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Il ravvedimento operoso è un meccanismo che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale beneficiando di sanzioni ridotte.

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 87/2024, prevista per il 1° settembre 2024, sono state introdotte importanti novità che rendono le sanzioni meno onerose per le violazioni commesse a partire da questa data.

Il ravvedimento operoso consente ai contribuenti di sanare le proprie irregolarità fiscali versando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Questo strumento, previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997, mira a incentivare la compliance fiscale, offrendo una via più economica e rapida per regolarizzare le posizioni fiscali irregolari.

Le Modifiche Introdotte dal D.lgs. 87/2024

Il D.lgs. 87/2024 ha riformato significativamente il regime delle sanzioni amministrative per le violazioni fiscali, introducendo percentuali di riduzione più vantaggiose.

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, offrendo ai contribuenti un incentivo a regolarizzare tempestivamente le proprie posizioni.

Una delle principali novità riguarda la riduzione delle sanzioni. Ad esempio, per le violazioni relative a versamenti tardivi, la sanzione è ridotta dal 30% al 25% dell’imposta non versata. Inoltre, le sanzioni vengono ulteriormente ridotte in base al tempo trascorso dalla violazione, con percentuali decrescenti quanto più tempestivo è il ravvedimento.

Il ravvedimento operoso è articolato su diverse finestre temporali, ognuna delle quali comporta una diversa entità della sanzione ridotta:

  • Ravvedimento entro 30 Giorni dalla Violazione Per i ravvedimenti effettuati entro 30 giorni dalla violazione, la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo. Questa finestra temporale è particolarmente vantaggiosa per i contribuenti che desiderano regolarizzare rapidamente la propria posizione senza incorrere in sanzioni pesanti.
  • Ravvedimento entro 90 Giorni dalla Violazione Se il ravvedimento avviene entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo. Questo periodo offre ancora un’opportunità significativa per ridurre l’onere sanzionatorio, sebbene sia meno vantaggioso rispetto ai primi 30 giorni.
  • Ravvedimento entro 1 Anno dalla Violazione Il ravvedimento entro l’anno dalla violazione prevede una sanzione ridotta a 1/8 del minimo. Questo permette ai contribuenti di beneficiare di una riduzione rilevante, purché si attivino entro un anno dalla data della violazione.
  • Ravvedimento oltre 1 Anno dalla Violazione Per le violazioni regolarizzate oltre l’anno, la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo. Sebbene meno vantaggiosa rispetto alle precedenti finestre temporali, questa opzione rappresenta comunque un risparmio significativo rispetto alle sanzioni ordinarie.

Interessi Moratori e Calcolo

Oltre alle sanzioni ridotte, è necessario calcolare e versare anche gli interessi moratori. Questi sono calcolati al tasso legale, che dal 1° gennaio 2024 è pari al 2,5%, con maturazione giorno per giorno. La corretta applicazione degli interessi è fondamentale per completare il processo di ravvedimento.

Per procedere al ravvedimento operoso, il contribuente deve effettuare il pagamento del tributo non versato, degli interessi moratori e della sanzione ridotta. La regolarizzazione si considera completata solo con il pagamento contestuale di tutte queste componenti.

Le nuove regole introdotte dal D.lgs. 87/2024 offrono riduzioni più significative rispetto al regime precedente. Questo rende il ravvedimento operoso una soluzione ancora più conveniente per chi desidera sanare le proprie irregolarità fiscali.

La complessità delle norme fiscali rende spesso necessario l’intervento di un professionista. Rivolgersi a un commercialista può aiutare a evitare errori e a sfruttare al meglio le opportunità di ravvedimento operoso e guidare il contribuente attraverso ogni fase del processo, assicurando una corretta applicazione delle norme.

