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Il Governo italiano ha approvato un nuovo decreto che estende il Bonus Natale da 100 euro a un numero più ampio di lavoratori. Destinato a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari che rispettano determinati requisiti, questo incentivo si aggiunge alla tredicesima e mira a offrire un sollievo finanziario durante il periodo natalizio. A seguito dell’approvazione del provvedimento, il numero di beneficiari dovrebbe raddoppiare, includendo nuove categorie di famiglie precedentemente escluse.

Il Bonus Natale è un contributo economico pensato per i lavoratori dipendenti, erogato come integrazione alla tredicesima mensilità. Nasce con l’obiettivo di sostenere i redditi più bassi, soprattutto per quei nuclei familiari che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità. L’attuale estensione della platea di beneficiari è stata attuata attraverso il cosiddetto Decreto Omnibus, convertito in legge il 7 ottobre 2024. Questo provvedimento ha ampliato il numero di famiglie aventi diritto, estendendo l’incentivo anche ad alcuni gruppi precedentemente esclusi.

Cosa cambia con il nuovo decreto approvato l’11 novembre 2024

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri l’11 novembre 2024 prevede un significativo ampliamento del Bonus Natale. In particolare, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha annunciato che il Governo ha trovato le risorse per raddoppiare la platea dei beneficiari, includendo famiglie monogenitoriali e altre categorie di lavoratori che precedentemente non potevano accedere al beneficio. La misura è stata approvata anche su proposta dell’opposizione, che chiedeva un’estensione del sostegno economico a favore delle famiglie in difficoltà.

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto riguarda l’inclusione di nuove categorie di nuclei familiari. Tra queste figurano le famiglie monogenitoriali, che secondo la normativa comprendono quei lavoratori che risultano essere l’unico genitore per motivi specifici, come il decesso del coniuge o l’assenza di riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore. Altre categorie di lavoratori precedentemente escluse potrebbero includere genitori single, anche se con ex-coniuge, purché il reddito complessivo rientri nei parametri stabiliti.

Per poter richiedere il Bonus Natale, i lavoratori devono rispettare alcuni requisiti economici. In particolare, il reddito complessivo annuo non deve superare i 28.000 euro. Il decreto include anche i redditi percepiti attraverso cedolare secca e regime forfettario, ampliando così la possibilità di accesso al bonus a categorie con diverse tipologie di reddito. Inoltre, il bonus è disponibile solo per quei lavoratori il cui reddito imponibile permette di essere “capienti”, ossia con un’imposta lorda superiore alle detrazioni fiscali.

Per accedere al Bonus, i lavoratori devono soddisfare alcune condizioni familiari. È necessario che abbiano un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico. Il termine “a carico” si riferisce a quei familiari con reddito inferiore a una determinata soglia annuale, pari a 2.840,51 euro, aumentato a 4.000 euro per figli sotto i 24 anni. I lavoratori con nucleo monogenitoriale sono considerati idonei, purché l’altro genitore sia assente per specifiche cause legali, come il decesso o la mancata dichiarazione del figlio.

La richiesta per il Bonus Natale può essere effettuata direttamente dai lavoratori, tramite il proprio datore di lavoro. I dipendenti pubblici devono inoltrare la richiesta tramite la piattaforma NoiPA entro il 22 novembre 2024, seguendo le istruzioni previste nel portale per completare la procedura self-service. La modalità di richiesta varia leggermente a seconda del settore di impiego, ma il bonus sarà accreditato insieme alla tredicesima per tutti coloro che risulteranno idonei.

L’importo del Bonus Natale è fissato a 100 euro e non è soggetto a tassazione IRPEF, il che permette ai lavoratori di ricevere l’intero importo senza decurtazioni fiscali. L’erogazione del bonus avverrà in concomitanza con la tredicesima mensilità, offrendo così un supporto aggiuntivo in vista delle festività natalizie. Questo contributo è disponibile anche per coloro che lavorano part-time, senza riduzioni in base all’orario di lavoro.

Il nuovo decreto stabilisce anche che i lavoratori della scuola, inclusi i supplenti brevi e saltuari, possano accedere al Bonus Natale. La misura è prevista per i lavoratori a tempo determinato che rispondano ai requisiti di reddito e familiari indicati.

Successivamente all’erogazione del Bonus, il sostituto d’imposta effettuerà le verifiche necessarie per confermare l’idoneità del beneficiario. In caso di erogazione non spettante, l’importo verrà recuperato tramite conguaglio. Nel caso in cui il lavoratore abbia ricevuto il bonus in modo indebito, dovrà restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi per il 2024, che verrà presentata nel 2025.

Se emergono errori nella determinazione dell’importo del Bonus, è prevista la possibilità di ricalcolo. I lavoratori che non hanno ricevuto il bonus, pur avendone diritto, potranno richiederlo nella dichiarazione dei redditi. Eventuali importi non spettanti dovranno essere restituiti tramite lo stesso conguaglio fiscale. Questa procedura permette di garantire che solo i lavoratori idonei ricevano l’incentivo.

Per assicurare il corretto utilizzo delle risorse, il Governo ha previsto una serie di controlli fiscali sul Bonus. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, avranno il compito di verificare l’idoneità dei beneficiari prima di effettuare l’erogazione. I lavoratori devono inoltre dichiarare la propria situazione familiare ed economica per ricevere l’incentivo.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori chiarimenti sul Bonus, in particolare per quanto riguarda i requisiti specifici delle nuove categorie incluse. Il testo definitivo del decreto potrebbe contenere informazioni aggiuntive e dettagli sulle modalità di accesso per i lavoratori dipendenti. Il Governo ha già indicato che saranno prese in considerazione eventuali correzioni e ampliamenti per i futuri decreti relativi al 2025.

Lo Studio Pallino è a vostra completa disposizione per consulenza ed assistenza personalizzata.

 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 79 del 30 aprile 2024, ha approvato il decreto legge n° 60 del 07/05/2024 ( pubblicato in Gazzetta ufficiale n: 105 del 07/05/2024 ), che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, c.d. decreto COESIONE LAVORO.

Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno ed introduce il bonus giovani, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, il bonus ZES per il sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno.

