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Con la legge finanziaria per il 2024, approvata il 30 dicembre 2023 (Legge n. 213), viene confermata la possibilità di affrancare le plusvalenze relative alle partecipazioni societarie con un’imposta sostitutiva del 16%. Questa aliquota, introdotta nel 2023, rimane quindi invariata per l’anno corrente. In passato, l’aliquota ha subito diverse modifiche: nel 2022 era del 14%, nel 2011 e 2020 dell’11%, e nel periodo 2015-2018 variava tra il 2% e l’8%.

Le nuove disposizioni consentono di affrancare fino al 30 giugno 2024:

  1. Partecipazioni non quotate: Per le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, possedute al 1° gennaio 2024, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore determinato tramite una perizia. La perizia deve essere completata entro il 30 giugno 2024. Le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto in assemblea o più del 25% del capitale sociale. Le partecipazioni non qualificate sono quelle al di sotto di queste soglie.
  2. Partecipazioni quotate: Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, l’imposta del 16% si applica sul valore normale determinato dalla media aritmetica dei prezzi di dicembre 2023. Questo significa che non è necessaria una perizia per determinare il valore di tali partecipazioni; basta fare riferimento ai prezzi di mercato del mese precedente.

L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024 o rateizzata in tre rate annuali di pari importo, con scadenza il 30 giugno 2024, 2025 e 2026. Le rate successive alla prima sono soggette a un interesse annuo del 3%. La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni è accessibile a:

  • Persone fisiche: che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa.
  • Società semplici: comprese le società ed associazioni fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.
  • Enti non commerciali: con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate.
  • Soggetti non residenti: le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

È possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già versato in passato per la stessa finalità. Ad esempio, se nel 2023 si è già pagata un’imposta sostitutiva del 16% per una precedente rideterminazione, tale importo può essere detratto dalla nuova imposta dovuta. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta pagata precedentemente, entro un termine di decadenza di 48 mesi dalla duplicazione del versamento.

Le partecipazioni rivalutate, se donate, mantengono il valore rideterminato. Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, potendo quindi beneficiare del valore rivalutato in caso di cessione futura. In caso di successione, l’erede non subentra nella posizione fiscale del defunto; il costo fiscalmente riconosciuto sarà quello dichiarato nella dichiarazione di successione.

  • In caso di donazione: Il donatario eredita il valore rivalutato dal donante e può utilizzare questo valore per determinare eventuali plusvalenze in caso di futura vendita.
  • In caso di successione: L’erede non può utilizzare il valore rivalutato dal defunto, ma deve fare riferimento al valore dichiarato nella successione.

Se un contribuente avvia la procedura di rivalutazione e poi decide di rinunciarvi non pagando le rate successive, non ha diritto al rimborso della prima rata pagata. La giurisprudenza ha espresso opinioni contrastanti in merito, ma la Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è irrevocabile. Questo significa che, una volta iniziata la procedura, il contribuente è obbligato a completare i pagamenti delle rate.

È possibile vendere una partecipazione a un prezzo inferiore a quello della perizia senza necessità di una nuova rideterminazione. La cessione non genererà plusvalenza tassabile se il prezzo di vendita è inferiore al valore fiscalmente riconosciuto. Questa possibilità offre un’opzione flessibile per i venditori che desiderano liquidare le proprie partecipazioni senza incorrere in ulteriori imposte.

Procedure e Scadenze

Per avvalersi della rideterminazione del valore delle partecipazioni, è necessario seguire precise procedure e rispettare le scadenze indicate:

  1. Redazione della perizia: Per le partecipazioni non quotate, la perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.
  2. Pagamento dell’imposta: L’imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30 giugno 2024, oppure può essere rateizzata in tre rate annuali con scadenze il 30 giugno 2024, 2025 e 2026.
  3. Dichiarazione fiscale: I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO, compilando l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

È importante valutare attentamente la convenienza della rideterminazione del valore delle partecipazioni. In alcuni casi, potrebbe essere meno onerosa la tassazione ordinaria sulla plusvalenza realizzata, specialmente quando la precedente rideterminazione è stata effettuata con aliquote inferiori. Ad esempio, una rivalutazione al 2% o al 4% potrebbe risultare più vantaggiosa rispetto all’aliquota del 16% attualmente in vigore.

Inoltre, la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con quanto già versato in passato offre una significativa flessibilità fiscale. Per chi non ha mai utilizzato questa opzione, come i possessori di titoli negoziati nei mercati regolamentati, rappresenta una nuova opportunità di ottimizzazione fiscale.

