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La recente decisione dell’Agenzia delle Entrate di sospendere l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta legati all’Industria 4.0 ha destato notevole attenzione nel mondo finanziario. Secondo quanto stabilito dall’Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 39/2024, la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e l’Informativa SEAC del 4 aprile 2024, tale sospensione riguarda specificamente:

– I crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” effettuati nel 2024 e nel 2023, identificati dai codici tributo “6936” e “6937”.

– I crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, identificati dai codici tributo “6938”, “6939” e “6940”.

Questa mossa è stata motivata dal monitoraggio introdotto con il cosiddetto “Decreto Salva Conti”, che richiede la presentazione di una comunicazione preventiva e il completamento degli investimenti prima di poter fruire dei crediti d’imposta. Tuttavia, l’adozione delle modalità e dei termini per l’invio di tali comunicazioni è ancora in attesa di un decreto specifico.

Di conseguenza, durante la scadenza dei versamenti del 16 aprile 2024, non è stato possibile utilizzare in compensazione i suddetti crediti d’imposta. Il Decreto Legislativo n. 39/2024, noto come “Decreto Salva Conti”, ha introdotto diverse disposizioni volte a monitorare l’utilizzo dei crediti d’imposta per gli investimenti legati all’Industria 4.0 e alle attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, è richiesta una comunicazione preventiva e una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Per gli investimenti effettuati nel periodo precedente al 30 marzo 2024, è richiesta una comunicazione di completamento degli investimenti.

Le modalità e i termini per l’invio di tali comunicazioni saranno definiti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, per gli investimenti legati all’Industria 4.0 relativi al 2023, la compensazione dei crediti d’imposta è subordinata all’invio di una specifica comunicazione, le cui modalità saranno anch’esse definite con un decreto.

Il blocco riguarda non solo gli investimenti del 2024, ma anche le quote di credito d’imposta relative agli investimenti effettuati nel 2022 e negli anni precedenti, per i quali l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024.

Di fronte a questa complessa situazione normativa, le aziende hanno bisogno di assistenza e consulenza esperta per navigare attraverso le nuove regolamentazioni e adattare le proprie strategie finanziarie. Lo Studio Pallino Commercialisti offre un supporto personalizzato per affrontare questa e altre problematiche fiscali e contabili.

Nel vasto e intricato mondo delle imposte locali, la Dichiarazione IMU (Imposta Municipale Propria) rappresenta un tassello fondamentale. Ma finora, la prassi consolidata stabiliva che il ravvedimento dell’adempimento fosse possibile solo entro un preciso arco temporale di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Tuttavia, una svolta sostanziale è giunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Novità: Superare l’Antico Orientamento

L’orientamento consolidato finora sosteneva che oltre i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione IMU fosse considerata omessa e, di conseguenza, non più sanabile. Tuttavia, il MEF ha offerto un chiarimento che ribalta questo paradigma, aprendo la possibilità di ravvedere anche dichiarazioni IMU presentate oltre il fatidico limite temporale. Questo cambiamento non solo scuote le fondamenta delle consuetudini fiscali, ma richiede anche una riconsiderazione da parte dei contribuenti e degli operatori del settore, oltre che un adeguamento da parte degli enti locali.

La Scadenza e le Sue Peculiarità

Secondo quanto stabilito dal comma 769 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), i soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Una volta presentata, la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano modifiche nei dati o negli elementi dichiarati che comportino una variazione dell’imposta dovuta.

Quando è Obbligatoria la Dichiarazione

La presentazione del modello della dichiarazione IMU non è sempre obbligatoria. È richiesta nei casi in cui l’immobile soggetto all’IMU ha beneficiato di riduzioni d’imposta nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, oppure quando il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento tributario del contribuente.

