Articoli

L’affrancamento dei valori è uno strumento fiscale importante che consente ai contribuenti di rideterminare il valore di acquisto di tali beni, riducendo o annullando le plusvalenze generate al momento della cessione. Questa agevolazione, disciplinata per la prima volta dalla Legge 448/2001, è stata riproposta e prorogata più volte, confermandosi come una misura cruciale per facilitare la gestione fiscale delle operazioni di trasferimento di partecipazioni e terreni, soprattutto in ambito aziendale.

Per il 2024, la Legge di Bilancio ha confermato nuovamente la possibilità di affrancamento, mantenendo un’imposta sostitutiva del 16%, sia per partecipazioni negoziate che non negoziate, e terreni edificabili e agricoli. A tale regime si affianca una proroga recentemente annunciata con il Decreto Omnibus, che estende il termine per la rideterminazione del valore e il versamento dell’imposta sostitutiva al 30 novembre 2024.

La Legge di Bilancio 2024, approvata il 30 dicembre 2023, conferma l’opportunità di affrancare le partecipazioni societarie e i terreni, sia edificabili che agricoli, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% del valore di perizia. Questa misura mira a ridurre l’imposizione fiscale derivante dalle plusvalenze generate dalla cessione di tali beni. Il contribuente potrà scegliere se pagare l’imposta in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con una maggiorazione del 3% annuo a partire dalla seconda rata.

Le disposizioni normative attuali, riprese dalla Legge 448/2001, non introducono modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti, confermando il quadro legislativo che è già stato consolidato nel tempo. Tuttavia, le scadenze e le modalità di versamento vengono modificate con la proroga del Decreto Omnibus, che posticipa i termini al 30 novembre 2024.

Partecipazioni Soggette all’Affrancamento

L’affrancamento si applica a diverse tipologie di partecipazioni societarie. In particolare, sono rilevanti:

Le partecipazioni qualificate, che rappresentano una percentuale di diritti di voto superiore al 20% in assemblea ordinaria o una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%.

Le partecipazioni non qualificate, che non raggiungono le percentuali sopra descritte.

Questa distinzione è fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile, soprattutto in termini di aliquote e detrazioni. L’affrancamento si applica a partecipazioni sia quotate che non quotate, rendendo la misura particolarmente utile per una vasta gamma di investitori e contribuenti.

Requisiti per Beneficiare dell’Affrancamento

Non tutti i soggetti possono beneficiare di questa agevolazione fiscale. Secondo la normativa vigente, possono procedere all’affrancamento:

Persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa.

Società semplici e associazioni equiparate.

Enti non commerciali, limitatamente alle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività commerciale.

Soggetti non residenti in Italia, purché privi di una stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Sono invece esclusi i soggetti che detengono partecipazioni nell’ambito dell’attività d’impresa. Questo vincolo permette di delimitare chiaramente il perimetro d’azione dell’affrancamento e garantire che tale misura sia utilizzata correttamente per finalità non strettamente imprenditoriali.

Procedura di Rideterminazione del Valore

Per usufruire dell’affrancamento, il contribuente deve seguire una procedura specifica, che include la redazione di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato. Il valore delle partecipazioni o dei terreni deve essere determinato alla data del 1° gennaio 2024, e la perizia deve essere asseverata entro il 30 novembre 2024. Questo passaggio è essenziale per fissare il valore sul quale verrà applicata l’imposta sostitutiva.

Il contribuente deve poi versare l’imposta sostitutiva del 16%, potendo scegliere se pagare in un’unica soluzione o rateizzare il versamento in tre rate annuali. Il pagamento della prima rata, o dell’importo totale, deve avvenire entro il 30 novembre 2024. Le eventuali rate successive devono essere pagate entro il 30 novembre 2025 e 30 novembre 2026, con l’aggiunta di un interesse annuo del 3%.

La Perizia di Stima per le Partecipazioni Non Negoziate

La perizia giurata, necessaria per partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, deve essere redatta da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei revisori contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono abilitati anche professionisti come ingegneri, agronomi e geometri.