Tutte le misure presentano alcune caratteristiche comuni:

  1. Non sono nuove nel nostro ordinamento in quanto sembrano (almeno quelle che riguardano i giovani e le donne svantaggiate) essere quasi la “fotocopia” di quelle scadute il 31 dicembre 2023, mentre quelle relative alla occupazione degli “over 35” nelle Regioni del Meridione richiamano l’analogo provvedimento, a tempo, già inserito nella legge n. 205/2017;
  2. Non sono strutturali, ma a tempo, in quanto riguardano i rapporti a tempo indeterminato instaurati tra il 1° luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025;
  3. La piena operatività delle disposizioni è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

 

Assunzione dei giovani “under 35”

Si riconosce per tutte le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che sono al primo rapporto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) e che non hanno compiuto i 35 anni (ossia, fino a 34 anni e 364 giorni), realizzate nel periodo compreso tra il prossimo 1° luglio  ed il 31 dicembre 2025, uno sgravio contributivo per un massimo di 24 mesi e consiste in un abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% con un tetto massimo mensile di 500 euro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio non si applica ai contratti di lavoro domestico (per la particolarità del rapporto) ed all’apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato che gode di una propria specifica regolamentazione sotto l’aspetto contributivo.

Nella c.d. Zona economica speciale” che comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro sulla quota a loro carico (art. 22, comma 3), presenta un tetto massimo di 650 euro mensili.

Il comma 8 dell’art. 22, parla di non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente: l’unica eccezione riguarda, senza alcuna deduzione, la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (dall’art. 4 del D.L.vo 30 dicembre 2023, n. 216, attraverso il quale si dispone, per il 2025, un abbattimento dell’IRPEF e dell’IRES, pari al 120% o al 130% per le categorie svantaggiate indicate in un D.M. “concertato” tra Lavoro ed Economia, ove viene preso in considerazione il costo del lavoro in aumento rispetto all’anno precedente in virtù delle nuove assunzioni ).

 

Assunzione di donne svantaggiate

Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate.

Esso presenta alcune caratteristiche che lo differenziano da quello previsto dalla legge del 2012:

  1. Non è strutturale, ma a tempo;
  2. Il beneficio, non è cumulabile con altri incentivi, ad eccezione di quello previsto dall’art. 4 del D.L.vo n. 213/2023;
  3. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato (si parla di occupazione stabile), mentre la legge n. 92/2912 prevede incentivi anche in caso di assunzione a tempo determinato fino a 12 mesi;
  4. La piena operatività della norma è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

 

Lo sgravio contributivo previsto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1°luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025, sulla quota a carico dei datori di lavoro è pari al 100% con un tetto mensile massimo fissato a 650 euro su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il periodo massimo di riconoscimento dell’agevolazione è di 24 mesi. Lo sgravio comprende anche i premi ed i contributi assicurativi INAIL.

Lo sgravio riguarda:

  1. Donne svantaggiate di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nella Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali;
  2. Donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ogni anno i settori e le professioni sono definiti da un Decreto Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia: l’ultimo emanato è il n. 365 del 20 novembre 2023.
  3. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In questo caso va verificato se nei 2 anni antecedenti l’assunzione la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro.

 

Le misure per il lavoro autonomo

Il decreto contiene anche incentivi per l’autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.

Nello specifico, all’art 16 si prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due   specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani   denominate, rispettivamente,

  1. Autoimpiego centro-nord Italia e
  2. Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.

In entrambi i casi saranno destinatari dell’intervento:

  1. a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
  2. b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;
  3. c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come

definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

  1. d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  2. e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;
  3. f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

e saranno ammissibili a finanziamento, le seguenti iniziative:

  1. erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
  2. tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui sopra nello svolgimento delle attività
  3. interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari degli interventi

 

Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

 

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni, cd. Bonus Befana:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Il bonus sarà riconosciuto al lavoratore dipendente nella busta paga di gennaio, ma a condizione che il lavoratore ne faccia espressa richiesta attestando per iscritto di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, o del solo figlio laddove il nucleo familiare sia composto da un solo genitore.

Il sostituto di imposta dovrà verificare all’atto del conguaglio la sussistenza delle condizioni che danno diritto al bonus ed eventualmente, in mancanza dei già menzionati requisiti, effettuare il recupero del beneficio precedentemente fruito. I datori di lavoro potranno poi recuperare in compensazione il credito d’imposta maturato con l’erogazione del bonus.

 

Redditi da lavoro autonomo

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
  • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.Per una consulenza e assistenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una risposta a interpello (n. 69/2024) che ha sollevato importanti questioni riguardo alla riduzione dei termini di accertamento per le imprese facenti parte del Gruppo IVA. Secondo quanto affermato, la disciplina di favore relativa alla riduzione dei termini di accertamento, concessa ai soggetti che tracciano tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 500 euro, non si applica al Gruppo IVA.

Questa decisione ha sollevato una serie di interrogativi e ha portato a una riflessione più approfondita sulle implicazioni fiscali per le imprese coinvolte. In particolare, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’azione accertativa a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Tuttavia, questa riduzione dei termini di accertamento è limitata all’IVA e ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo il DM 4 agosto 2016, affinché un’impresa possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, è necessario che il possesso dei relativi requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio. Inoltre, un ulteriore requisito è che le operazioni siano state certificate mediante emissione di fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Nel contesto della risposta a interpello, una società appartenente a un Gruppo IVA ha chiesto conferma sulla possibilità di beneficiare della riduzione dei termini prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, avendo nel periodo d’imposta 2022 utilizzato esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili e documentato le operazioni mediante e-fattura via SdI. Tuttavia, la società ha anche chiesto chiarimenti sulla rilevanza, ai fini dell’agevolazione, delle operazioni con controparti non stabilite in Italia che non sono state certificate mediante fattura elettronica via SdI.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto escludendo il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per tutte le società aderenti a un Gruppo IVA. La motivazione fornita si basa su due principali argomentazioni. In primo luogo, si evidenzia che i membri di un Gruppo IVA non posseggono la qualifica di soggetti passivi d’imposta, essendo tale status assunto dal Gruppo stesso, e questa condizione risulterebbe essenziale per l’agevolazione di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Agenzia osserva che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, elemento che risulterebbe in contrasto con la riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 anche ai fini reddituali.