Un esempio è rappresentato dal caso in cui, nell’anno d’imposta di riferimento della dichiarazione, l’immobile è stato concesso in comodato tra genitori e figli, godendo così dello sconto del 50% previsto per questa casistica. Un altro caso è la trasformazione di un terreno da agricolo a edificabile

Scadenze e Proroghe: Il Labirinto Temporale delle Dichiarazioni IMU

Il delicato equilibrio delle scadenze e delle proroghe nel campo delle dichiarazioni IMU può essere un vero e proprio labirinto. Ad esempio, con riferimento alla Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021), il Decreto Semplificazioni ha prorogato la scadenza dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, mentre il Decreto Milleproroghe ha ulteriormente esteso il termine al 30 giugno 2023. Questo ha portato il 30 giugno 2023 a essere la scadenza ordinaria sia delle Dichiarazione IMU 2023 che della Dichiarazione IMU 2022.

Modalità di Presentazione e Sanzioni

La dichiarazione IMU deve essere presentata al comune in cui si trovano gli immobili oggetto del tributo, e le modalità possono variare!

L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione IMU può comportare sanzioni dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro per le omissioni e dal 50% al 100% per le infedeltà.

Il Ravvedimento Operoso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità di ravvedere la dichiarazione IMU anche oltre i canonici 90 giorni, offrendo un’interpretazione favorevole ai contribuenti. Questo si basa sul fatto che la previsione secondo cui è ravvedibile solo la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni è espressamente indicata solo dalla legge sulle dichiarazioni fiscali e non dalla normativa specifica sugli IMU.

Il ravvedimento oltre i 90 giorni rappresenta una possibilità preziosa per regolarizzare la propria posizione fiscale, mentre le modalità di presentazione e le scadenze richiedono una costante attenzione.

Per  una corretta comprensione delle regole e delle opportunità offerte, per chiarimenti ed assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra completa disposizione.

L’ammortamento dei beni materiali strumentali rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione finanziaria di qualsiasi impresa. Si tratta di un processo contabile e fiscale che mira a distribuire il costo di un bene lungo la sua vita utile, riflettendo così il suo deprezzamento nel tempo. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente le disposizioni e le pratiche relative all’ammortamento dei beni materiali, concentrandoci sia sulle normative fiscali che sulla gestione contabile.

Ammortamento Fiscale: Disposizioni Generali

La disciplina fiscale per l’ammortamento dei beni materiali è contenuta nell’articolo 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), integrato per le ditte individuali dall’articolo 64, comma 2, TUIR. Questa normativa stabilisce le seguenti regole fondamentali:

  1. Inizio Ammortamento:

Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio in cui il bene entra in funzione, come stabilito dall’articolo 102, comma 1, TUIR.

  1. Quote di Ammortamento:

    Le quote sono deducibili fino a un limite massimo determinato dai coefficienti presenti nella Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, come indicato nell’articolo 102, comma 2, TUIR.
  2. Primo Anno: Nel primo anno, il coefficiente di ammortamento previsto dalla Tabella deve essere ridotto alla metà, come specificato dall’articolo 102, comma 2, TUIR.
  3. Esercizio di Durata Diversa da 12 Mesi:Gli ammortamenti devono essere adeguati alla durata effettiva dell’esercizio, come previsto dall’articolo 110, comma 5, TUIR.

La Tabella allegata al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988 fornisce i coefficienti di ammortamento suddivisi in Gruppi e Specie di attività, con l’obiettivo di adattarsi alle varie tipologie di beni. Nel caso in cui un bene non rientrasse nelle categorie previste, si possono utilizzare i coefficienti applicabili a beni simili di altre categorie di imprese.

 

Costo dei Beni Ammortizzabili

Il costo dei beni ammortizzabili è calcolato al lordo delle quote di ammortamento dedotte e include anche gli oneri accessori direttamente imputabili al bene, come le spese di trasporto e le imposte. Inoltre, il costo è considerato al netto delle rivalutazioni effettuate secondo specifiche leggi, a condizione che abbiano avuto un effetto fiscale. Se i contributi in conto impianti sono registrati contabilmente con il metodo diretto, il costo è calcolato al netto di tali contributi.

