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Le recenti modifiche apportate al comma 8 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997 hanno introdotto una significativa innovazione nell’ambito del sistema sanzionatorio italiano. Dal 1° settembre 2024, il cumulo giuridico è applicabile anche nell’ambito del ravvedimento operoso. Questa disposizione deriva dall’intervento legislativo del D.Lgs. n. 87/2024, che ha esteso la portata delle sanzioni uniche a nuove fattispecie già previste per l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. L’obiettivo è promuovere la regolarizzazione spontanea delle violazioni da parte dei contribuenti, mantenendo comunque un criterio rigoroso di separazione per tributo, periodo d’imposta e istituto deflativo.

Questa evoluzione normativa segna un importante passo in avanti verso un sistema di gestione delle sanzioni più flessibile e coerente, fornendo agli operatori economici uno strumento ulteriore per risolvere tempestivamente le irregolarità.

Il cumulo giuridico rappresenta una modalità di determinazione della sanzione unica, in deroga al principio del cumulo materiale, applicabile nei casi di pluralità di violazioni connesse tra loro. La normativa specifica che il calcolo della sanzione avviene separatamente per ciascun tributo, periodo d’imposta e istituto deflativo. Questa impostazione consente una maggiore equità, evitando progressioni sanzionatorie non proporzionali rispetto alle singole violazioni.

La nuova disciplina conferma, inoltre, l’inapplicabilità del cumulo giuridico agli omessi versamenti e alle indebite compensazioni, preservando il principio di rigore per queste particolari infrazioni. L’articolo 12, comma 8-bis, aggiunge un ulteriore livello di dettaglio, prevedendo che il calcolo della sanzione unica si applichi separatamente tra tributi erariali, imposte doganali e imposte sulla produzione e sui consumi.

L’estensione del cumulo giuridico al ravvedimento operoso costituisce una novità assoluta. In passato, questa possibilità era esclusa, limitando il ricorso al ravvedimento in situazioni di pluralità di violazioni. La nuova disciplina equipara il ravvedimento agli istituti deflativi già contemplati, quali l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, rendendo la regolarizzazione spontanea un’opzione ancor più vantaggiosa per i contribuenti.

Attraverso questa modifica, il legislatore intende incentivare comportamenti proattivi da parte dei soggetti fiscali, permettendo loro di beneficiare di riduzioni sanzionatorie significative pur nel rispetto delle norme vigenti.

La determinazione della sanzione unica mediante il cumulo giuridico segue criteri rigorosi. Il calcolo della sanzione “base” prende come riferimento la violazione più grave, aumentata di un quarto. Tale importo rappresenta la base per l’applicazione delle riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso.

L’applicazione del cumulo giuridico è effettuata separatamente per ciascun tributo. Questo significa che, per ogni periodo d’imposta e per ogni istituto deflativo, le violazioni devono essere analizzate autonomamente. Per esempio, nel caso di tributi erariali, le imposte IVA, IRPEF e IRAP saranno trattate in maniera indipendente, garantendo una maggiore precisione nel calcolo delle sanzioni.

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare volontariamente le proprie posizioni fiscali, beneficiando di significative riduzioni delle sanzioni. Con l’introduzione del cumulo giuridico, il calcolo delle sanzioni è reso ancor più favorevole. La determinazione della sanzione “base” permette una riduzione proporzionale al tempo trascorso dalla violazione e alla tempestività del ravvedimento.

Questa modalità di regolarizzazione rappresenta un’alternativa concreta e conveniente rispetto all’attesa dell’irrogazione ufficiale delle sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Per i contribuenti, ciò significa poter risolvere eventuali irregolarità in tempi brevi e con costi ridotti.

