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La recente riforma fiscale italiana ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB), un’importante misura volta a semplificare gli adempimenti fiscali per le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi.

Il CPB consente ai contribuenti di stabilire in anticipo, per un periodo di due anni, le basi imponibili relative alle imposte sui redditi e all’IRAP, sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate. Questa proposta si basa sull’analisi dei dati storici del contribuente e proiezioni economiche al fine di ridurre gli oneri dichiarativi e promuovere la compliance fiscale.

I criteri di accesso al CPB includono la regolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’assenza di debiti fiscali significativi e di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio. Inoltre, viene valutata l’affidabilità fiscale del contribuente, che può influenzare la formulazione della proposta concordataria.

L’aggiornamento al 24 aprile 2024 ha confermato che il CPB sarà applicabile per i periodi d’imposta 2024 e 2025, e i contribuenti hanno tempo fino al 15 ottobre per aderire alla proposta dell’Agenzia delle Entrate. Questa iniziativa fa parte di un più ampio sforzo di riforma fiscale che mira a modernizzare il sistema tributario italiano, rendendolo più equo, trasparente e favorevole alla crescita economica.

Il concordato preventivo biennale, disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, consente alle imprese e ai professionisti di minori dimensioni di concordare preventivamente il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (nonché il VAP IRAP) da dichiarare nel periodo oggetto di concordato; su questo reddito sono liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito.

Secondo le disposizioni del decreto, l’Agenzia delle Entrate elabora una proposta di reddito caratteristico che il contribuente può accettare o meno. Tale proposta è elaborata a partire dai dati inseriti nell’apposita procedura informatica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024.

Possono accedere al CPB i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo:

-i soggetti che applicano gli ISA, (ex art. 9-bis del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96);

-i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014;

La disciplina è differenziata per i soggetti ISA e per i forfetari, tenendo conto delle diverse caratteristiche delle due tipologie di soggetti.

Il concordato non ha effetti ai fini dell’IVA, i cui adempimenti formali e di versamento dell’imposta restano quelli ordinariamente previsti. Tuttavia, il reddito concordato ha effetto ai fini previdenziali, con la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo.

La proposta del fisco è basata su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati fiscali e dei dati relativi al 2023. La proposta di reddito concordato è generata direttamente dal software di calcolo ISA per i soggetti ISA e dal software integrato nel modulo REDDITI per i forfetari, secondo le specifiche diramate dall’Agenzia delle Entrate.

L’accettazione della proposta da parte del contribuente avviene entro il 15 ottobre 2024, barrando un’apposita casella nel modulo ISA per i soggetti ISA e nel modulo REDDITI PF per i forfetari.

Per meglio comprendere le dinamiche del concordato preventivo biennale e  per assistenza personalizzata  lo Studio Pallino rimane a disposizione.

L’utilizzo di un’auto aziendale anche per scopi personali comporta delle implicazioni fiscali. Infatti, il valore
dell’utilizzo dell’auto è considerato un reddito in natura, o fringe benefit, che va tassato secondo le regole
previste dalla legge.

Il fringe benefit per le auto aziendali è il valore economico attribuito all’utilizzo dell’auto da parte del
dipendente o del dirigente per scopi diversi da quelli lavoravi. Si tratta di un reddito in natura che va
aggiunto al reddito imponibile del lavoratore e che va tassato secondo le aliquote Irpef.

Il valore del fringe benefit dipende da diversi fattori, tra cui:
• il costo di acquisto o di noleggio dell’auto
• la potenza del motore
• il tipo di alimentazione
• il chilometraggio annuo
• la percentuale di utilizzo personale

Per calcolare il valore del fringe benefit, si può seguire il metodo forfetario o il metodo analitico.

Il metodo forfettario prevede di applicare una percentuale fissa al costo dell’auto, che varia in base alla
potenza del motore e al tipo di alimentazione. Per il 2024, le percentuali sono le seguenti:
• 30% per le auto con potenza fino a 100 kW
• 40% per le auto con potenza superiore a 100 kW
• 15% per le auto elettriche o ibride
• 5% per le auto a idrogeno

Il metodo analitico prevede invece di tenere conto dei cos effettivi sostenuto per l’auto, come il carburante,
l’assicurazione, la manutenzione, il pedaggio, ecc. In questo caso, il valore del fringe benefit è dato dalla
differenza tra i cos totali e quelli relativi all’uso lavoravo.

Per determinare la quota di uso lavoravo, si può usare un criterio presuntivo o un criterio effettivo.
Il criterio presuntivo prevede di considerare come uso lavoravo il 70% del chilometraggio annuo, salvo
prova contraria.
Il criterio effettivo prevede invece di documentare con apposi registri di bordo i chilometri percorsi per
motivi lavoravi e quelli percorsi per motivi personali.

Qual è il metodo più conveniente?
Dipende dalla situazione specifica di ogni lavoratore.
In generale, il metodo forfetario è più semplice e veloce, ma può portare a una sovrastima del valore del
fringe benefit.
Il metodo analitico è più complesso e richiede una maggiore documentazione, ma può permettere di
ridurre il valore del fringe benefit se si dimostra un uso prevalente dell’auto per scopi lavoravi.

Quali sono le novità introdotte dalla legge di bilancio?
Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22
dicembre 2023 contiene l’aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e
motocicli elaborate dall’ACI per il periodo d’imposta 2024, introducendo cambiamenti significavi nel calcolo
del fringe benefit per le auto aziendali:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/22/23A06840/sg;
Le tabelle in esame sono disponibili sul sito internet: www.aci.it nella sezione Servizi/Servizi online/Fringe
benefit;

Le auto aziendali, compresi motocicli, ciclomotori e autocaravan, concesse in uso promiscuo ai dipendenti,
costituiscono un’importante componente della retribuzione ‘in natura’. Questa forma di retribuzione ‘in
natura’ destinata ai dipendenti ha subito variazioni nelle percentuali in base alle emissioni di CO2 dei veicoli.

La tassazione del fringe benefit è ora determinata non solo dalle tabelle ACI, ma anche da percentuali
variabili in base alle emissioni di CO2 del veicolo. Questo cambiamento mira ad incentivare l’acquisto di
veicoli a basso impatto ambientale da parte delle aziende.

In base alle nuove disposizioni, le percentuali di fringe benefit per il 2024 sono le seguenti:
• 25% per veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
• 30% per veicoli con emissioni di CO2 da 61 g/km a 160 g/km;
• 50% per veicoli con emissioni di CO2 da 161 g/km a 190 g/km;
• 60% per veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190

Per maggiori informazioni sul Fringe Benefit, chiarimenti o assistenza personalizzata il nostro Studio è a
vostra disposizione.

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