Sistematicità dell’Ammortamento Fiscale

Sebbene il TUIR non imponga esplicitamente l’obbligo di effettuare l’ammortamento fiscale in maniera sistematica, è importante notare che l’Amministrazione Finanziaria può non riconoscere gli ammortamenti non coerenti con i comportamenti contabili adottati negli esercizi precedenti, a meno che non si dimostri di aver seguito corretti principi contabili.

Beni di Costo non Superiore a € 516

Per i beni il cui costo complessivo non supera i € 516, è consentita la deduzione integrale nell’esercizio in cui il costo è sostenuto. Tuttavia, questa deduzione integrale trova sempre un limite nel principio di imputazione al Conto Economico.

Immobili delle Imprese Operanti nel Settore del Commercio

Per i fabbricati strumentali utilizzati nel settore del commercio, con entrata in funzione entro la fine dell’anno 2023, il coefficiente massimo di ammortamento è aumentato al 6% per il periodo d’imposta 2023 e i quattro successivi.

Secondo il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate citato precedentemente, l’agevolazione dell’ammortamento si applica specificamente alle attività indicate nella seguente tabella, svolte in via prevalente:

 

| Codice ATECO   | Descrizione dell’Attività                                                       
| 47.11.10       | Ipermercati
| 47.11.20       | Supermercati
| 47.11.30       | Discount di alimentari
| 47.11.40       | Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
| 47.11.50       | Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
| 47.19.10       | Grandi magazzini
| 47.19.20       | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati in elettronica e altro
| 47.19.90       | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
| 47.21          | Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
| 47.22          | Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
| 47.23          | Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
| 47.24          | Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
| 47.25          | Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
| 47.26          | Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
| 47.29          | Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

Questo elenco fornisce una panoramica delle attività commerciali che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale sull’ammortamento, offrendo così un incentivo aggiuntivo per determinati settori dell’economia.

Nel mondo aziendale, la corretta gestione dell’ammortamento dei beni materiali riveste un ruolo cruciale per garantire la stabilità finanziaria e fiscale dell’impresa. È fondamentale comprendere appieno le normative vigenti, i principi contabili e le opportunità di agevolazione fiscale disponibili. Adottare una strategia di ammortamento ben strutturata e coerente con le disposizioni legali può consentire all’azienda di ottimizzare le risorse, massimizzare i benefici fiscali e mantenere una corretta rappresentazione del valore dei suoi beni nel bilancio aziendale.

Investire tempo e risorse nella comprensione e nell’implementazione di pratiche di ammortamento efficaci può contribuire in modo significativo al successo a lungo termine dell’impresa.

Consultare un esperto contabile o fiscale può essere un passo importante per garantire la conformità alle normative e massimizzare i vantaggi derivanti dall’ammortamento dei beni materiali.
Lo Studio Pallino è a vostra disposizione per consulenze ed assistenza personalizzata.

Detrazione IVA e Deduzione Costi: Tutto Quello che Devi Sapere sulle Fatture 2023 Ricevute
quest’Anno

La gestione delle fatture 2023 ricevute nel 2024, inerenti al periodo d’imposta del 2023, richiede un’analisi
approfondita delle normative riguardanti la detrazione dell’IVA e la deduzione dei costi. Questo processo
assume particolare rilevanza per le fatture che coprono l’anno fiscale precedente ma vengono
effettivamente ricevute nell’anno in corso, aggiungendo complessità e dettagli che meritano attenzione.

Le disposizioni normative specifiche per questa situazione sono dettagliate nell’articolo 6 del Decreto del
Presidente della Repubblica (DPR) n. 633/1972. Tale articolo delinea in modo esaustivo le modalità con cui
sorge il diritto alla detrazione dell’IVA al momento dell’esigibilità, identificata come la data in cui si
concretizza l’operazione.

E’ essenziale considerare le regole specifiche relative alla deducibilità dei costi, a seconda
che l’impresa segua una contabilità semplificata o ordinaria. Riguardo alla detrazione dell’IVA per le fatture
che attraversano l’anno, l’articolo 6 del DPR n. 633/1972 rappresenta il principale riferimento normativo.
L’esigibilità dell’IVA è legata alla data di consegna o spedizione per la vendita di beni e al pagamento o
emissione della fattura per i servizi.