Questa decisione solleva importanti questioni riguardo alla gestione fiscale delle imprese facenti parte del Gruppo IVA e sottolinea l’importanza di una rigorosa conformità alle normative fiscali vigenti. Le imprese coinvolte dovranno adattarsi a questa nuova realtà e prendere le misure necessarie per garantire la piena conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

La necessità di un’attenta gestione fiscale e di una rigorosa conformità alle normative diventa ancora più rilevante per le imprese operanti all’interno del Gruppo IVA, alla luce di questa decisione dell’Agenzia delle Entrate e pone l’accento sull’importanza della trasparenza e della correttezza nelle attività fiscali delle imprese, sottolineando il valore di una stretta collaborazione e comunicazione con le autorità fiscali al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative.

Per approfondimenti e assistenza personalizzata su questo argomento lo staff dello Studio Pallino è a vostra disposizione.

Con l’inizio del nuovo anno, è arrivato il momento per le imprese e i professionisti autonomi di affrontare la presentazione della Dichiarazione IVA 2024, riguardante l’anno fiscale 2023.

La dichiarazione Iva annuale, in cui è possibile chiedere il rimborso annuale, va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili tutte le informazioni necessarie per completare questo processo in conformità alle normative vigenti.

Un aspetto cruciale della Dichiarazione IVA 2024 è il quadro VQ, progettato per gestire i versamenti periodici omessi. Questo strumento è stato introdotto per permettere il calcolo del credito accumulato a seguito di versamenti di IVA periodica non effettuati spontaneamente o ripresi dopo una sospensione dovuta a eventi eccezionali, relativi agli anni fiscali precedenti a quello oggetto della dichiarazione.

 

Dettagli del Quadro VQ e Utilizzo Pratico

Il quadro VQ è organizzato in diverse colonne, ognuna richiedente specifiche informazioni:

  1. Anno Fiscale:
    indica l’anno d’imposta a cui si riferisce l’IVA periodica non versata.
  2. Differenza tra IVA Dovuta e Versata
    esprime la variazione, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e quella effettivamente versata.
  3. Credito Potenziale:
    rappresenta la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato con il versamento completo dell’IVA periodica e il credito effettivamente liquidato nella dichiarazione annuale.
  4. Versamenti Effettuati a Seguito di Comunicazioni d’Irregolarità o Notifica di Cartelle di Pagamento:
    indica l’importo dell’IVA periodica versata dopo la ricezione di comunicazioni d’irregolarità o notifiche di cartelle di pagamento.
  5. Versamenti Effettuati dopo la Presentazione della Dichiarazione dell’Anno Precedente:
    rappresenta l’importo dell’IVA periodica versata dopo la presentazione della dichiarazione dell’anno fiscale precedente.
  6. Versamenti Effettuati dopo la Notifica di Cartelle di Pagamento:
    indica l’importo dell’IVA periodica versata dopo la notifica di cartelle di pagamento.
  7. Versamenti Effettuati dopo la Ripresa dei Versamenti:
    rappresenta l’importo dell’IVA periodica versata dopo la ripresa dei versamenti successivamente a una sospensione per eventi eccezionali.
  8. Credito Maturato per Effetto dei Versamenti:
    esprime l’ammontare del credito accumulato a seguito dei versamenti indicati nelle colonne precedenti.
  9. Codice Fiscale del Beneficiario dei Versamenti:
    indica il codice fiscale del soggetto a cui si riferiscono i versamenti, se diverso dal dichiarante.
  10. Numero Identificativo del Modulo:
    specifica il numero del primo modulo riferito al soggetto che ha effettuato i versamenti, in caso di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive.
  11. Indicazione della Società Controllante in Caso di Liquidazione dell’IVA di Gruppo:
    va barrato dalla società controllante in presenza di versamenti relativi alla stessa procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

 

Chiarezza su Omessi Versamenti e Rateazioni

È fondamentale comprendere che, secondo le recenti direttive dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di mancati versamenti dell’IVA a debito, il quadro VL della dichiarazione IVA non tiene conto dei versamenti periodici omessi, ma considera solo l’IVA periodica versata, anche dopo il ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato.

In caso di versamenti rateali, è essenziale indicare la parte dell’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione, rispettando il termine ordinario previsto per la presentazione stessa.

La presentazione della Dichiarazione IVA 2024 richiede una comprensione dettagliata delle normative e una gestione accurata delle informazioni contabili. Utilizzando il quadro VQ e le sue specifiche colonne, è possibile fornire all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per il calcolo corretto del credito accumulato a seguito di versamenti omessi o ritardati.

Per garantire la conformità alle normative, una gestione efficace delle imposte, per fornire consulenza e supporto professionale lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

La Legge di Bilancio 2024, approvata dal Parlamento a dicembre 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 30 dicembre 2023, introduce importanti novità che riguardano il lavoro, la fiscalità, le famiglie e le imprese introduce diverse novità in materia di fisco, lavoro, pensioni, famiglia e sanità.

La legge di bilancio 2024 ha un valore di circa 28 miliardi di euro miliardi di cui oltre la metà destinati, in particolare, a interventi a sostegno dei redditi medio-bassi che beneficeranno del rinnovo del taglio cuneo fiscale e contributivo (7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro) e dell’accorpamento delle prime due fasce delle aliquote Irpef (23% fino a 28 mila euro).

In favore delle famiglie sono state introdotte misure per le madri lavoratrici, dall’esonero dei contributi previdenziali per le donne con due o più figli al potenziamento del bonus asilo nido. Prevista anche la possibilità per le famiglie numerose di accedere al Fondo garanzia mutui per l’acquisto della prima casa, nonché la detassazione dei fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli.

A sostegno delle persone con redditi bassi confermati anche il contributo del bonus sociale elettricità e la carta “Dedicata a te”, mentre sul fronte pensioni sono state prorogate, con alcune rivisitazioni, Quota 103, Ape sociale e Opzione donna.
Per le imprese stanziati 1,3 miliardi per l’agevolazione “più assumi meno paghi” che incentiva a nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne ed ex percettori del reddito di cittadinanza.

Finanziati anche il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, la Nuova Sabatini e i Contratti di sviluppo.