 

Domande Frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il ravvedimento operoso? Il ravvedimento operoso è una procedura che consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le proprie violazioni fiscali, beneficiando di sanzioni ridotte.
  2. Quali sono le novità introdotte dal D.lgs. 87/2024? Il decreto ha ridotto le sanzioni per le violazioni fiscali commesse a partire dal 1° settembre 2024, introducendo nuove percentuali di riduzione basate sul tempo trascorso dalla violazione.
  3. Come si calcolano le sanzioni ridotte? Le sanzioni ridotte si calcolano applicando percentuali decrescenti in base alle tempistiche del ravvedimento: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno, ecc.
  4. Cosa succede se non si rispettano le tempistiche del ravvedimento? Se non si rispettano le tempistiche previste, si applicano le sanzioni ordinarie, che sono significativamente più alte rispetto a quelle ridotte.
  5. Perché è consigliabile rivolgersi a un commercialista? Un commercialista può fornire assistenza personalizzata, assicurando una corretta applicazione delle norme e aiutando a evitare errori costosi durante il processo di ravvedimento.

Per ulteriori chiarimenti, consulenze o assistenza personalizzata, rimaniamo  a vostra disposizione.

Il recente decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato definitivamente il 24 maggio 2024 dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto importanti modifiche al sistema del ravvedimento operoso. Queste modifiche, che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024, hanno l’obiettivo di rendere il ravvedimento meno oneroso per i contribuenti, pur mantenendo un alto livello di rigore e controllo.

Il cumulo giuridico delle violazioni

Una delle principali novità è l’applicabilità del cumulo giuridico delle violazioni anche in sede di ravvedimento. Questo significa che le violazioni relative alla stessa imposta e al medesimo periodo d’imposta potranno essere trattate in modo unitario, riducendo così il carico sanzionatorio complessivo per il contribuente. Tuttavia, questa possibilità sarà applicabile solo in forma attenuata, come previsto dall’art. 12, comma 8, del DLgs. 472/97.

Rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni

Le riduzioni delle sanzioni sono state rimodulate in sintonia con l’introduzione del nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000. La principale modifica riguarda la riduzione delle sanzioni oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore. Precedentemente, la riduzione era a 1/8 del minimo, ma ora sarà a 1/7. Questa modifica elimina il livello intermedio previsto dalla lettera b-ter) dell’art. 13, comma 1, del DLgs. 472/97.

Prima della riforma, per i tributi periodici, le riduzioni delle sanzioni erano così strutturate:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/6 del minimo.

Con la riforma, le riduzioni saranno:

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.

Le ulteriori riduzioni dipendenti dal procedimento

Le riduzioni delle sanzioni a 1/6 e a 1/5 continueranno a esistere, con l’aggiunta di una nuova riduzione a 1/4, ma queste dipenderanno dall’avanzamento del procedimento. Ad esempio, la riduzione della sanzione a 1/6 sarà applicabile dopo la notifica dello schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000 e la constatazione della violazione mediante processo verbale.

 

Per facilitare i contribuenti nell’applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione appositi software. Questi strumenti permetteranno di gestire in modo automatico e preciso le diverse violazioni, garantendo la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative.

Rimane invariato il limite temporale dei 90 giorni per la dichiarazione omessa. In caso di omessa fatturazione di varie operazioni, il contribuente sarà tenuto a presentare tre ravvedimenti distinti per le dichiarazioni infedeli relative a IVA, imposte sui redditi e IRAP, nonché per le violazioni sulla fatturazione. Ad esempio, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dal termine per le dichiarazioni, il contribuente dovrà:

  • Per il modello REDDITI, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per il modello IRAP, pagare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8.
  • Per l’IVA, correggere le fatture e pagare imposte, interessi legali e sanzioni dell’87,5% ridotte a 1/7.

Cumulo giuridico e violazioni multiple

Il cumulo giuridico opererà anche se sono state commesse più violazioni in tema di fatturazione non recepite in dichiarazione. Nel caso di indebita detrazione IVA recepita in dichiarazione, la violazione più grave (infedeltà dichiarativa) assorbirà la violazione a monte, come previsto dal nuovo art. 6, comma 6, del DLgs. 471/97. Tuttavia, il cumulo giuridico non opererà per gli omessi o tardivi versamenti né per le indebite compensazioni.

Per una consulenza personalizzata sulle recenti modifiche normative in materia di ravvedimento operoso e sanzioni tributarie il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

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