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Ricordiamo le principali scadenze di Maggio 2024:

16 Maggio – Giovedì
-Versamento IVA e ritenute – Aprile
-Versamento INPS Contributi fissi sul minimale pensionistico
-Versamento IVA – 1° trimestre

20 Maggio – Lunedì
-Versamento Enasarco su provvigioni maturate 1° trimestre

27 Maggio – Lunedì
-Mod. INTRA

31 Maggio – Venerdì
-Comunicazione LIPE – 1° trimestre
-Versamento Rottamazione-quater (4a rata di max 18) Comma 232, L. 197/2022
-Ravv. speciale 2021 e preced. – Unica soluz./1a-5a rata trim. di 8
-Ravv. speciale 2022 – Unica soluz./1a rata trim. di 4

Per qualsiasi domanda il nostro team di esperti è a vostra disposizione.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e assistenza personalizzata!

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NEWS 31 MAGGIO
DEFINIZIONE AGEVOLATA: QUARTA RATA ENTRO IL 31 MAGGIO
 
La scadenza per il versamento della quarta rata della Definizione agevolata, nota come “Rottamazione-quater”, è il 31 maggio, con un’ulteriore possibilità di pagamento entro il 5 giugno 2024 considerando la tolleranza di 5 giorni prevista dalla legge.
 
Le successive rate del 2024 devono essere pagate entro il 31 luglio e il 30 novembre, secondo le scadenze indicate nel piano di pagamento comunicato.

La dichiarazione IVA in rimborso può essere presentata a partire dal 1 febbraio 2024. La finestra per l’invio della dichiarazione IVA 2024 va dal 1 febbraio 2024 al 30 aprile 2024. Tuttavia, coloro che intendono evitare la comunicazione della Liquidazione Periodica IVA del 4° trimestre 2023 possono anticipare l’invio al 29 febbraio 2024.

Il 27 dicembre 2023 è la data da segnare sul calendario per i soggetti passivi IVA che devono versare l’acconto relativo all’ultimo periodo dell’anno.

L’obbligo di versamento dell’acconto IVA riguarda i contribuenti che effettuano liquidazioni e versamenti mensili, trimestrali “per natura” e trimestrali “per opzione”.Sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA i soggetti che versano un acconto inferiore a 103,29 euro, chi ha cessato l’attività nel 2023, e altri casi specifici come chi opera in regime di esonero o applica regimi speciali.

Per determinare l’importo dell’acconto IVA, il contribuente può scegliere tra tre metodi:

  • Metodo storico: pagamento dell’88% di quanto versato a dicembre 2022 o nell’ultimo trimestre 2022.
  • Metodo previsionale: versamento dell’88% dell’IVA prevista per dicembre 2023 o l’ultimo trimestre 2023.
  • Metodo analitico: pagamento del 100% dell’IVA a debito entro il 20 dicembre 2023.

L’acconto IVA deve essere versato in un’unica soluzione entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando il modello di pagamento F24.

In caso di mancato pagamento o versamento tardivo, si applica una sanzione amministrativa del 30%, ridotta al 15% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza. È possibile usufruire del ravvedimento operoso, purché non sia stato notificato l’avviso di accertamento.

Ecco alcune indicazioni dettagliate sul versamento, la compensazione con crediti d’imposta, e i codici tributo da utilizzare:

Versamento: l’acconto IVA deve essere versato in un’unica soluzione entro il 27 dicembre di ogni anno, utilizzando il modello di pagamento F24.

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 6013 – Versamento acconto per Iva mensile
  • 6035 – Versamento IVA acconto

Compensazione con crediti d’imposta: è possibile compensare l’acconto IVA con crediti d’imposta, utilizzando il modello F24.

Ravvedimento operoso: in caso di mancato pagamento o versamento tardivo, è possibile usufruire del ravvedimento operoso, versando la sanzione ridotta e gli interessi legali.

Lo scomputo dell’acconto IVA avviene in base alla periodicità di liquidazione del contribuente:

Per i contribuenti mensili: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA di gennaio 2024.

Per i contribuenti trimestrali “per natura”: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA del primo trimestre 2024.

Per i contribuenti trimestrali “per opzione”: l’acconto IVA versato entro il 27 dicembre 2023 è scomputato dalla liquidazione IVA del primo trimestre 2024, se la liquidazione IVA trimestrale è stata effettuata per l’intero anno 2023. Se invece la liquidazione IVA trimestrale è stata effettuata solo per alcuni mesi del 2023, l’acconto IVA è scomputato dalla liquidazione IVA relativa ai mesi di competenza.

In conclusione, i soggetti passivi IVA devono prestare particolare attenzione alla scadenza del 27 dicembre 2023 per il versamento dell’acconto IVA.

È importante scegliere il metodo di determinazione dell’acconto IVA più favorevole e verificare la propria situazione per verificare di non rientrare tra gli esonerati.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Il 30 novembre scade il termine per pagare la seconda rata della rottamazione quater, la misura introdotta dal governo Meloni per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Chi ha aderito alla rottamazione quater deve pagare, entro la scadenza del 30 novembre, il 20% del debito residuo. La rata può essere pagata in una soluzione unica o in 18 rate, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
In caso di mancato pagamento della seconda rata entro il 30 novembre, i benefici della rottamazione quater saranno persi e il debito residuo dovrà essere saldato con interessi, sanzioni, more e aggio.

Come pagare la seconda rata

La seconda rata della rottamazione quater può essere pagata in diversi modi:
– In banca, agli sportelli bancomat abilitati al servizio Cbill o attraverso l’home banking;
– Alle Poste, dai tabaccai che hanno i circuiti Sisal e Lottomatica;
– Attraverso l’app PagoPa o sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per pagare la rata agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è necessario prenotarsi in anticipo.

La seconda rata della rottamazione quater è un appuntamento importante per tutti i contribuenti che hanno aderito alla misura. Il pagamento entro la scadenza del 30 novembre consente di beneficiare dei vantaggi previsti dalla rottamazione, quali l’esclusione di interessi, sanzioni, more e aggio. In caso di mancato pagamento, il debito residuo dovrà essere saldato con l’applicazione di tutti i costi accessori.

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