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Con la legge finanziaria per il 2024, approvata il 30 dicembre 2023 (Legge n. 213), viene confermata la possibilità di affrancare le plusvalenze relative alle partecipazioni societarie con un’imposta sostitutiva del 16%. Questa aliquota, introdotta nel 2023, rimane quindi invariata per l’anno corrente. In passato, l’aliquota ha subito diverse modifiche: nel 2022 era del 14%, nel 2011 e 2020 dell’11%, e nel periodo 2015-2018 variava tra il 2% e l’8%.

Le nuove disposizioni consentono di affrancare fino al 30 giugno 2024:

  1. Partecipazioni non quotate: Per le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, possedute al 1° gennaio 2024, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore determinato tramite una perizia. La perizia deve essere completata entro il 30 giugno 2024. Le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto in assemblea o più del 25% del capitale sociale. Le partecipazioni non qualificate sono quelle al di sotto di queste soglie.
  2. Partecipazioni quotate: Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, l’imposta del 16% si applica sul valore normale determinato dalla media aritmetica dei prezzi di dicembre 2023. Questo significa che non è necessaria una perizia per determinare il valore di tali partecipazioni; basta fare riferimento ai prezzi di mercato del mese precedente.

L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024 o rateizzata in tre rate annuali di pari importo, con scadenza il 30 giugno 2024, 2025 e 2026. Le rate successive alla prima sono soggette a un interesse annuo del 3%. La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni è accessibile a:

  • Persone fisiche: che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa.
  • Società semplici: comprese le società ed associazioni fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.
  • Enti non commerciali: con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate.
  • Soggetti non residenti: le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

È possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già versato in passato per la stessa finalità. Ad esempio, se nel 2023 si è già pagata un’imposta sostitutiva del 16% per una precedente rideterminazione, tale importo può essere detratto dalla nuova imposta dovuta. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta pagata precedentemente, entro un termine di decadenza di 48 mesi dalla duplicazione del versamento.

Le partecipazioni rivalutate, se donate, mantengono il valore rideterminato. Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, potendo quindi beneficiare del valore rivalutato in caso di cessione futura. In caso di successione, l’erede non subentra nella posizione fiscale del defunto; il costo fiscalmente riconosciuto sarà quello dichiarato nella dichiarazione di successione.

  • In caso di donazione: Il donatario eredita il valore rivalutato dal donante e può utilizzare questo valore per determinare eventuali plusvalenze in caso di futura vendita.
  • In caso di successione: L’erede non può utilizzare il valore rivalutato dal defunto, ma deve fare riferimento al valore dichiarato nella successione.

Se un contribuente avvia la procedura di rivalutazione e poi decide di rinunciarvi non pagando le rate successive, non ha diritto al rimborso della prima rata pagata. La giurisprudenza ha espresso opinioni contrastanti in merito, ma la Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è irrevocabile. Questo significa che, una volta iniziata la procedura, il contribuente è obbligato a completare i pagamenti delle rate.

È possibile vendere una partecipazione a un prezzo inferiore a quello della perizia senza necessità di una nuova rideterminazione. La cessione non genererà plusvalenza tassabile se il prezzo di vendita è inferiore al valore fiscalmente riconosciuto. Questa possibilità offre un’opzione flessibile per i venditori che desiderano liquidare le proprie partecipazioni senza incorrere in ulteriori imposte.

Procedure e Scadenze

Per avvalersi della rideterminazione del valore delle partecipazioni, è necessario seguire precise procedure e rispettare le scadenze indicate:

  1. Redazione della perizia: Per le partecipazioni non quotate, la perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.
  2. Pagamento dell’imposta: L’imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30 giugno 2024, oppure può essere rateizzata in tre rate annuali con scadenze il 30 giugno 2024, 2025 e 2026.
  3. Dichiarazione fiscale: I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO, compilando l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

È importante valutare attentamente la convenienza della rideterminazione del valore delle partecipazioni. In alcuni casi, potrebbe essere meno onerosa la tassazione ordinaria sulla plusvalenza realizzata, specialmente quando la precedente rideterminazione è stata effettuata con aliquote inferiori. Ad esempio, una rivalutazione al 2% o al 4% potrebbe risultare più vantaggiosa rispetto all’aliquota del 16% attualmente in vigore.

Inoltre, la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con quanto già versato in passato offre una significativa flessibilità fiscale. Per chi non ha mai utilizzato questa opzione, come i possessori di titoli negoziati nei mercati regolamentati, rappresenta una nuova opportunità di ottimizzazione fiscale.

Per eventuali chiarimenti o assistenza sulla procedura di affrancamento delle plusvalenze, lo Studio Pallino è a vostra disposizione. Non esitate a contattarci per ricevere supporto personalizzato e assicurare una corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

L’ammortamento dei beni materiali strumentali rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione finanziaria di qualsiasi impresa. Si tratta di un processo contabile e fiscale che mira a distribuire il costo di un bene lungo la sua vita utile, riflettendo così il suo deprezzamento nel tempo. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente le disposizioni e le pratiche relative all’ammortamento dei beni materiali, concentrandoci sia sulle normative fiscali che sulla gestione contabile.

