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Il Governo ha recentemente annunciato importanti modifiche alle normative fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione. Queste modifiche, contenute in un decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, sono state presentate dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, durante una conferenza stampa. In questo articolo, esamineremo approfonditamente le varie novità introdotte e il loro impatto sul sistema fiscale italiano.

Tassazione dell’imposta di successione e donazione:

Il decreto legislativo include diverse disposizioni riguardanti l’imposta di successione e donazione. Una delle modifiche principali riguarda l’inclusione delle aliquote e delle franchigie relative a questa imposta nel testo unico sulle successioni e donazioni. Questo aggiornamento tiene conto della più recente giurisprudenza e stabilisce chiaramente le modalità di calcolo dell’imposta in base ai beni ereditati o donati.

Una novità significativa riguarda l’esclusione del “donatum” dalla perimetrazione del “relictum” ai fini delle aliquote e delle franchigie dell’imposta. Questo significa che i beni donati non saranno più considerati parte dell’ammontare soggetto a tassazione per l’imposta di successione e donazione. Inoltre, il decreto chiarisce il trattamento fiscale degli affilianti e degli affiliati, che sono ora considerati parenti in linea retta ai fini di questa imposta.

Imposta di successione e donazione e disciplina dei Trust:

Il decreto introduce anche nuove disposizioni riguardanti i trust e le liberalità d’uso. Innanzitutto, si stabilisce che l’imposta sulle successioni e donazioni si estende ai trasferimenti derivanti da trust. Tuttavia, le liberalità d’uso sono escluse dall’imposta. Le aliquote e le franchigie applicabili dipendono dal valore dei beni trasferiti e dal rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.

Un aspetto importante riguarda il versamento dell’imposta, che avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento. È anche possibile effettuare il pagamento in via anticipata da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. È importante notare che l’imposta pagata è definitiva e non è soggetta a restituzione.

Dichiarazione di successione precompilata:

Una delle novità più interessanti è l’introduzione della dichiarazione di successione precompilata. Questo sistema prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione richiesta per la presentazione della dichiarazione. È obbligatorio presentare la dichiarazione in via telematica entro 12 mesi dall’apertura della successione, fatta eccezione per i residenti all’estero.

Inoltre, per la liquidazione dell’imposta, si introduce il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte. Dopo la presentazione della dichiarazione, verrà effettuato un controllo di regolarità ed eventualmente sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione nel termine di due anni, nel caso in cui emerga una maggiore imposta principale.

Imposta di registro:

Il decreto interviene anche per razionalizzare le procedure relative all’imposta di registro. Ad esempio, per gli atti di trasferimento di azienda, si prevede l’applicazione di aliquote diverse a seconda del tipo di beni trasferiti. Nelle divisioni ereditarie, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.

Per quanto riguarda la liquidazione dell’imposta di registro, è prevista l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione. Anche per questa imposta è previsto un successivo controllo formale e, in caso di maggiore imposta principale, sarà notificato al contribuente un avviso di liquidazione, con sanzioni ridotte se il contribuente paga le somme dovute entro il termine per il ricorso.

Imposta di bollo:

Il decreto introduce una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 entro il termine previsto per la registrazione dell’atto. Resta ferma la possibilità di assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione. Si prevede inoltre l’accorpamento dell’imposta di bollo con i diritti riscossi dagli uffici consolari e l’esenzione dall’imposta per gli atti ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari.

 

In conclusione, il decreto legislativo introduce una serie di modifiche significative alle imposte di successione e donazione, all’imposta di registro e all’imposta di bollo. Queste modifiche mirano a semplificare le procedure fiscali, razionalizzare il sistema e garantire una maggiore trasparenza e conformità alle normative vigenti; nonostante ciò, è fondamentale comprendere appieno le implicazioni di ogni singola situazione fiscale. Per una consulenza personalizzata e per chiarire eventuali dubbi, lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra completa disposizione.

Chiarimenti Fiscali: La Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Coacervo Successorio e Donativo

Nel contesto delle leggi sulle successioni e donazioni, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 29 del 19 ottobre 2023, fornendo chiarimenti cruciali sul trattamento fiscale del coacervo “successorio” e “donativo”. Questa circolare, in linea con la giurisprudenza, offre una guida dettagliata su come questi concetti debbano essere interpretati ai fini fiscali.

Coacervo Successorio: Un Concetto Ormai Obsoleto?

Secondo la nuova circolare, l’istituto del coacervo successorio, una volta un pilastro nell’imposta di successione, è stato dichiarato non più attuale. Questo significa che non può essere utilizzato per determinare aliquote o calcolare franchigie, seguendo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

La Corte Suprema, con pronunce come la n. 22738/2020, ha affermato che “intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in forza dell’art. 69 della L. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 346 del 1990”. Questo orientamento è stato ribadito in ulteriori sentenze, consolidando il fatto che il coacervo “successorio” non è più parte integrante del sistema fiscale attuale per le imposte di successione.

Coacervo Donativo: Limiti Temporali da Considerare

Per quanto riguarda il coacervo “donativo”, la circolare chiarisce che questo concetto rimane in vigore per l’imposta di donazione. Tuttavia, le donazioni fatte tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 sono escluse da questa normativa. Questo periodo coincide con il periodo in cui la legge sull’imposta sulle successioni e donazioni è stata abrogata, come confermato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 9617/2021 e n. 5690/2023.

In conclusione, la Circolare n. 29 del 19 ottobre rappresenta un passo avanti fondamentale per l’interpretazione e l’applicazione delle leggi sulle successioni e donazioni. Queste nuove direttive offrono chiarezza e coerenza, garantendo che i contribuenti abbiano un quadro comprensibile e affidabile per affrontare questioni fiscali complesse.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata  lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

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