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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 79 del 30 aprile 2024, ha approvato il decreto legge n° 60 del 07/05/2024 ( pubblicato in Gazzetta ufficiale n: 105 del 07/05/2024 ), che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, c.d. decreto COESIONE LAVORO.

Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno ed introduce il bonus giovani, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, il bonus ZES per il sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno.

Tutte le misure presentano alcune caratteristiche comuni:

  1. Non sono nuove nel nostro ordinamento in quanto sembrano (almeno quelle che riguardano i giovani e le donne svantaggiate) essere quasi la “fotocopia” di quelle scadute il 31 dicembre 2023, mentre quelle relative alla occupazione degli “over 35” nelle Regioni del Meridione richiamano l’analogo provvedimento, a tempo, già inserito nella legge n. 205/2017;
  2. Non sono strutturali, ma a tempo, in quanto riguardano i rapporti a tempo indeterminato instaurati tra il 1° luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025;
  3. La piena operatività delle disposizioni è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

 

Assunzione dei giovani “under 35”

Si riconosce per tutte le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che sono al primo rapporto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) e che non hanno compiuto i 35 anni (ossia, fino a 34 anni e 364 giorni), realizzate nel periodo compreso tra il prossimo 1° luglio  ed il 31 dicembre 2025, uno sgravio contributivo per un massimo di 24 mesi e consiste in un abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% con un tetto massimo mensile di 500 euro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio non si applica ai contratti di lavoro domestico (per la particolarità del rapporto) ed all’apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato che gode di una propria specifica regolamentazione sotto l’aspetto contributivo.

Nella c.d. Zona economica speciale” che comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro sulla quota a loro carico (art. 22, comma 3), presenta un tetto massimo di 650 euro mensili.

Il comma 8 dell’art. 22, parla di non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente: l’unica eccezione riguarda, senza alcuna deduzione, la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (dall’art. 4 del D.L.vo 30 dicembre 2023, n. 216, attraverso il quale si dispone, per il 2025, un abbattimento dell’IRPEF e dell’IRES, pari al 120% o al 130% per le categorie svantaggiate indicate in un D.M. “concertato” tra Lavoro ed Economia, ove viene preso in considerazione il costo del lavoro in aumento rispetto all’anno precedente in virtù delle nuove assunzioni ).

 

Assunzione di donne svantaggiate

Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate.

Esso presenta alcune caratteristiche che lo differenziano da quello previsto dalla legge del 2012:

  1. Non è strutturale, ma a tempo;
  2. Il beneficio, non è cumulabile con altri incentivi, ad eccezione di quello previsto dall’art. 4 del D.L.vo n. 213/2023;
  3. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato (si parla di occupazione stabile), mentre la legge n. 92/2912 prevede incentivi anche in caso di assunzione a tempo determinato fino a 12 mesi;
  4. La piena operatività della norma è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

 

Lo sgravio contributivo previsto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1°luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025, sulla quota a carico dei datori di lavoro è pari al 100% con un tetto mensile massimo fissato a 650 euro su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il periodo massimo di riconoscimento dell’agevolazione è di 24 mesi. Lo sgravio comprende anche i premi ed i contributi assicurativi INAIL.

Lo sgravio riguarda:

  1. Donne svantaggiate di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nella Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali;
  2. Donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ogni anno i settori e le professioni sono definiti da un Decreto Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia: l’ultimo emanato è il n. 365 del 20 novembre 2023.
  3. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In questo caso va verificato se nei 2 anni antecedenti l’assunzione la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro.

 

Le misure per il lavoro autonomo

Il decreto contiene anche incentivi per l’autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.

Nello specifico, all’art 16 si prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due   specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani   denominate, rispettivamente,

  1. Autoimpiego centro-nord Italia e
  2. Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.

In entrambi i casi saranno destinatari dell’intervento:

  1. a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
  2. b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;
  3. c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come

definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

  1. d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  2. e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;
  3. f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

e saranno ammissibili a finanziamento, le seguenti iniziative:

  1. erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
  2. tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui sopra nello svolgimento delle attività
  3. interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari degli interventi

 

Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

 

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni, cd. Bonus Befana:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Il bonus sarà riconosciuto al lavoratore dipendente nella busta paga di gennaio, ma a condizione che il lavoratore ne faccia espressa richiesta attestando per iscritto di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, o del solo figlio laddove il nucleo familiare sia composto da un solo genitore.

