordinaria tramite una specifica opzione triennale. Tali limiti, basati sul fatturato del 2023, influenzano anche la possibilità di effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale nel 2024.

Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali devono scegliere tra due regimi contabili: la contabilità ordinaria e la contabilità semplificata. Le società di capitali (srl, spa, ecc.) sono obbligate a utilizzare la contabilità ordinaria, indipendentemente dall’importo dei ricavi dell’anno precedente.

Per il 2024, la contabilità semplificata, come definita dall’art. 18 del DPR n. 600/73, è ammessa solo se i ricavi dell’anno precedente non superano un limite specifico, differenziato in base al tipo di attività. La scelta tra contabilità ordinaria e semplificata dipende dal superamento o meno dei limiti di ricavi nel 2023, considerando il regime contabile adottato in quell’anno.

Esempi illustrativi includono la possibilità per un’impresa individuale che ha mantenuto la contabilità semplificata “per cassa” nel 2023, con ricavi di € 480.000, di continuare con la contabilità semplificata nel 2024. Al contrario, una società di persone che ha superato il limite di ricavi nel 2023 deve passare alla contabilità ordinaria nel 2024.

Nel caso di attività multiple, la scelta della contabilità semplificata dipende dai limiti di ricavi raggiunti in ciascuna attività. La contabilità semplificata è possibile solo per le attività miste se l’attività prevalente rispetta i limiti.

I contribuenti che soddisfano i limiti di ricavi nel 2023 possono optare per la contabilità ordinaria nel 2024, vincolando tale opzione per almeno 3 anni e comunicandola tramite il modulo IVA 2025. L’opzione per il metodo “da bilancio” per l’IRAP comporta la tenuta della contabilità ordinaria per almeno 3 anni e influisce sulla possibilità di passare alla contabilità semplificata.

Per le liquidazioni IVA trimestrali del 2024, le imprese e i lavoratori autonomi possono optare per tale regime se il volume d’affari dell’anno precedente non supera i limiti stabiliti. Tale scelta comporta un aumento degli interessi del 1%.

Operazioni straordinarie e trasformazioni soggettive influenzano la periodicità delle liquidazioni IVA dell’anno successivo, tenendo conto del volume d’affari totale dell’anno in cui avviene l’operazione.

Infine, sono forniti esempi dettagliati per la scelta della contabilità e delle liquidazioni IVA in base ai ricavi e al volume d’affari, considerando anche l’opzione IRAP e l’opzione per la contabilità ordinaria. Nel caso dei lavoratori autonomi, la possibilità di utilizzare la contabilità semplificata (incassi/pagamenti) è indipendente dall’ammontare dei compensi, e sono forniti esempi specifici. Si noti che tutte le opzioni e le scelte sono soggette a vincoli temporali specifici, come indicato dalla normativa vigente.

Il nostro Studio è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e assistenza personalizzata.

Agevolazioni Societarie: estesa l’Opportunità!
Assegnazione, Cessione e Trasformazione Agevolate!

Scopri le Nuove Prospettive con la Proroga al 30 Novembre

La recente proroga al 30 novembre ha aperto nuove prospettive per coloro che potrebbero aver mancato l’occasione precedente di beneficiare dell’agevolazione nell’assegnazione, cessione e trasformazione dei beni societari. Questo prolungamento del termine offre una chance aggiuntiva a chi, per incertezze o mancanza di conoscenza sui meccanismi dell’agevolazione, non aveva potuto sfruttare l’opportunità entro la data scadenza.

Una delle questioni affrontate riguarda l’assegnazione in presenza di coniugi in comunione dei beni. Sebbene l’immobile assegnato possa essere di proprietà comune, l’agevolazione si applica esclusivamente al socio, nonostante il coniuge non socio sia coinvolto in termini patrimoniali. Viene anche chiarito che ci sono differenze significative tra le società di persone e quelle di capitali. Nel primo caso, l’assegnazione potrebbe non rientrare nella comunione immediata a causa della responsabilità illimitata dei soci. Al contrario, per le società di capitali, l’assegnazione non presenta problemi, a meno che la partecipazione non sia principalmente strumentale all’attività del socio.

Una delle chiavi per un’assegnazione agevolata senza intoppi è la verifica anticipata di eventuali vincoli territoriali o restrizioni al trasferimento dell’immobile. Evitare sorprese durante la stipula dell’atto è fondamentale. Inoltre, viene spiegato che l’assegnazione può avvenire quando la società restituisce capitale, riserve di capitale o distribuisce utili o riserve di utili ai soci.

Un altro aspetto cruciale riguarda la consistenza del patrimonio netto. È essenziale verificare attentamente se il valore contabile netto dell’immobile superi l’ammontare complessivo delle riserve disponibili. In caso contrario, vengono suggerite soluzioni come versamenti da parte dei soci o l’assegnazione di debiti societari insieme all’immobile. Viene sottolineato il ruolo centrale della scelta delle riserve da utilizzare, con l’importante precisazione che spetta ai soci decidere quali riserve utilizzare, con alcune limitazioni imposte dall’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, il testo fornisce una panoramica approfondita e chiara delle considerazioni e delle questioni pratiche legate all’assegnazione, cessione e trasformazione agevolate dei beni societari. Offre orientamento su questi processi complessi, rendendo il percorso per beneficiare di tali agevolazioni più accessibile e comprensibile per tutti gli interessati.

Il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente risposto a un’Interrogazione parlamentare (n. 5-01057 del 5 luglio 2023), confermando che l’assegnazione di immobili acquistati con esenzione IVA è esclusa dall’applicazione dell’IVA al momento dell’assegnazione. Questo scenario si applica ai beni acquistati senza il diritto alla detrazione, neppure parziale, dell’imposta correlata. Questa risposta va oltre la lettera della norma, citando l’art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce l’esclusione dall’IVA per i beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto.

Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate aveva limitato l’operazione fuori campo IVA ai casi specifici previsti dall’articolo sopra menzionato. Tuttavia, con le circolari n. 26 del 1° giugno 2016 e n. 37 del 16 settembre 2016, l’Agenzia ha esteso questo principio anche alle assegnazioni di beni per i quali non è avvenuta la detrazione dell’IVA a causa dell’acquisto da parte di un soggetto privato o in quanto l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’imposta nel sistema fiscale nazionale. La Risposta all’Interrogazione ha ulteriormente ampliato questo scenario all’immobile ottenuto tramite una fattura esente da IVA.

Questo solleva alcune questioni complesse per l’assegnazione di immobili ai soci. I professionisti devono affrontare questi problemi durante la prima valutazione, insieme alla stima dei costi operativi, inclusi gli oneri fiscali sostitutivi, l’IVA e le imposte d’atto. Questi calcoli sono tutto tranne che intuitivi, specialmente quando si considera l’utilizzo di riserve di utili o di capitali.

È fondamentale prestare attenzione a questi dettagli, soprattutto alla luce della proroga fino al 30 novembre, che rappresenta un’opportunità preziosa per valutare l’agevolazione. Le aziende devono esaminare attentamente la documentazione aziendale disponibile per determinare se sia vantaggioso usufruire di questa opportunità fiscale.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

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