L’articolo 23 fornisce un ulteriore approfondimento nel processo, dichiarando che la detrazione dell’IVA
avviene attraverso l’annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e bollette doganali prima della
liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione. Ciò deve avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
Le regole dettagliate per la detrazione dell’IVA delle fatture a cavallo d’anno sono stabilite in base alle
specifiche date di emissione, ricezione e registrazione della fattura, delineando i momenti precisi in cui è
possibile procedere con la detrazione dell’IVA.

Per quanto riguarda le possibili novità introdotte dalla riforma fiscale sulla detrazione dell’IVA per le fatture
a cavallo d’anno, l’articolo 7 della legge delega n. 111/2023 propone la possibilità di esercitare il diritto alla
detrazione con la dichiarazione dell’anno di ricezione della fattura, superando il vincolo temporale
attualmente in vigore.

Infine, per quanto concerne la deduzione dei costi delle fatture 2023 ricevute nel 2024, è fondamentale
considerare le distinzioni tra le partite IVA in contabilità semplificata e ordinaria. Nel caso dei titolari di
partita IVA in contabilità ordinaria, il costo della fattura datata dicembre 2023 ma ricevuta a gennaio 2024
sarà deducibile per competenza nel 2023, con l’applicazione di procedure contabili specifiche. Per la
contabilità semplificata, invece, il costo sarà deducibile nel 2024, senza applicare il criterio della
competenza, aggiungendo ulteriori sfumature a questa complessa dinamica normativa.

Vedremo ora alcuni esempi per chiarire le diverse situazioni, considerando anche il regime fiscale adottato
dal contribuente per la deduzione del costo documentato in fattura.

Fatture a cavallo d’anno: IVA
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, la data di ricezione del documento coincide con
la data in cui il Sistema di Interscambio (SdI) consegna il documento al destinatario.
Nel caso di fattura messa a disposizione nella propria area riservata il 17.01.2024, il diritto alla detrazione
del contribuente nasce solo dalla data di presa visione della stessa, quindi a partire dal 17.01.2024. Per le
fatture datate 30.12.2023, inviate a SdI il 02.01.2024 e annotate nei registri Iva con la stessa data, il
contribuente le inserirà nella liquidazione Iva di Gennaio 2024.
Per le fatture datate 30.12.2023, inviate a SdI il 31.12.2023 e ricevute nella stessa data ma annotate nei
registri Iva nel 2024, la detrazione dell’IVA non può avvenire né nel mese di Dicembre né in Gennaio 2024,
in conformità alla normativa sulle fatture a cavallo d’anno. Il contribuente dovrà esercitare il diritto alla
detrazione nell’IVA annuale relativa all’anno 2023.

Fatture a cavallo d’anno: deduzione del costo
Riguardo all’incidenza di tali fatture sull’utile del contribuente, esaminiamo caso per caso considerando il
regime fiscale adottato.
a) Regime di cassa effettivo: l’utile è determinato dalla differenza tra ricavi e spese sostenute secondo il
criterio di cassa.
b) Regime di cassa virtuale: la data di pagamento si presume coincidente con la data di registrazione
delle fatture ai fini Iva.
c) Regime ordinario: si applica il criterio di competenza economica, ma non verrà trattato in
quanto non presenta problematiche per le operazioni a cavallo d’anno.

Infine, analizziamo due scenari:
1) Fattura emessa e ricevuta entro il 31.12.2023:
per il regime fiscale a), il costo è deducibile solo se la fattura è stata saldata entro il 2023; per il regime
fiscale b), la deduzione avviene nel 2023 se la fattura è annotata entro il 31.12.2023.
2) Fattura emessa il 31.12.2023 ma ricevuta il 03.01.2024:
per il regime fiscale a), la deduzione segue il criterio dell’effettivo pagamento; per il regime fiscale b), la
fattura ricevuta nel nuovo anno deve essere imputata al 2024.

Ricordiamo che lo Studio pallino è a vostra disposizione per chiarimenti e per assistenza personalizzata.

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