La perizia certifica il valore delle partecipazioni o dei terreni alla data del 1° gennaio 2024 e rappresenta il documento essenziale per definire l’importo dell’imposta sostitutiva da versare. Nonostante il costo della perizia possa rappresentare un onere aggiuntivo per il contribuente, questo costo è deducibile fiscalmente, migliorando la convenienza della procedura.

Proroga al 30 Novembre 2024

Una delle novità più rilevanti per il 2024 riguarda la proroga dei termini. Inizialmente, la scadenza per la presentazione della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva era fissata al 30 giugno 2024. Tuttavia, il Decreto Omnibus del 7 agosto 2024 ha esteso il termine fino al 30 novembre 2024, offrendo ai contribuenti un ulteriore margine di tempo per organizzare la procedura.

La proroga agevola in particolar modo le imprese familiari e le piccole e medie imprese, facilitando operazioni di riorganizzazione aziendale e passaggio generazionale, senza l’urgenza di chiudere le operazioni entro il primo semestre dell’anno.

La Rateizzazione dell’Imposta Sostitutiva

Per coloro che non intendono versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, è possibile rateizzare l’importo in tre rate annuali. La prima rata deve essere versata entro il 30 novembre 2024, mentre le successive due rate dovranno essere versate entro il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026. È previsto un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima.

Questo meccanismo di rateizzazione rende più agevole l’affrancamento anche per quei soggetti che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria per coprire l’intero ammontare dell’imposta.

 

Affrancamento e Passaggio Generazionale nelle PMI

Un aspetto particolarmente rilevante dell’affrancamento è il suo ruolo nel facilitare il passaggio generazionale nelle imprese familiari italiane, uno dei pilastri del sistema imprenditoriale nazionale. Grazie alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, l’affrancamento riduce l’imposizione fiscale sulle plusvalenze, rendendo meno oneroso il trasferimento di quote aziendali da una generazione all’altra.

Questo strumento si rivela particolarmente utile per le PMI che devono affrontare il ricambio generazionale e che possono sfruttare l’affrancamento per riorganizzare la propria struttura societaria senza subire penalizzazioni fiscali eccessive.

Vendita di Partecipazioni Rivalutate a Prezzi Inferiori alla Perizia

Una delle questioni più frequenti riguarda la possibilità di vendere le partecipazioni a un prezzo inferiore rispetto al valore determinato dalla perizia. In questi casi, la normativa permette comunque di mantenere i benefici dell’affrancamento, senza che sia necessario rivedere il valore delle partecipazioni o procedere a una nuova perizia. La cessione a un prezzo inferiore non invalida dunque l’affrancamento, purché la vendita avvenga in conformità con le regole previste dalla normativa fiscale.

Aspetti Fiscali Legati alla Successione e Donazione di Partecipazioni

In caso di successione mortis causa o di donazione di partecipazioni, le conseguenze fiscali variano sensibilmente. In caso di donazione, il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, mantenendo gli eventuali benefici dell’affrancamento effettuato in precedenza. Tuttavia, in caso di successione, l’erede non eredita il valore affrancato, ma deve determinare il valore delle partecipazioni secondo le regole ordinarie, basate sul valore contabile dichiarato nella successione.

La Rinuncia all’Affrancamento: Possibilità di Rimborso?

Se un contribuente decide di rinunciare all’affrancamento dopo aver versato la prima rata dell’imposta sostitutiva, non ha diritto al rimborso di quanto pagato. La procedura di affrancamento, una volta avviata, è infatti considerata irrevocabile, e il contribuente è comunque obbligato a completare il pagamento delle rate successive, se previste.

Alcune interpretazioni giurisprudenziali hanno tuttavia aperto a una possibile revisione di questa rigidità, ma la linea prevalente conferma l’impossibilità di ottenere il rimborso delle somme già versate.

L’Affrancamento Come Strumento di Ottimizzazione Fiscale

L’affrancamento rappresenta uno strumento di grande efficacia per ottimizzare la gestione fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni e terreni. Tuttavia, non sempre conviene procedere all’affrancamento. È importante valutare attentamente se la rideterminazione del valore sia più conveniente rispetto al regime ordinario di tassazione delle plusvalenze, soprattutto in caso di partecipazioni rivalutate con aliquote molto basse in passato.

