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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emesso una risposta a interpello (n. 69/2024) che ha sollevato importanti questioni riguardo alla riduzione dei termini di accertamento per le imprese facenti parte del Gruppo IVA. Secondo quanto affermato, la disciplina di favore relativa alla riduzione dei termini di accertamento, concessa ai soggetti che tracciano tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 500 euro, non si applica al Gruppo IVA.

Questa decisione ha sollevato una serie di interrogativi e ha portato a una riflessione più approfondita sulle implicazioni fiscali per le imprese coinvolte. In particolare, l’art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’azione accertativa a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro. Tuttavia, questa riduzione dei termini di accertamento è limitata all’IVA e ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo il DM 4 agosto 2016, affinché un’impresa possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, è necessario che il possesso dei relativi requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio. Inoltre, un ulteriore requisito è che le operazioni siano state certificate mediante emissione di fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Nel contesto della risposta a interpello, una società appartenente a un Gruppo IVA ha chiesto conferma sulla possibilità di beneficiare della riduzione dei termini prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, avendo nel periodo d’imposta 2022 utilizzato esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili e documentato le operazioni mediante e-fattura via SdI. Tuttavia, la società ha anche chiesto chiarimenti sulla rilevanza, ai fini dell’agevolazione, delle operazioni con controparti non stabilite in Italia che non sono state certificate mediante fattura elettronica via SdI.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto escludendo il beneficio della riduzione dei termini di accertamento per tutte le società aderenti a un Gruppo IVA. La motivazione fornita si basa su due principali argomentazioni. In primo luogo, si evidenzia che i membri di un Gruppo IVA non posseggono la qualifica di soggetti passivi d’imposta, essendo tale status assunto dal Gruppo stesso, e questa condizione risulterebbe essenziale per l’agevolazione di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Agenzia osserva che il Gruppo IVA non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, elemento che risulterebbe in contrasto con la riduzione dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 anche ai fini reddituali.

Questa decisione solleva importanti questioni riguardo alla gestione fiscale delle imprese facenti parte del Gruppo IVA e sottolinea l’importanza di una rigorosa conformità alle normative fiscali vigenti. Le imprese coinvolte dovranno adattarsi a questa nuova realtà e prendere le misure necessarie per garantire la piena conformità alle disposizioni fiscali vigenti.

La necessità di un’attenta gestione fiscale e di una rigorosa conformità alle normative diventa ancora più rilevante per le imprese operanti all’interno del Gruppo IVA, alla luce di questa decisione dell’Agenzia delle Entrate e pone l’accento sull’importanza della trasparenza e della correttezza nelle attività fiscali delle imprese, sottolineando il valore di una stretta collaborazione e comunicazione con le autorità fiscali al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative.

Per approfondimenti e assistenza personalizzata su questo argomento lo staff dello Studio Pallino è a vostra disposizione.

Nel contesto fiscale italiano, i sostituti d’imposta, responsabili di corrispondere provvigioni per servizi di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, sono tenuti, in conformità all’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, a effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti. Questa ritenuta deve avvenire al momento del pagamento della provvigione, con l’obbligo di rivalsa.

Un cambiamento significativo è stato introdotto dagli articoli 5, comma 2-bis, e 2-ter del D.L. 193/2016, riguardante lo scomputo delle ritenute a titolo d’acconto per redditi tassati per competenza. Tale modifica si applica anche alle provvigioni relative ai rapporti di agenzia e rappresentanza, come indicato negli articoli 22, comma 1, lett. c) del Tuir e 25-bis, comma 3 del D.P.R. 600/1973. Secondo queste disposizioni, il percipiente può scegliere tra diverse modalità di gestione delle ritenute subite per gli anni successivi a quello di competenza dei redditi.

Una novità introdotta dal D.L. 193/2016 è la possibilità di scomputare le ritenute subite nella dichiarazione dell’anno successivo in cui sono state operate (principio di cassa). Prima di questa modifica, questa facoltà era ammessa solo interpretativamente dalla prassi dell’Agenzia delle entrate.

In pratica, per le provvigioni di competenza del periodo d’imposta 2023, le ritenute sulle provvigioni pagate nel 2023 possono essere scomputate dalle imposte sui redditi dell’esercizio 2023 (modello Redditi 2024). Le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2024 possono essere scomputate dalle imposte dell’anno 2023 (modello Redditi 2024) o dell’anno 2024 (modello Redditi 2025), a seconda della data di erogazione. Le ritenute sulle provvigioni versate nel 2024, dopo la trasmissione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2023, possono essere scomputate dalle imposte dell’anno 2024 (modello Redditi 2025).

È importante sottolineare che questo principio si applica anche alle ritenute su provvigioni relative ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 5, comma 2-bis e 2-ter, del D.L. 193/2016 all’articolo 25-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973.

Per quanto riguarda gli adempimenti del sostituto di imposta, colui che opera ritenute su provvigioni deve versarle utilizzando il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Inoltre, deve riepilogare i versamenti e le compensazioni nel modello 770.

Le modifiche apportate dal D.L. 193/2016 non hanno risolto completamente il problema del disallineamento temporale tra la certificazione della ritenuta da parte del sostituto di imposta e la presentazione della dichiarazione dei redditi del soggetto sostituito.

Di conseguenza, il soggetto sostituito (agente, procacciatore, mediatore, ecc.) è responsabile di conservare la documentazione che dimostri di aver subito effettivamente la ritenuta e di tenerne conto nella presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall’imputazione per competenza o per cassa della ritenuta stessa.

Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto, l’aliquota generalmente applicata è del 23%, ma può essere ridotta al 4,6% in determinate condizioni. La riduzione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione che attesti il soddisfacimento dei requisiti richiesti. La dichiarazione ha validità fino a revoca o perdita dei requisiti, secondo quanto disposto dall’articolo 27 del D.Lgs. 175/2014, notando che prima delle modifiche apportate da questo decreto, la validità era annuale. Se durante l’anno si verificano variazioni delle condizioni che consentono l’applicazione della ritenuta ridotta, queste devono essere comunicate al committente entro 15 giorni dall’evento. Infine, se un intermediario inizia l’attività durante l’anno, deve richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta entro 15 giorni dalla stipula del contratto o dell’accordo corrispondente.

Per maggiori informazioni su questo argomento o per una consulenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti è a vostra disposizione.

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