Di seguito una disamina delle singole misure approvate:

WELFARE AZIENDALE (co. 16 E 17)
L’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 48/2023 aveva, per il 2023, aumentato a € 3.000 (anziché il limite normale di € 258,23) la soglia di esenzione per i fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (valore dei beni concessi/servizi forniti ai dipendenti/assimilati: auto concesse in uso promiscuo, regali natalizi, buoni spesa/buoni carburante, ecc.) limitatamente ai dipendenti con figli a carico (ex articolo 12, comma 2, TUIR). Ora, tale deroga viene prorogata per il 2024 con le seguenti modifiche:
• € 1.000: per la generalità dei dipendenti/co.co.co. (nel 2023 pari a € 258)
• € 2.000: per i dipendenti/co.co.co. con figli fiscalmente a carico (nel 2023 pari a € 3.000) L’esenzione si estende anche alle somme erogate/rimborsate per il pagamento:
• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas (come nel 2023)
• NUOVO – delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il superamento della soglia (somma cumulativa di tutti i benefit fruiti nel 2024) comporta la tassazione dell’intero importo (non trattandosi di una “franchigia”).

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ (co. 18)
L’articolo 1, comma 182, Legge n. 208/2015 ha istituito la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 10% (salvo rinuncia del lavoratore):
– ai premi di risultato di importo variabile, legati a incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione
– o alle somme erogate come partecipazione agli utili dell’impresa disciplinate dal contratto collettivo di secondo livello, territoriale o aziendale:
• nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell’organizzazione del lavoro)
• per i lavoratori dipendenti (esclusi i co.co.co.) con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno precedente, non superiore a € 80.000.
Per il 2024 è prevista la riduzione dall’10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile (riduzione analoga prevista anche per il periodo 2023).

PLASTIC TAX E SUGAR TAX – ULTERIORE DIFFERIMENTO (co. 44)
La data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla cosiddetta “plastic tax” e “sugar tax”, istituite dalla legge di bilancio 2020, è nuovamente prorogata al 1º luglio 2024 (anziché al 1º gennaio 2024).

MODIFICHE DELLE ALIQUOTE IVA PER DETERMINATI BENI (co. 45 e 46)
La Legge di Bilancio 2024 introduce modifiche alle aliquote IVA per la vendita di determinati beni:
a) Prodotti per l’igiene femminile e per la prima infanzia: Viene apportata una modifica all’aliquota IVA applicabile a alcuni articoli precedentemente inclusi nella Tabella All-bis del DPR n. 633/72, soggetti a un’aliquota ridotta del 5%. Questi articoli vengono trasferiti alla Tabella AIII, DPR n. 633/72, e comportano le seguenti variazioni:
– Prodotti assorbenti e tamponi per l’igiene femminile, coppette mestruali e latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini (precedentemente soggetti al 5% di IVA) ora rientrano nella Tabella AIII con un’aliquota IVA del 10%.
– Pannolini per bambini e seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli (prima soggetti al 5% di IVA) ora sono inclusi nella Tabella AIII con un’aliquota IVA del 22%.
b) Pellet: L’aliquota IVA ridotta al 10% (inizialmente prevista solo per il 2023 dall’art. 1, co. 73, Legge di Bilancio 2023) viene estesa anche alle cessioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Da marzo in poi, si applicherà l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (co. 52 e 53)
Si propone nuovamente la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni detenuti al di fuori del reddito d’impresa, come disciplinato dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001. I beni interessati comprendono terreni edificabili e/o agricoli, nonché partecipazioni quotate e non quotate, posseduti al 1° gennaio 2024 al di fuori del contesto aziendale da persone fisiche, società semplici/studi associati o enti non commerciali.
È prevista un’imposta sostitutiva, la cui aliquota è fissata al 16% del valore di perizia per tutte le diverse categorie di beni. Per quanto riguarda la perizia e il pagamento, entro il 30 giugno 2024 è necessario adempiere ai seguenti obblighi:
– Redazione e asseverazione della perizia di stima;
– Versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione o come prima rata di tre rate annuali di pari importo (sulle 2ª e 3ª rate, con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026, si applicano interessi al 3% annuo).

Per le partecipazioni quotate, per le quali sono negoziati quote/diritto in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, si dovrà considerare il valore normale (ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a) del TUIR) relativo al mese di dicembre 2023.

ESTENSIONE DELLA PEX AI SOGGETTI NON RESIDENTI (co. 59)
In conformità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza nazionale, che ha individuato la normativa nazionale come potenzialmente in contrasto con i principi comunitari sulla “libertà di circolazione dei capitali”, si procede all’estensione della disciplina della participation exemption (“PEX”) anche ai soggetti non residenti. Questa estensione è applicabile a condizione che tali soggetti abbiano la residenza in paesi dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda). Tale ampliamento è circoscritto alla cessione di partecipazioni “qualificate” detenute in società italiane.
Si rimanda per ulteriori dettagli alla RF-fl 199/2023 (modificata dalla legge di Bilancio 2024 solo per quanto riguarda l’estensione del divieto di PEX nel caso di cessione di quote di società semplici).

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26% (co. 63)
Con la modifica dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 50/2017, relative alle cosiddette “locazioni brevi” (ovvero, locazioni di unità abitative con una durata non superiore a 30 giorni stipulate da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa) soggette alla cedolare secca, sono state apportate modifiche sia all’aliquota applicabile che agli adempimenti degli intermediari.

L’aliquota “base” è aumentata: attraverso la modifica del comma 2 dell’articolo 4 del citato Decreto Legge, è stabilito quanto segue:
– l’aliquota ordinaria è aumentata al 26% anziché al 21%
– tuttavia, l’aliquota del 21% continua ad applicarsi “ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a un’unità immobiliare indicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi”.

Va notato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 595 della legge di bilancio 2021, si presume che la destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta sia di natura imprenditoriale. Tale norma si applica solo nel caso di un numero di unità immobiliari locato con cedolare secca compreso tra 1 e 4.
Inoltre, la scelta dell’aliquota del 21% (presumibilmente indicata in un’apposita casella del quadro LC del modello Redditi PF o del quadro B del modello 730) è a discrezione del contribuente, che può optare per quella relativa al canone di locazione maggiore o, in mancanza di scelta, sarà applicata l’aliquota ordinaria del 26%.