Penalità e Sanzioni per l’Omessa Dichiarazione

La mancata indicazione dei dati relativi all’affrancamento nella dichiarazione dei redditi costituisce una violazione formale, punibile con sanzioni amministrative che vanno da 258 a 2.065 euro. Tuttavia, l’omessa dichiarazione non inficia gli effetti dell’affrancamento stesso, purché l’imposta sostitutiva sia stata correttamente versata.

 

Con la proroga dei termini al 30 novembre 2024, i contribuenti hanno più tempo per organizzare la perizia e procedere con il pagamento dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, è fondamentale rispettare tutte le scadenze e compilare correttamente la dichiarazione dei redditi per evitare penalizzazioni.

Per ottenere assistenza professionale e personalizzata il nostro Studio è a vostra disposizione.

FAQ

Chi può beneficiare dell’affrancamento dei valori nel 2024?
Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Quali sono le scadenze per l’affrancamento nel 2024?
La scadenza per la presentazione della perizia e il pagamento dell’imposta sostitutiva è il 30 novembre 2024.

Cosa succede se non si paga una rata dell’imposta sostitutiva?
Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici dell’affrancamento, ma non dà diritto al rimborso delle somme già versate.

Posso vendere una partecipazione rivalutata a un prezzo inferiore a quello della perizia?
Sì, ma la cessione non genererà plusvalenze tassabili.

Cosa accade in caso di successione o donazione di partecipazioni rivalutate?
Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, ma in caso di successione mortis causa l’erede non eredita il valore affrancato.

La recente riforma fiscale italiana ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB), un’importante misura volta a semplificare gli adempimenti fiscali per le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi.

Il CPB consente ai contribuenti di stabilire in anticipo, per un periodo di due anni, le basi imponibili relative alle imposte sui redditi e all’IRAP, sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate. Questa proposta si basa sull’analisi dei dati storici del contribuente e proiezioni economiche al fine di ridurre gli oneri dichiarativi e promuovere la compliance fiscale.

I criteri di accesso al CPB includono la regolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’assenza di debiti fiscali significativi e di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio. Inoltre, viene valutata l’affidabilità fiscale del contribuente, che può influenzare la formulazione della proposta concordataria.

L’aggiornamento al 24 aprile 2024 ha confermato che il CPB sarà applicabile per i periodi d’imposta 2024 e 2025, e i contribuenti hanno tempo fino al 15 ottobre per aderire alla proposta dell’Agenzia delle Entrate. Questa iniziativa fa parte di un più ampio sforzo di riforma fiscale che mira a modernizzare il sistema tributario italiano, rendendolo più equo, trasparente e favorevole alla crescita economica.

Il concordato preventivo biennale, disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, consente alle imprese e ai professionisti di minori dimensioni di concordare preventivamente il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (nonché il VAP IRAP) da dichiarare nel periodo oggetto di concordato; su questo reddito sono liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito.

Secondo le disposizioni del decreto, l’Agenzia delle Entrate elabora una proposta di reddito caratteristico che il contribuente può accettare o meno. Tale proposta è elaborata a partire dai dati inseriti nell’apposita procedura informatica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024.

Possono accedere al CPB i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo:

-i soggetti che applicano gli ISA, (ex art. 9-bis del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96);

-i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014;

La disciplina è differenziata per i soggetti ISA e per i forfetari, tenendo conto delle diverse caratteristiche delle due tipologie di soggetti.

Il concordato non ha effetti ai fini dell’IVA, i cui adempimenti formali e di versamento dell’imposta restano quelli ordinariamente previsti. Tuttavia, il reddito concordato ha effetto ai fini previdenziali, con la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo.

La proposta del fisco è basata su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati fiscali e dei dati relativi al 2023. La proposta di reddito concordato è generata direttamente dal software di calcolo ISA per i soggetti ISA e dal software integrato nel modulo REDDITI per i forfetari, secondo le specifiche diramate dall’Agenzia delle Entrate.

L’accettazione della proposta da parte del contribuente avviene entro il 15 ottobre 2024, barrando un’apposita casella nel modulo ISA per i soggetti ISA e nel modulo REDDITI PF per i forfetari.

Per meglio comprendere le dinamiche del concordato preventivo biennale e  per assistenza personalizzata  lo Studio Pallino rimane a disposizione.

error: