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La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che un locatore privato può optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati con imprese o lavoratori autonomi, a condizione che l’immobile mantenga la destinazione d’uso abitativo. Questa decisione rappresenta una svolta significativa rispetto all’interpretazione tradizionale dell’Agenzia delle Entrate e ha importanti implicazioni per il mercato delle locazioni immobiliari in Italia.

Il Quadro Normativo della Cedolare Secca

La cedolare secca è un regime fiscale alternativo alla tassazione ordinaria dei redditi da locazione, regolamentato dall’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011. Tale regime consente ai locatori di tassare i canoni di locazione con un’aliquota fissa, sostituendo l’IRPEF e le relative addizionali, nonché le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione.

Il testo normativo specifica che la cedolare secca si applica ai canoni derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente. Tuttavia, esclude esplicitamente le locazioni effettuate “nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni”.

La Posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 26/E del 2011, ha interpretato questa esclusione in modo restrittivo, sostenendo che la cedolare secca non possa essere applicata se il conduttore è un’impresa o un professionista, indipendentemente dall’uso abitativo dell’immobile. Questa posizione è stata ribadita nella Risoluzione 50/E del 2019, creando un’interpretazione che limitava significativamente le possibilità di applicazione della cedolare secca.

La Giurisprudenza di Merito
L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate è stata contestata in diverse sentenze. Alcune Commissioni Tributarie hanno sostenuto che la qualificazione del conduttore non fosse rilevante per l’applicazione della cedolare secca, purché l’uso dell’immobile fosse abitativo. Tra le pronunce favorevoli alla non rilevanza della qualifica del conduttore vi sono:

– CTP Reggio Emilia (4 novembre 2014, n. 470/3/14): Ha ritenuto applicabile la cedolare secca anche per la locazione a un’impresa che concede l’uso dell’immobile ai propri dipendenti.

– CTP Milano (17 aprile 2015, n. 3529/25/15): Ha stabilito che la norma richiede solo che il locatore sia una persona fisica e non prevede restrizioni relative al conduttore.

– CTR Lazio (12 aprile 2022, n. 1723/10/22): Ha chiarito che l’esclusione dell’applicazione della cedolare secca riguarda il locatore e non il conduttore.

Tuttavia, altre sentenze hanno sostenuto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, tra cui:

– CTR Toscana (21 aprile 2022, n. 590/6/22): Ha escluso la cedolare secca per contratti stipulati con imprese che utilizzano l’immobile per i propri dipendenti.

– CGT II Lazio (8 marzo 2023, n. 1223/14/23): Ha confermato l’esclusione della cedolare secca per qualsiasi locazione effettuata nell’esercizio di un’attività di impresa o professionale.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha offerto interpretazioni contrastanti sulla questione. Alcune sentenze, come quelle della CTP di Reggio Emilia (n. 470/3/14) e della CTR Lazio (n. 1723/10/22), hanno sostenuto che la qualifica del conduttore fosse irrilevante per l’applicazione della cedolare secca, concentrandosi esclusivamente sulla figura del locatore e sull’uso abitativo dell’immobile.

Altre decisioni, invece, come quella della CTR Toscana (n. 590/6/22) e della CGT II Lazio (n. 1223/14/23), hanno confermato l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, escludendo l’applicazione della cedolare secca in caso di conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale.

La Sentenza della Corte di Cassazione

Con la sentenza del 7 maggio 2024, n. 12395, la Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che l’esclusione dalla cedolare secca deve essere riferita unicamente al locatore e non al conduttore. I giudici hanno affermato che la norma mira a facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo, un’esigenza che può sorgere anche nell’ambito delle attività imprenditoriali o professionali.

La Corte ha così accolto il ricorso di un locatore privato contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato l’opzione per la cedolare secca su un contratto di locazione stipulato con una società per l’alloggio dei propri dipendenti. La sentenza ribadisce che, finché l’uso dell’immobile resta abitativo, la condizione soggettiva del conduttore è irrilevante.

Applicazione Pratica

Per i contratti di locazione in essere, la cedolare secca può essere applicata per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro annuale. Per i nuovi contratti, l’opzione può essere inserita nel contratto stesso o comunicata al conduttore tramite raccomandata A/R.

Tuttavia, l’applicativo RLI dell’Agenzia delle Entrate non consente attualmente di applicare la cedolare secca in questi casi. Pertanto, è auspicabile un intervento dell’Agenzia per aggiornare il software e allineare la pratica amministrativa alla recente giurisprudenza.

Le Implicazioni della Sentenza

Questa sentenza apre nuove opportunità per i locatori privati, che ora possono applicare la cedolare secca anche nei contratti di locazione con imprese o lavoratori autonomi, a patto che l’immobile sia destinato ad uso abitativo. Tuttavia, rimane necessaria un’azione da parte dell’Agenzia delle Entrate per aggiornare il software di gestione RLI e allineare la prassi amministrativa alla nuova interpretazione giurisprudenziale.