Il sostituto di imposta dovrà verificare all’atto del conguaglio la sussistenza delle condizioni che danno diritto al bonus ed eventualmente, in mancanza dei già menzionati requisiti, effettuare il recupero del beneficio precedentemente fruito. I datori di lavoro potranno poi recuperare in compensazione il credito d’imposta maturato con l’erogazione del bonus.

 

Redditi da lavoro autonomo

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
  • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.Per una consulenza e assistenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale.

Operatori sanitari: Fatturazione Elettronica per le Prestazioni Sanitarie verso Privati rinviata al 31 Dicembre 2024

Una stretta burocratica coinvolge ora i professionisti operanti a regime forfettario con un reddito inferiore a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per questa categoria, estendendo così quanto già previsto per gli altri contribuenti. Attualmente, oltre 2 milioni di partite IVA sono sotto il regime forfettario, e considerando che il 24,9% di esse ha un volume d’affari inferiore a 25.000 euro, si stima che circa mezzo milione di contribuenti saranno coinvolti dalla nuova normativa.

In controtendenza, medici e odontoiatri non vedranno cambiamenti: il decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 2024 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni rivolte a persone fisiche non soggette a IVA.

Esaminiamo più nel dettaglio le novità. L’obbligo della fatturazione elettronica, introdotto nel 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ora si estenderà a tutti i contribuenti, inclusi coloro che operano sotto il regime dei vecchi minimi e gli enti del Terzo settore nel regime forfettario.

Tuttavia, il decreto Milleproroghe ha mantenuto l’eccezione per gli operatori sanitari, prorogando il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie per l’intero 2024, preservando così la privacy dei pazienti.

Il presidente della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, aveva precedentemente sollecitato un intervento per prorogare la normativa che vietava la fatturazione elettronica da parte di medici e odontoiatri alle persone fisiche. Questa richiesta è stata accolta, dando il tempo di adeguare la normativa secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica a tutti i forfettari, a partire dall’anno d’imposta 2024, non sarà più necessario ricevere la Certificazione unica (CU). Le CU relative alle prestazioni del 2023 saranno quindi le ultime per forfettari e contribuenti a regime dei vecchi minimi.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

Contratti di Locazione ‘A Scaletta’: La Complessità delle Operazioni Permutative tra Conduttore e Locatore

Nel contesto delle locazioni immobiliari, talvolta si fa ricorso a contratti che prevedono canoni chiamati “a scaletta” o comunque di importo variabile. Questo approccio è adottato per tener conto di elementi come, ad esempio, i lavori eseguiti dal conduttore per rendere l’immobile adatto all’attività commerciale prevista. Lo scopo è rimborsare, almeno in parte, al conduttore le spese sostenute per questi lavori di ristrutturazione e/o adeguamento dell’immobile.

Secondo questi contratti, da un lato, il conduttore si impegna a effettuare i lavori di ristrutturazione/adeguamento a sue spese e, dall’altro, ottiene dal locatore il diritto di utilizzare l’immobile per la sua attività economica pagando un canone “ridotto” per un determinato periodo di tempo.

Dal punto di vista dell’IVA e delle imposte indirette, queste prestazioni “incrociate”, che hanno un effetto “compensativo”, sono considerate operazioni permutative ai sensi dell’articolo 11, D.P.R. 633/1972. Questo articolo stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere obbligazioni precedenti, sono soggette all’imposta separatamente da quelle per le quali sono effettuate.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione nella risposta ad un interpello (n. 424/2022). In sostanza, se il conduttore sostiene spese per i lavori di ristrutturazione/adeguamento, la riduzione del canone per i primi tre anni rappresenta il corrispettivo per questi lavori. Il conduttore deve emettere una fattura per questa prestazione nei confronti del locatore, quantificando il vantaggio rappresentato dalla riduzione dei canoni di locazione.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, il momento impositivo per entrambe le prestazioni coincide con l’esecuzione della seconda prestazione, ovvero l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Il conduttore deve emettere la fattura al locatore al momento del ricevimento della fattura per il canone di locazione originariamente pattuito.

Nel caso specifico di questi contratti, è importante considerare attentamente la natura delle spese sostenute dal conduttore. Se queste spese incrementano il valore dell’immobile, dovrebbero essere capitalizzate al valore del bene immobile, contribuendo alla formazione del reddito nei limiti delle quote di ammortamento deducibili, come previsto dall’articolo 102 del TUIR e dai coefficienti del D.M. 31/12/1988.

In sintesi, questi contratti comportano una complessa interazione tra le parti e richiedono una valutazione attenta sia per quanto riguarda l’IVA che le imposte sui redditi.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

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