Per quanto riguarda le locazioni brevi, si verifica la seguente casistica in base al numero di unità immobiliari:
– 1 solo appartamento: cedolare al 21% (se richiesta nel modello 730/Redditi PF)
– Da 2 a 4 appartamenti: 1 canone al 21% (su richiesta); gli altri canoni al 26%
– 5 appartamenti o più: esercizio d’impresa, aliquota del 26%

Per altre tipologie di contratti di locazione, la disposizione non ha effetto.
Per gli intermediari immobiliari e gestori di portali telematici, è noto che devono operare una ritenuta del 21% sui canoni/corrispettivi o intervenire nel pagamento. Tale aliquota rimane invariata, ma con la nuova aliquota base del 26%, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto se non viene esercitata l’opzione per la cedolare secca (i canoni sono soggetti all’IRPEF) o se sono destinati alla locazione breve più di un appartamento, con l’integrazione della differenza del 5% in sede di dichiarazione.

Intermediari non residenti: in conformità con la sentenza della Corte UE del 22/12/2022 (causa C-83/21 “Airbnb”), con la sostituzione del comma 5-bis dell’articolo 4 del DL 50/2017 riguardante gli intermediari non residenti, è disposto che essi devono operare la ritenuta del 21%, ma il versamento e la certificazione con il modello 770 delle ritenute operate seguono nuove disposizioni.

FABBRICATI CHE HANNO FRUITO DEL SUPERBONUS – CESSIONE (co. 64-67)
Come noto, l’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) regola l’imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati al di fuori del reddito d’impresa. L’articolo 67, comma 1, lettera b, prevede l’esclusione dell’imponibilità per i fabbricati, in alternativa, posseduti per più di 5 anni (nel caso di donazione, la proprietà del donante si somma a quella del donatario), acquisiti per successione, o adibiti ad abitazione principale (del cedente o dei suoi familiari) per la maggior parte del periodo di possesso (inferiore a cinque anni).

Tuttavia, in deroga a quanto sopra, la nuova lettera b-bis) introdotta nell’articolo 67 del TUIR stabilisce che a partire dai rogiti stipulati dal 1° gennaio 2024, è imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile nei successivi 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati con detrazione di cui all’articolo 119, Decreto Legge 34/2020, anche per spese sostenute in qualità di condòmino. Si precisa che la detrazione può essere del 110%, del 90% (per le spese sostenute nel 2023) o del 70%/65% (per le spese sostenute nel 2024/2025).
Si esclude dalla nuova disposizione la plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale del cedente/dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla cessione (o per la maggior parte del periodo di possesso, nel caso di possesso infradecennale).

La vendita di tali unità immobiliari nei successivi 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati superbonus genera una plusvalenza imponibile indipendentemente dall’anzianità del possesso dell’immobile, e anche nel caso in cui le spese siano state sostenute da soggetti diversi dal proprietario che hanno usufruito della detrazione fiscale.

La tassazione si applica per il solo fatto di aver eseguito interventi per i quali si è fruito del superbonus, indipendentemente dal fatto che si sia optato per la cessione del credito/sconto in fattura o per la detrazione in dichiarazione dei redditi. Il calcolo della plusvalenza prevede un criterio peculiare per la determinazione dei costi relativi all’unità ceduta, sulla quale sono stati effettuati gli interventi agevolati col superbonus.

Con la modifica dell’articolo 68, comma 1, TUIR, se gli interventi agevolati si sono conclusi da non più di 5 anni al momento della cessione, non si tengono conto delle spese relative a tali interventi se si è fruito dell’incentivo nella misura del 110%, a meno che siano state esercitate le opzioni di cessione del credito/sconto in fattura di cui all’articolo 121 del Decreto Legge 34/2020. Se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di 5 anni ma entro 10 anni, si tiene conto del 50% delle spese alle stesse condizioni.

Pertanto, le spese sostenute per il superbonus/supersismabonus incrementano il costo per determinare la plusvalenza nei casi in cui il contribuente non ha optato per la cessione/sconto in fattura (ma ha fruito della detrazione, anche del 110%, in dichiarazione dei redditi) o la detrazione (anche se ceduta a terzi) è stata fruita con aliquota inferiore al 110%.

Per gli immobili acquisiti/costruiti oltre 5 anni prima della cessione, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come precedentemente determinato, è rivalutato in base alla variazione ISTAT. La plusvalenza di tali cessioni può essere assoggettata, in alternativa all’Imposta sul Reddito delle Persone

Fisiche (IRPEF), all’imposta sostitutiva del 26%, prevista dall’articolo 1, comma 496, legge n. 266/2005, con l’imposta assolta tramite il notaio rogante.

ESENZIONE IMU DEGLI IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI (co. 71)
L’articolo 1, comma 759, lettera g, Legge n. 160/2019 stabilisce l’esenzione dall’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili “posseduti ed utilizzati” da parte degli enti non commerciali, come definiti dall’articolo 73, comma 1, lettera c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività specificate nell’articolo 7, comma 1, lettera i, del Decreto Legislativo n. 504/92. Tali attività includono quelle di carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo, nonché quelle rivolte all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a fini missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana (articolo 16, Legge n. 222/85), con modalità di svolgimento non commerciali come individuate dagli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale 200/2012.

Attraverso una norma di interpretazione, si specifica che, ai fini dell’esenzione IMU, gli immobili si considerano “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato d’uso ad altri enti non commerciali funzionalmente o strutturalmente collegati al concedente (soggetto passivo IMU) e che svolgano esclusivamente le citate attività dell’articolo 7, lettera i, con modalità non commerciali. Inoltre, si considerano “utilizzati” anche in assenza di “esercizio attuale” delle predette attività dell’articolo 7, lettera i, a condizione che l’immobile rimanga strumentale allo svolgimento di tali attività e che l’inutilizzo temporaneo non determini la cessazione definitiva della sua strumentalità.