Per eventuali chiarimenti o assistenza sulla procedura di affrancamento delle plusvalenze, lo Studio Pallino è a vostra disposizione. Non esitate a contattarci per ricevere supporto personalizzato e assicurare una corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

La Regolarizzazione delle Scorte di Magazzino secondo la Legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024, tramite l’articolo 1, commi da 78 a 85, introduce importanti disposizioni riguardanti la regolarizzazione delle scorte di magazzino per i soggetti Oic Adopter. Questa legislazione mira a fornire un quadro chiaro e definito per consentire agli operatori economici di adeguarsi alle normative fiscali e contabili vigenti.

Secondo la Legge n. 213/2023, i soggetti Oic Adopter hanno la possibilità di regolarizzare le loro esistenze iniziali di magazzino fino al 1° gennaio 2023. Questa regolamentazione prevede due modalità principali per la regolarizzazione:

Eliminazione delle Scorte in Eccesso:

I soggetti possono eliminare le scorte iniziali che risultano essere in eccesso rispetto alle quantità o valori effettivi. In questo caso, è previsto il versamento dell’IVA sull’importo eliminato e di un’imposta sostitutiva del 18% sul valore eliminato.

Iscrizione delle Scorte Omesse:

I soggetti possono anche iscrivere le scorte iniziali che sono state omesse precedentemente. In questo caso, è previsto solo il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul nuovo valore iscritto, senza alcun versamento a titolo di IVA.

Ambito Soggettivo e Oggettivo

Possono beneficiare di questa misura agevolativa gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), ovvero tutti i soggetti Oic Adopter Le scorte ammissibili per la regolarizzazione sono beni direttamente legati all’attività dell’impresa come merci, materie prime, semilavorati e altri beni mobili utilizzati nella produzione.

Modalità di Regolarizzazione e Termini di Versamento

La procedura di regolarizzazione delle scorte di magazzino deve essere richiesta all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute devono essere versate in due rate uguali, la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024.

Aspetti Contabili della Regolarizzazione

Dal punto di vista contabile, eventuali discrepanze tra il valore effettivo delle scorte al 1° gennaio 2023 e quello indicato inizialmente nei registri contabili devono essere registrate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, seguendo le disposizioni del Principio contabile OIC 29 per la correzione degli errori contabili.

La regolarizzazione delle scorte di magazzino prevista dalla Legge di Bilancio 2024 offre ai soggetti Oic Adopter la possibilità di adeguarsi alle normative fiscali e contabili in vigore, fornendo un quadro chiaro e definito per la gestione delle scorte iniziali al 1° gennaio 2023.

Per chiarimenti e assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

Il panorama fiscale per chi vende una casa ristrutturata con il Superbonus 110% subirà significative modifiche a partire da gennaio 2024. La vendita di un immobile che ha beneficiato di questa agevolazione comporterà un aumento dell’onere fiscale, soprattutto per coloro che hanno intrapreso ristrutturazioni con l’unico scopo di speculare sul mercato immobiliare.

Le nuove disposizioni della legge di bilancio prevedono che, entro dieci anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione, chi vende un immobile ristrutturato con il Superbonus 110% dovrà affrontare una tassazione del 26% sull’intera plusvalenza ottenuta. Questo nuovo scenario non consentirà più di scontare il costo dei lavori agevolati nel calcolo della plusvalenza.

In breve, la cessione a titolo oneroso di immobili su cui sono stati completati lavori agevolati, come definito dall’articolo 119 del Dl 34/2020, entro un periodo di dieci anni, comporterà una plusvalenza imponibile Irpef. Nel calcolo di questa plusvalenza, le spese sostenute (limitate a quelle agevolate al 110%, che sono oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura) non verranno considerate se l’intervento si è concluso da non più di cinque anni, mentre avranno un peso del 50% in caso contrario.

È possibile richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza presso il notaio, ai sensi dell’articolo 1, comma 496, della legge 266/2005, eliminando l’obbligo dichiarativo. Tuttavia, questa opzione è valida solo se l’acquisto o la costruzione risalgono ad almeno cinque anni prima, consentendo l’aggiornamento del costo originario in base all’indice Istat.

Al di fuori di questo regime, sono esclusi dalla tassazione aggiuntiva gli immobili ottenuti per eredità, quelli adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari, e quelli interessati da ristrutturazioni diverse dal bonus 110%. Per gli altri immobili, sarà necessario attendere almeno dieci anni dalla conclusione dei lavori prima di poterli rivendere senza subire ulteriori tassazioni. Per calcolare l’importo aggiuntivo delle tasse, sarà essenziale determinare l’entità della plusvalenza e applicare il 26% su tale cifra. Questa nuova impostazione fiscale richiede una valutazione attenta per coloro che intendono vendere una casa ristrutturata con il Superbonus 110%.

Per eventuali domande o consulenza sulla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus 110% lo Studio Pallino rimane a disposizione.

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