Ammortamento Fiscale: Disposizioni Generali

La disciplina fiscale per l’ammortamento dei beni materiali è contenuta nell’articolo 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), integrato per le ditte individuali dall’articolo 64, comma 2, TUIR. Questa normativa stabilisce le seguenti regole fondamentali:

  1. Inizio Ammortamento:

Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio in cui il bene entra in funzione, come stabilito dall’articolo 102, comma 1, TUIR.

  1. Quote di Ammortamento:

    Le quote sono deducibili fino a un limite massimo determinato dai coefficienti presenti nella Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, come indicato nell’articolo 102, comma 2, TUIR.
  2. Primo Anno: Nel primo anno, il coefficiente di ammortamento previsto dalla Tabella deve essere ridotto alla metà, come specificato dall’articolo 102, comma 2, TUIR.
  3. Esercizio di Durata Diversa da 12 Mesi:Gli ammortamenti devono essere adeguati alla durata effettiva dell’esercizio, come previsto dall’articolo 110, comma 5, TUIR.

La Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 fornisce i coefficienti di ammortamento suddivisi in Gruppi e Specie di attività, con l’obiettivo di adattarsi alle varie tipologie di beni. Nel caso in cui un bene non rientrasse nelle categorie previste, si possono utilizzare i coefficienti applicabili a beni simili di altre categorie di imprese.

 

Costo dei Beni Ammortizzabili

Il costo dei beni ammortizzabili è calcolato al lordo delle quote di ammortamento dedotte e include anche gli oneri accessori direttamente imputabili al bene, come le spese di trasporto e le imposte. Inoltre, il costo è considerato al netto delle rivalutazioni effettuate secondo specifiche leggi, a condizione che abbiano avuto un effetto fiscale. Se i contributi in conto impianti sono registrati contabilmente con il metodo diretto, il costo è calcolato al netto di tali contributi.

Sistematicità dell’Ammortamento Fiscale

Sebbene il TUIR non imponga esplicitamente l’obbligo di effettuare l’ammortamento fiscale in maniera sistematica, è importante notare che l’Amministrazione Finanziaria può non riconoscere gli ammortamenti non coerenti con i comportamenti contabili adottati negli esercizi precedenti, a meno che non si dimostri di aver seguito corretti principi contabili.

Beni di Costo non Superiore a € 516

Per i beni il cui costo complessivo non supera i € 516, è consentita la deduzione integrale nell’esercizio in cui il costo è sostenuto. Tuttavia, questa deduzione integrale trova sempre un limite nel principio di imputazione al Conto Economico.

Immobili delle Imprese Operanti nel Settore del Commercio

Per i fabbricati strumentali utilizzati nel settore del commercio, con entrata in funzione entro la fine dell’anno 2023, il coefficiente massimo di ammortamento è aumentato al 6% per il periodo d’imposta 2023 e i quattro successivi.

Secondo il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate citato precedentemente, l’agevolazione dell’ammortamento si applica specificamente alle attività indicate nella seguente tabella, svolte in via prevalente:

 

| Codice ATECO   | Descrizione dell’Attività                                                       
| 47.11.10       | Ipermercati
| 47.11.20       | Supermercati
| 47.11.30       | Discount di alimentari
| 47.11.40       | Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
| 47.11.50       | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
| 47.19.10       | Grandi magazzini
| 47.19.20       | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati in elettronica e altro
| 47.19.90       | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
| 47.21          | Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
| 47.22          | Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
| 47.23          | Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
| 47.24          | Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
| 47.25          | Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
| 47.26          | Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
| 47.29          | Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

Questo elenco fornisce una panoramica delle attività commerciali che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale sull’ammortamento, offrendo così un incentivo aggiuntivo per determinati settori dell’economia.

Nel mondo aziendale, la corretta gestione dell’ammortamento dei beni materiali riveste un ruolo cruciale per garantire la stabilità finanziaria e fiscale dell’impresa. È fondamentale comprendere appieno le normative vigenti, i principi contabili e le opportunità di agevolazione fiscale disponibili. Adottare una strategia di ammortamento ben strutturata e coerente con le disposizioni legali può consentire all’azienda di ottimizzare le risorse, massimizzare i benefici fiscali e mantenere una corretta rappresentazione del valore dei suoi beni nel bilancio aziendale.

Investire tempo e risorse nella comprensione e nell’implementazione di pratiche di ammortamento efficaci può contribuire in modo significativo al successo a lungo termine dell’impresa.

Consultare un esperto contabile o fiscale può essere un passo importante per garantire la conformità alle normative e massimizzare i vantaggi derivanti dall’ammortamento dei beni materiali.
Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per consulenze ed assistenza personalizzata.

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