PROROGA PER LE DELIBERE IMU PER IL 2023 (co. 72 e 73)
Per l’anno 2023, si dispone una deroga ai termini stabiliti nei co. 762 e 767 dell’art. 1, L. 160/2019 riguardanti le delibere comunali relative all’IMU. Le delibere sono considerate tempestive se risultano:
✓ inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30/11/2023 (invece del termine ordinario del 14/10/2023)
✓ pubblicate sul sito del MEF entro il 15/01/2024 (invece del termine ordinario del 28/10/2023).
In caso di variazione delle aliquote/regolamenti pubblicati nei termini “prorogati” che comporti un importo di IMU superiore a quella versata entro il 18/12/2023 (in base alle aliquote/regolamenti del 2022), si deve:
– versare la maggiore IMU entro il 29/02/2024, senza sanzioni e interessi, se la somma è superiore
– ottenere il rimborso del maggiore versamento, seguendo le regole ordinarie, ex co. 164, L. 296/2006, se la somma è inferiore.

CESSIONI A TURISTI EXTRAUE (co. 77)
L’articolo 38-quater del DPR n. 633/72 stabilisce l’esenzione (o il diritto al rimborso dell’Iva, noto come “tax refund”) per le cessioni di beni a turisti extraUE, a condizione che:
✓ il turista sia un soggetto “privato” domiciliato/residente in paese extraUE
✓ i beni siano trasportati fuori dall’UE entro il 3° mese successivo a quello della cessione
✓ i beni acquistati siano destinati all’uso personale/familiare
con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a €154,94 (IVA compresa). A partire dal 1/02/2024, tale limite viene ridotto a €70,00.

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO (co. 78-84)
Gli esercenti attività d’impresa che non adottano gli IAS possono procedere:
• per il periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 (con esistenze iniziali al 1/01/2023, per le imprese con esercizio “solare”)
■ all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR.

METODI PER EFFETTUARE L’ADEGUAMENTO: può avvenire a fronte della necessità di:
1) eliminare esistenze iniziali causate da errori “di quantità” o “di valore” (superiori a quelli effettivi)
2) iscrivere esistenze iniziali precedentemente omesse (consentito unicamente per errori “di quantità” dei beni, inferiori a quelle effettive)

VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA
L’importo dovuto, comprensivo dell’imposta sostitutiva e dell’Iva, deve essere versato in due rate di pari importo nei seguenti termini:
■ La prima rata (50%): entro la scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 (30/06/2024, per le imprese con periodo d’imposta “solare”).
■ La seconda rata (50%): entro il termine di versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (30/11/2024, per le imprese con periodo d’imposta solare).
Il perfezionamento dell’opzione avviene mediante l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 (modello Redditi 2024 per le imprese con esercizio “solare”). L’omesso o carente versamento dell’importo dovuto comporta l’iscrizione a ruolo con l’aggiunta delle relative sanzioni e interessi di mora.

SUPERBONUS E “VARIAZIONE” DELLA RENDITA DEGLI IMMOBILI (co. 86-87)
Nei casi di interventi edilizi che comportano variazioni nella consistenza delle unità immobiliari:
✓ Deve essere presentata la “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” (art. 1, co. 1 e 2, DM n. 701 /94).
✓ Tale dichiarazione permette l’aggiornamento dei dati catastali, inclusa la rendita catastale. Per gli immobili soggetti a interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, è stabilito che:
• L’Agenzia delle Entrate effettuerà verifiche, basandosi su liste selettive specifiche per accertare l’adempimento di tale obbligo, anche in relazione agli eventuali impatti sulla rendita catastale dell’immobile.

Qualora la variazione non venga segnalata, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione specifica.

RITENUTA SU BONIFICI “PARLANTI” PER I BONUS EDILIZI (co. 88)
A partire dal 01/03/2024 è stabilito:
➔ L’incremento all’11% (anziché l’8%) della ritenuta che banche/Poste devono applicare al momento dell’accredito dei bonifici “parlanti”relativi a spese per le quali l’ordinante beneficia della detrazione per bonus edilizi.
Nota: La ritenuta deve essere operata sull’importo del bonifico al netto dell’Iva, convenzionalmente fissata al 22%.

AGENTI DI ASSICURAZIONE – RITENUTA ALLA FONTE (co. 89-90)
Con la modifica dell’articolo 25-bis, comma 5 del DPR n. 600/73:
✓ Dall’1/04/2024 viene abrogata l’esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche/loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
N.B.: Dal 1/04/2024, la ritenuta d’acconto sarà del 23% sulla base imponibile del 50% (o del 20% se l’intermediario è esentato).

IVIE E IVAFE – INCREMENTI (co 91)
Con la modifica dell’articolo 19, DL n. 201/2011, sono previsti gli incrementi delle aliquote a partire dal 2024:
• IVIE: L’aliquota viene incrementata all’1,06% (anziché lo 0,76%) per la generalità dei casi
• IVAFE: Deve essere versata in misura dell’4% annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari detenuti in paesi/territori con regime fiscale privilegiato secondo il DM 4/05/1999 (vedi elenco nella RF 130/2023).
Nota: I soggetti passivi sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO E REDDITI DIVERSI (co. 92, lett. a e b)
La legge di bilancio modifica la tassazione degli atti stipulati dal 1/01/2024 riguardanti la costituzione (a titolo oneroso) di diritti reali di godimento ai fini dei redditi.
Le seguenti modifiche sono apportate agli articoli del Tuir:
• Articolo 9, comma 5: L’equiparazione della cessione a titolo oneroso alla costituzione/trasferimenti di diritti reali (beni mobili ed immobili) è limitata al caso in cui le norme non dispongano diversamente.
• Articolo 67, comma 1, lett. h): Per gli immobili, si stabilisce che rientrano tra i redditi diversi:
✓ Non solo quelli derivanti dalla costituzione del diritto di usufrutto (come già in passato)
✓ Ma anche quelli derivanti dalla costituzione di “altri diritti reali di godimento”, comprendendo quindi il diritto di abitazione, di superficie, di servitù prediali e di enfiteusi.

In caso di costituzione a titolo oneroso del diritto da parte del proprietario, si genera un reddito diverso (sempre tassato). Per la cessione del diritto reale da parte del suo titolare, si applica una plusvalenza (articolo 67, lett. b), Tuir), tassata solo se il diritto reale è stato acquisito/donato da meno di 5 anni.

CESSIONE DI METALLI PREZIOSI (co. 92, lett. c)
Con la modifica dell’articolo 68, comma 7, lett. d) del Tuir:
✓ La plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi in caso di mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto, è pari al 100% (anziché al precedente 25%) del corrispettivo di cessione.