 

Esempio Pratico: Omessa Fatturazione e Registrazione

Un caso emblematico dell’applicazione del cumulo giuridico riguarda l’omessa fatturazione e registrazione di un’operazione imponibile. Consideriamo una transazione avvenuta nell’ottobre 2024 per un importo di 10.000 euro, con un’IVA evasa pari al 22% (2.200 euro). La violazione comporta, inoltre, imposte aggiuntive IRPEF e IRAP, pari rispettivamente a 2.300 euro e 390 euro.

Le sanzioni specifiche per tali violazioni includono:

  • Omessa fatturazione: 1.540 euro (70% dell’imposta);
  • Infedele liquidazione periodica IVA: 500 euro;
  • Infedele dichiarazione annuale IVA: 1.540 euro;
  • Infedele dichiarazione dei redditi: 1.610 euro;
  • Infedele dichiarazione IRAP: 273 euro.

 

Applicando il cumulo giuridico, l’ufficio fiscale determinerebbe una sanzione unica per ciascun tributo, calcolata considerando la violazione più grave e aumentando l’importo di un quarto. Se il contribuente optasse per il ravvedimento operoso, potrebbe beneficiare di una riduzione significativa della sanzione complessiva, portandola a soli 544 euro rispetto agli 805 euro previsti in caso di definizione ufficiale.

Le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 rafforzano la centralità del cumulo giuridico quale strumento di equità nel sistema sanzionatorio italiano. L’estensione della sua applicabilità al ravvedimento operoso rappresenta una novità che offre vantaggi concreti per i contribuenti, incentivando una gestione proattiva delle posizioni fiscali.

La separazione per tributo, periodo d’imposta e istituto deflativo garantisce un’applicazione coerente e trasparente delle sanzioni, mantenendo al contempo un alto livello di rigore per le violazioni più gravi. Con l’applicazione del cumulo giuridico, il sistema fiscale italiano compie un passo importante verso un equilibrio tra esigenze di controllo e flessibilità operativa.

Per meglio comprendere le opportunità offerte dal ravvedimento operoso, per ulteriori chiarimenti o per ricevere una consulenza personalizzata, il nostro team di esperti è a vostra disposizione.

Ravvedimento speciale entro il 31 Marzo 2025 per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale

Il D.L. n. 113/2024 (decreto Omnibus) ha introdotto un ravvedimento in favore dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
In particolare, l’art. 2-quater del decreto, introdotto in sede di conversione, consente ai soggetti che entro il 31 ottobre hanno aderito al patto con il Fisco, di sanare le irregolarità dichiarative afferenti agli anni dal 2018 al 2022, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è lo strumento ideato per i contribuenti che permetterà, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni ma sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, coerentemente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria ed i redditi dichiarati, per questi soggetti che hanno aderito al CPB c’è l’ulteriore possibilità di regolarizzare le pendenze fiscali avvalendosi del ravvedimento speciale.

La scadenza chiave per il ravvedimento è il 31 marzo 2025, data entro cui sarà necessario adempiere alle modalità di pagamento stabilite, evitando l’applicazione di sanzioni più severe e beneficiando di una tassazione sostitutiva agevolata. L’obiettivo principale è quello di permettere ai contribuenti di mettersi in regola in modo più semplice e meno oneroso rispetto a una normale procedura di accertamento fiscale.

L’adesione al ravvedimento speciale, una volta perfezionata, impedisce che l’Agenzia delle Entrate possa procedere, per i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha optato per l’applicazione del ravvedimento, a rettificare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 39, D.P.R. n. 600/1973 (accertamento analitico e per presunzioni) e l’IVA ai sensi dell’art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 (accertamento per presunzioni). Tuttavia, i contribuenti perderanno tale beneficio in caso di intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale, di mancato versamento delle somme dovute, ovvero di applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero di notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per alcuni reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Per esercitare l’opzione di ravvedimento speciale, i contribuenti devono utilizzare il modello F24, che è il modello standard per il versamento delle imposte in Italia. È fondamentale compilare correttamente il campo “Anno di riferimento” per specificare l’anno fiscale relativo all’imposta. La Risoluzione n.50/2024 ha istituito codici tributo appositi per agevolare il processo di pagamento, semplificando l’identificazione delle voci di imposta.

I contribuenti possono scegliere se pagare in una soluzione unica o optare per la rateizzazione. In caso di rateizzazione, è possibile dilazionare il pagamento fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con l’aggiunta di interessi calcolati al tasso legale.
Ogni rata deve essere versata puntualmente secondo il calendario stabilito dall’Agenzia delle Entrate. In caso di ritardo nel pagamento di una rata, il beneficio della rateazione non decade se il versamento viene effettuato entro la data di scadenza della rata successiva. Tuttavia, se il contribuente non riesce a rispettare questi termini, potrebbe perdere i benefici derivanti dal ravvedimento speciale.
Condizione essenziale per il Calcolo è il fatto che il contribuente abbia effettivamente applicato gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale per l’anno cui intende applicare la misura, poiché è proprio sull’esito ISA della singola annualità che si sviluppano i conteggi da effettuarsi al fine di determinare le somme dovute.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva deve essere determinata secondo criteri specifici, considerando i redditi dichiarati e le addizionali regionali. Questo calcolo tiene conto dei dati già presenti nelle dichiarazioni fiscali del contribuente, i quali devono essere veritieri e accurati.

Specifiche per le Diverse Categorie di Contribuenti
Le modalità di adesione al ravvedimento speciale del CPB possono variare in base alla categoria del contribuente.

Ad esempio:
Contribuenti con reddito d’impresa e lavoro autonomo: Devono applicare l’opzione di ravvedimento per entrambe le categorie di reddito.
Soggetti con condizioni di attività non normale: Se l’attività è stata dichiarata “non normale” in base agli ISA, il contribuente può comunque accedere al ravvedimento.
Associazioni e società: I rappresentanti legali devono assicurarsi che ciascuna imposta sostitutiva sia versata correttamente per conto dell’associazione o dei singoli soci.

Il diritto al ravvedimento speciale può decadere in alcune situazioni. Tra queste, l’eventuale notifica di verbali di constatazione, o di atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che sanciscono l’esistenza di un credito inesistente. In tali casi, il contribuente può essere escluso dal ravvedimento e soggetto a sanzioni ulteriori. È quindi essenziale che il contribuente non sia destinatario di accertamenti pendenti o irregolarità al momento dell’adesione.

La Risoluzione ADE n. 50/2024 e i Codici Tributo
La Risoluzione n. 50/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto una serie di codici tributo, che facilitano i pagamenti per i contribuenti aderenti al CPB. Questi codici devono essere inseriti nel modello F24 per garantire che i pagamenti siano correttamente identificati.

Per i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale e desiderano sfruttare al meglio le opportunità offerte dal ravvedimento speciale, affidarsi a uno studio professionale è fondamentale!
Lo Studio Pallino Commercialisti, con anni di esperienza in consulenza fiscale e normativa, è al vostro fianco per guidarvi passo dopo passo, dalla verifica della documentazione alla compilazione corretta del modello F24, garantendo il rispetto di tutte le scadenze e la massima tutela.

FAQs
Qual è la scadenza finale per l’opzione di ravvedimento?
La scadenza per esercitare l’opzione di ravvedimento speciale è il 31 marzo 2025.
È possibile rateizzare il pagamento delle imposte sostitutive?
Sì, il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 24 rate mensili, con interessi al tasso legale.
Cosa accade in caso di ritardo nel pagamento di una rata?
Un ritardo, se compensato entro la scadenza della rata successiva, non comporta la perdita del
beneficio della rateazione.
Quali documenti sono necessari per esercitare il ravvedimento?
È richiesto il modello F24 compilato con i codici tributo specifici, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento operoso è un meccanismo che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale beneficiando di sanzioni ridotte.

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 87/2024, prevista per il 1° settembre 2024, sono state introdotte importanti novità che rendono le sanzioni meno onerose per le violazioni commesse a partire da questa data.