La decisione della Corte di Cassazione rappresenta una svolta significativa nel panorama delle locazioni immobiliari, ampliando l’applicabilità della cedolare secca e potenzialmente incentivando una maggiore offerta di immobili ad uso abitativo. Questo cambiamento richiede un adeguamento delle procedure da parte dell’Agenzia delle Entrate per garantire una corretta e agevole applicazione del regime fiscale semplificato.

In un contesto normativo in continua evoluzione, è fondamentale avere al proprio fianco professionisti competenti che possano offrire assistenza qualificata e risposte chiare a quesiti complessi.

Per chiunque necessiti di chiarimenti o desideri assistenza personalizzata riguardo all’applicazione della cedolare secca per immobili locati ad imprese, così come per altre tematiche fiscali e contabili, lo Studio Pallino è a disposizione con la sua esperienza e professionalità. Il nostro team di esperti è pronto a supportarvi, offrendo consulenze su misura per soddisfare ogni esigenza specifica e garantire la massima conformità e ottimizzazione fiscale.

La recente introduzione dell’Entità Patrimoniale di Gruppo (EPG) nel panorama normativo italiano rappresenta un significativo passo avanti nella regolamentazione delle transazioni intercorrenti tra società collegate. Tale disposizione, inserita nell’ambito dell’articolo 13 del Codice Tributario (CT), mira a fornire un quadro normativo chiaro e definito per regolare le operazioni commerciali tra imprese appartenenti allo stesso gruppo economico.

L’EPG può essere definita come un’entità dotata di una propria autonomia decisionale, pur facendo parte di un contesto più ampio, ovvero il Gruppo Economico. Questa figura riveste un ruolo cruciale nella gestione e nell’ottimizzazione delle risorse finanziarie all’interno del gruppo, consentendo una più efficace pianificazione fiscale e finanziaria.

Le principali caratteristiche dell’EPG possono essere riassunte nei seguenti punti:

Ammontare dell’Entità Patrimoniale di Gruppo: L’EPG deve possedere un ammontare compreso tra 220.000 e 300.000 euro. Questa soglia mira a garantire che l’entità abbia un peso significativo all’interno del bilancio di gruppo e che le operazioni intercorrenti siano rilevanti dal punto di vista economico.

Oneri per i ricavi intra-gruppo: Le operazioni intragruppo, come vendite, prestiti, forniture di servizi, devono essere documentate e valutate secondo criteri di mercato. In particolare, i ricavi non possono superare i 60.000 euro al fine di non configurare una rilevante sproporzione economica.

ETSImprese e sgravio fiscale: L’EPG può godere del regime fiscale agevolato denominato “ETS Imprese”, che prevede agevolazioni fiscali per le imprese che investono in ricerca e sviluppo o in formazione del personale. Tale agevolazione è estesa anche alle società controllanti o collegate.

Riserve patrimoniali e accantonamenti: È prevista la possibilità di costituire riserve patrimoniali o accantonamenti in forma di fondo comune di investimento o patrimonio destinato.

Esclusione dall’imposizione: L’EPG è esclusa dall’imposizione dei redditi e dei contributi previdenziali, in quanto non configurabile come impresa autonoma ai fini fiscali.

Partecipazioni detenute e regimi speciali: L’EPG è tenuta a comunicare le partecipazioni detenute e aderire al regime speciale dell’imposta sul reddito delle società (IRS) o alla disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare (FCI).

Esclusione dall’IVA: L’EPG è esclusa dall’applicazione dell’IVA, in quanto considerata un soggetto non imprenditoriale.

Soggetti passivi IVA: L’EPG è soggetto passivo IVA solo se svolge in modo abituale attività di impresa o di lavoro autonomo.

Esclusione dall’obbligo di registrazione: L’EPG è esclusa dall’obbligo di registrazione al Registro delle Imprese e non è tenuta a compilare il bilancio consolidato.

Altre disposizioni: Altre disposizioni normative riguardano l’obbligo di dichiarazione e comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti, l’adozione di procedure di controllo interno e la conservazione della documentazione contabile.

In conclusione, l’introduzione dell’Entità Patrimoniale di Gruppo rappresenta un importante strumento per le imprese italiane, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie e una migliore pianificazione fiscale. Tuttavia, è fondamentale che le imprese adottino una corretta governance e rispettino scrupolosamente le disposizioni normative per evitare possibili controversie con l’Agenzia delle Entrate e massimizzare i benefici derivanti da questa innovativa figura giuridica.

Per ulteriori informazioni e assistenza personalizzata sulla gestione delle Entità Patrimoniali di Gruppo, lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per consulenze e supporto professionale.

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