VEICOLI DA SAN MARINO E DALLA CITTÀ DEL VATICANO (co. 93)
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 relative ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura:
✓ L’acquirente italiano deve allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell’IVA in occasione della prima cessione interna, sono estese ai veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI (co. da 94 a 98)
CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL [co 94, lett. a) eco. 96 e 97]
Secondo quanto stabilito dall’articolo 37, comma 49-bis, del Decreto Legislativo n. 223/2006 per l’utilizzo dei crediti tributari in compensazione tramite il modello F24, è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
La compensazione è consentita a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Le disposizioni attuali includono le seguenti novità:
➔ L’obbligo precedentemente menzionato viene esteso anche alla compensazione dei crediti previdenziali e verso l’INAIL.
➔ Attraverso l’inserimento del nuovo comma 1-bis all’articolo 17 del D.lgs. n. 241/97, è stabilito che la compensazione dei crediti INPS, di qualsiasi importo, può essere effettuata solo a partire dai seguenti momenti, a seconda del soggetto interessato:
– Per le generalità dei datori di lavoro non agricoli, dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per l’invio telematico dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi (UNIEMENS), o dal 15° giorno successivo alla sua tardiva presentazione.
– Per il lavoratore autonomo iscritto all’IVS, dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del Mod. Redditi PF da cui emerge il credito (quadro RR).
– Per il lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata INPS, dalla scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito.
➔ È introdotto un nuovo comma 1-ter, affermando che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può avvenire a condizione che i crediti siano registrati negli archivi dell’Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORI A € 100.000 [co 94, lett. b) e co. 96)

Con l’introduzione del nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37, DL n. 223/2006, a partire dal 1/07/2024:
■ Non è permessa la compensazione nel modello F24 di crediti tributari/contributivi in presenza di:
✓ Iscrizioni a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori)
✓ O accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione, quando:
– L’importo complessivo è superiore a € 100.000
– Sono scaduti i termini di pagamento, in assenza di provvedimenti di sospensione. Il divieto viene revocato a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

N.B.: In confronto alla disposizione analoga dell’articolo 31 del DL 78/2010 (ruoli superiori a € 1.500), il nuovo divieto:
– Si estende ai crediti tributari di qualsiasi tipo (es: da quadro RU), non solo a quelli “per imposte erariali”
– Va chiarito se è ammessa la compensazione dell’eccedenza del credito rispetto al ruolo e se tra i “provvedimenti” di sospensione rientra la dilazione del ruolo (art. 19, Dpr 602/73) una volta pagata la 1° rata.

CESSAZIONE “POSTUMA” DELLA PARTITA IVA (co. 99)
Il comma 15-bis.2 del Dpr 633/72, introdotto dalla legge di bilancio 2023, ha istituito specifiche misure per contrastare l’apertura delle “partite IVA abusive” (senza effettivo esercizio dell’attività e mancato adempimento fiscale, con specifici rischi):
✓ Ordina la chiusura d’ufficio con contestuale imposizione di una sanzione di € 3.000.
✓ Prescrive l’emissione di una polizza fideiussoria/fideiussione (non inferiore a € 50.000) per un periodo di 3 anni dalla data della richiesta di riapertura della P. IVA.

Ora, questa disciplina viene estesa anche ai casi di:
■ Notifica del Provvedimento che attesta i presupposti per la cessazione automatica della P. IVA
■ Anche nei confronti dei contribuenti che hanno cessato l’attività nei 12 mesi precedenti.

Nota: Anche in questo caso, la P. IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, quale impresa individuale, professionista o rappresentante legale di società o ente (con o senza personalità giuridica) costituiti dopo il Provvedimento di cessazione della P. IVA, solo previa emissione di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, con l’applicazione della sanzione di € 3.000 (articolo 11, comma 7-quater, Dlgs. n. 471/97).

ASSICURAZIONE DELLE IMPRESE PER RISCHI CATASTROFALI (co. da 101 a 111)
Al fine di limitare gli indennizzi pubblici alle imprese derivanti da calamità naturali, si introduce l’obbligo per le imprese di sottoscrivere apposite polizze assicurative per coprire i danni correlati.
Nello specifico, le imprese con sede legale in Italia, soggette all’iscrizione nel Registro delle imprese (con esclusione delle imprese agricole, già dotate di un apposito fondo per tali eventi), sono tenute a stipulare contratti assicurativi entro il 31 dicembre 2024. Tali polizze devono coprire i danni ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato direttamente causati da eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane, ecc.

I beni interessati includono quelli elencati nelle voci B-II, n. 1 (terreni e fabbricati), B-II, n. 2 (impianti e macchinari) e B-II, n. 3 (attrezzature industriali e commerciali) dell’articolo 2424.
Le imprese di servizi che possiedono solo macchine d’ufficio/automezzi sono escluse da questa normativa.

Il contratto di assicurazione:
– Può prevedere eventuali franchigie o scoperti non superiori al 10-15% del valore dei beni assicurati.
– Deve applicare premi proporzionali al rischio.
Le imprese di assicurazione possono offrire copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile attraverso diverse imprese.

Sanzioni: Non è prevista una specifica sanzione per le imprese inadempienti. Tuttavia, la Pubblica Amministrazione considererà il mancato rispetto dell’obbligo in caso di concessione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni durante eventi calamitosi e catastrofali. Le sanzioni (da € 100.000 a € 500.000) sono invece previste solo per le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre, anche in caso di rinnovo, con sanzioni irrogate dall’IVASS.

Attuazione: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi assicurativi, comprese le modalità di identificazione degli eventi calamitosi indennizzabili, la determinazione e l’aggiornamento periodico dei premi, l’aggiornamento delle franchigie e altro ancora.

ISCRO A REGIME DAL 2024 (co. da 142 a 155)
A partire dal 2024, viene attuata la piena implementazione dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, conosciuta come “ISCRO”. Questo incentivo è destinato ai professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che soddisfano determinati requisiti.