Il ravvedimento operoso consente ai contribuenti di sanare le proprie irregolarità fiscali versando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Questo strumento, previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997, mira a incentivare la compliance fiscale, offrendo una via più economica e rapida per regolarizzare le posizioni fiscali irregolari.

Le Modifiche Introdotte dal D.lgs. 87/2024

Il D.lgs. 87/2024 ha riformato significativamente il regime delle sanzioni amministrative per le violazioni fiscali, introducendo percentuali di riduzione più vantaggiose.

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, offrendo ai contribuenti un incentivo a regolarizzare tempestivamente le proprie posizioni.

Una delle principali novità riguarda la riduzione delle sanzioni. Ad esempio, per le violazioni relative a versamenti tardivi, la sanzione è ridotta dal 30% al 25% dell’imposta non versata. Inoltre, le sanzioni vengono ulteriormente ridotte in base al tempo trascorso dalla violazione, con percentuali decrescenti quanto più tempestivo è il ravvedimento.

Il ravvedimento operoso è articolato su diverse finestre temporali, ognuna delle quali comporta una diversa entità della sanzione ridotta:

  • Ravvedimento entro 30 Giorni dalla Violazione Per i ravvedimenti effettuati entro 30 giorni dalla violazione, la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo. Questa finestra temporale è particolarmente vantaggiosa per i contribuenti che desiderano regolarizzare rapidamente la propria posizione senza incorrere in sanzioni pesanti.
  • Ravvedimento entro 90 Giorni dalla Violazione Se il ravvedimento avviene entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo. Questo periodo offre ancora un’opportunità significativa per ridurre l’onere sanzionatorio, sebbene sia meno vantaggioso rispetto ai primi 30 giorni.
  • Ravvedimento entro 1 Anno dalla Violazione Il ravvedimento entro l’anno dalla violazione prevede una sanzione ridotta a 1/8 del minimo. Questo permette ai contribuenti di beneficiare di una riduzione rilevante, purché si attivino entro un anno dalla data della violazione.
  • Ravvedimento oltre 1 Anno dalla Violazione Per le violazioni regolarizzate oltre l’anno, la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo. Sebbene meno vantaggiosa rispetto alle precedenti finestre temporali, questa opzione rappresenta comunque un risparmio significativo rispetto alle sanzioni ordinarie.

Interessi Moratori e Calcolo

Oltre alle sanzioni ridotte, è necessario calcolare e versare anche gli interessi moratori. Questi sono calcolati al tasso legale, che dal 1° gennaio 2024 è pari al 2,5%, con maturazione giorno per giorno. La corretta applicazione degli interessi è fondamentale per completare il processo di ravvedimento.

Per procedere al ravvedimento operoso, il contribuente deve effettuare il pagamento del tributo non versato, degli interessi moratori e della sanzione ridotta. La regolarizzazione si considera completata solo con il pagamento contestuale di tutte queste componenti.

Le nuove regole introdotte dal D.lgs. 87/2024 offrono riduzioni più significative rispetto al regime precedente. Questo rende il ravvedimento operoso una soluzione ancora più conveniente per chi desidera sanare le proprie irregolarità fiscali.

La complessità delle norme fiscali rende spesso necessario l’intervento di un professionista. Rivolgersi a un commercialista può aiutare a evitare errori e a sfruttare al meglio le opportunità di ravvedimento operoso e guidare il contribuente attraverso ogni fase del processo, assicurando una corretta applicazione delle norme.

 

Domande Frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il ravvedimento operoso? Il ravvedimento operoso è una procedura che consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le proprie violazioni fiscali, beneficiando di sanzioni ridotte.
  2. Quali sono le novità introdotte dal D.lgs. 87/2024? Il decreto ha ridotto le sanzioni per le violazioni fiscali commesse a partire dal 1° settembre 2024, introducendo nuove percentuali di riduzione basate sul tempo trascorso dalla violazione.
  3. Come si calcolano le sanzioni ridotte? Le sanzioni ridotte si calcolano applicando percentuali decrescenti in base alle tempistiche del ravvedimento: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno, ecc.
  4. Cosa succede se non si rispettano le tempistiche del ravvedimento? Se non si rispettano le tempistiche previste, si applicano le sanzioni ordinarie, che sono significativamente più alte rispetto a quelle ridotte.
  5. Perché è consigliabile rivolgersi a un commercialista? Un commercialista può fornire assistenza personalizzata, assicurando una corretta applicazione delle norme e aiutando a evitare errori costosi durante il processo di ravvedimento.

Per ulteriori chiarimenti, consulenze o assistenza personalizzata, rimaniamo  a vostra disposizione.

Il recente Decreto Legislativo di revisione di Irpef e Ires ha introdotto una nuova e interessante opportunità per le imprese: l’affrancamento, con pagamento rateale, delle riserve in sospensione d’imposta.
Era dalla L. 311/2004, art. 1 commi 473-478, che non si presentava una simile opportunità, che dovrebbe interessare indistintamente tutti i saldi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta (non è richiamata alcuna disciplina specifica) esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Questa misura, che riprende e amplia quanto già previsto dalla Legge 311/2004, offre notevoli vantaggi ai contribuenti, semplificando la gestione contabile e permettendo di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo dilazionato e conveniente!

Cosa prevede la norma
La norma riguarda le imprese che, al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024, presentano nel proprio bilancio saldi attivi di rivalutazione non affrancati e riserve in sospensione d’imposta. L’affrancamento avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% calcolata sull’importo netto delle riserve come risultante dal bilancio.

L’Agenzia delle Entrate, recependo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (a partire dall’ordinanza 18 aprile 2018 n. 9509) ha convenuto che l’imposta sostitutiva sull’affrancamento della riserva debba essere calcolata sull’importo netto della stessa, come risultante dal bilancio (circ. 1° marzo 2022 n. 6, Parte I,§ 4.7).

Tale imposta può essere versata in quattro rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Vantaggi per i contribuenti
Il pagamento rateizzato senza interessi consente alle imprese di dilazionare il versamento dell’imposta sostitutiva senza sostenere interessi e dovrà essere effettuato “obbligatoriamente” in quattro rate di pari importo, scadenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio con riferimento al quale è effettuato l’affrancamento e dei tre successivi (ma presumibilmente, come in passato in una situazione analoga è stato affermato dalla circ. 13 febbraio 2006 n. 6 § 6.3, il pagamento potrà essere anticipato).

La dilazione potrebbe essere un incentivo determinante per i contribuenti ai fini della scelta dell’affrancamento, considerando che nella maggior parte dei casi l’opportunità di eliminare il regime di sospensione con il pagamento di un imposta sostitutiva del 10% si era già presentata. L’affrancamento elimina, inoltre, le riserve in sospensione d’imposta dal bilancio, semplificando la gestione contabile e la redazione della dichiarazione dei redditi.

L’aliquota agevolata del 10% può risultare conveniente rispetto all’imposizione ordinaria che sarebbe applicata in caso di distribuzione delle riserve.

Come funziona l’affrancamento
L’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che deve contenere i dati e gli elementi necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

Il pagamento delle rate dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro le scadenze ordinarie previste per il versamento delle imposte sui redditi. Le disposizioni attuative relative all’affrancamento saranno definite con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma.

L’introduzione dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta rappresenta un’importante novità per le imprese, offrendo loro la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale in modo agevolato e dilazionato nel tempo.

È importante sottolineare che la norma è ancora in fase di definizione e potrebbe subire modifiche nel corso dell’iter di approvazione.
Per una consulenza e assistenza personalizzata sulla convenienza dell’affrancamento per la propria specifica situazione, lo Studio Pallino Commercialisti mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale.

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