ISCROREGOLAMENTAZIONE:
I requisiti comprendono:
– L’assenza di un trattamento pensionistico diretto e l’assenza di altre forme di previdenza obbligatoria.
– L’assenza della qualifica di beneficiario dell’Assegno di Inclusione previsto dal DL n. 48/2023.
– La generazione di un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo percepiti nei due anni precedenti rispetto all’anno antecedente la presentazione della domanda.
– La dichiarazione di un reddito, nell’anno precedente la richiesta, inferiore a € 12.000, annualmente rivalutato rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda.
– La regolarità dei versamenti previdenziali obbligatori.
– La titolarità di una Partita IVA attiva per almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che giustifica l’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La richiesta va presentata tramite istanza telematica all’INPS entro il 31 ottobre di ogni anno. L’erogazione dell’indennità:
– Rappresenta il 25% (su base semestrale) della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno antecedente la richiesta.
– Avviene per sei mensilità.
– Non può superare € 800 mensili, né essere inferiore a € 250 mensili.

Per coprire il relativo onere per i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, a partire dal 2024, è previsto l’aumento dello 0,35% dell’aliquota contributiva, che raggiungerà il 26,07%.

ISEE – ESCLUSIONE TITOLI DI STATO FINO A €. 50.000 (co. da 183 a 184)
Nella determinazione dell’ISEE, si stabilisce l’esclusione:
– Dei titoli di Stato, come definiti dall’art. 3 del DPR n. 398/2003.
– Dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, fino al valore complessivo di € 50.000.

BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO – AMPLIAMENTO (co 296 e 297)
È prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del credito d’imposta contemplato dal “Decreto Aiuti-ter” (art. 14, co. 1, lett. a), DL n. 144/2022) riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta (con un limite massimo di € 20 milioni di spesa pubblica).
A beneficiarne sono le imprese che:
– Esercitano l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva ≤ 7,5 t.
– Sono iscritte nell’Albo Autotrasportatori di beni e/terzi (art. 24-ter, co 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95).
Sul fronte fiscale, viene disapplicato il co. 1-bis dell’art. 14 menzionato; pertanto, il credito d’imposta è disciplinato come segue:

– È utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, con un limite di € 2 milioni annui, ai sensi dell’art. 34, L. n. 388/2000, e di € 250.000 annui, da indicare a quadro RU del modello Redditi (art. 1, co 53, L. 244/2007).
– È soggetto a tassazione ai fini dei redditi/IRAP e incide sul rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali (ai sensi degli articoli 61 e 109, co. 5, TUIR).
– Non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi.

MUTUI PRIMA CASA – FONDO DI GARANZIA (co. 7-13)
Il termine, inizialmente fissato al 30/06/2023 e successivamente prorogato al 30/09/2023 e poi al 31/12/2023, per la presentazione delle domande per usufruire dell’incremento fino all’80% della massima misura di garanzia concessa dal Fondo di garanzia “prima casa” (ai sensi dell’art. 1, co. 48, lett. c), L. n. 147/2013), viene ulteriormente prorogato al 31/12/2024.
Questo riguarda i mutui superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (compresi gli oneri accessori) stipulati dai soggetti considerati “categorie prioritarie”, i quali devono soddisfare specifici requisiti di reddito.
Le “categorie prioritarie” includono giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP/enti assimilati, giovani “under 36” con un ISEE non superiore a
€ 40.000.

Dal 2024, i nuclei familiari con almeno 3 figli, in base all’ISEE, godranno di una garanzia massima del 80%, quelli con 4 figli del 85%, e quelli con 5 figli del 90%. L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” da parte degli “under 36” con ISEE non superiore a € 40.000, che prevedeva esenzioni fiscali, non è prorogata.

CANONE RAI 2024 (co. 19)
Esclusivamente per il 2024, il canone RAI per uso privato viene ridotto da € 90 a € 70.

BANCHE E ASSICURAZIONI (co. 49-51)
La deduzione, ai fini IRES e IRAP, della quota del 1% e del 3% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista rispettivamente per il periodo d’imposta al 31/12/2024 e al 31/12/2026, è differita in quote costanti fino al periodo d’imposta al 31/12/2027 e successivo. Vengono anche stabiliti i criteri di determinazione degli acconti.

TAX CREDIT PER IL CINEMA (co. 54)
La disciplina relativa al “tax credit cinema” è oggetto di una revisione completa, coinvolgendo la L. 220/2016 e altri contributi previsti dalla stessa legge.

CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (co. 60-62)
L’Agenzia delle entrate e l’INPS devono garantire la piena interoperabilità delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER” (co 256)
Al fine di continuare a sostenere gli investimenti delle PMI anche nel 2024, è stabilito il rifinanziamento di € 100 milioni per il “Sabatini-ter”.

IMMOBILI DONATI E SUCCESSIVA CIRCOLAZIONE-STRALCIATA
È importante notare che è stata eliminata dal testo definitivo la disposizione volta ad agevolare la circolazione degli immobili donati, prevista nel DDL approvato dal Consiglio dei ministri e sottoposto all’approvazione del Parlamento. Questa disposizione riguardava la riduzione della donazione senza pregiudizio per terzi, la responsabilità del donatario nei confronti dei legittimari, e la responsabilità del donatario successivo nei confronti dei legittimari, con l’eccezione del pagamento di un corrispettivo.

Lo Studio Pallino Commercialisti è a disposizione per eventuali chiarimenti ed assistenza personalizzata.

Aiuti Covid: entro il 31 dicembre le imprese devono autocertificare gli importi ricevuti

Con un decreto pubblicato il 21 settembre 2023, il Ministero del Turismo ha previsto che le imprese che hanno beneficiato di aiuti Covid devono presentare un’autocertificazione entro il 31 dicembre 2023.

L’autocertificazione deve attestare l’importo complessivo degli aiuti ricevuti oltre i massimali previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”.

I massimali variano a seconda del periodo di erogazione dell’aiuto:
– 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
– 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021;
– 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

Nel caso in cui l’importo degli aiuti ricevuti superi i massimali, l’impresa deve restituire la differenza entro il 30 giugno 2024, unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea.

In caso di mancata restituzione volontaria, l’importo delle somme sarà detratto, senza applicazione di sanzioni, dagli aiuti di Stato ricevuti o concessi successivamente all’impresa.
Con questa misura, il Ministero del Turismo intende verificare il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti Covid e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

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