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Con la legge finanziaria per il 2024, approvata il 30 dicembre 2023 (Legge n. 213), viene confermata la possibilità di affrancare le plusvalenze relative alle partecipazioni societarie con un’imposta sostitutiva del 16%. Questa aliquota, introdotta nel 2023, rimane quindi invariata per l’anno corrente. In passato, l’aliquota ha subito diverse modifiche: nel 2022 era del 14%, nel 2011 e 2020 dell’11%, e nel periodo 2015-2018 variava tra il 2% e l’8%.

Le nuove disposizioni consentono di affrancare fino al 30 giugno 2024:

  1. Partecipazioni non quotate: Per le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, possedute al 1° gennaio 2024, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sul valore determinato tramite una perizia. La perizia deve essere completata entro il 30 giugno 2024. Le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano più del 20% dei diritti di voto in assemblea o più del 25% del capitale sociale. Le partecipazioni non qualificate sono quelle al di sotto di queste soglie.
  2. Partecipazioni quotate: Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, l’imposta del 16% si applica sul valore normale determinato dalla media aritmetica dei prezzi di dicembre 2023. Questo significa che non è necessaria una perizia per determinare il valore di tali partecipazioni; basta fare riferimento ai prezzi di mercato del mese precedente.

L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024 o rateizzata in tre rate annuali di pari importo, con scadenza il 30 giugno 2024, 2025 e 2026. Le rate successive alla prima sono soggette a un interesse annuo del 3%. La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni è accessibile a:

  • Persone fisiche: che possiedono le partecipazioni non in regime di impresa.
  • Società semplici: comprese le società ed associazioni fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.
  • Enti non commerciali: con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate.
  • Soggetti non residenti: le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

È possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione con quanto già versato in passato per la stessa finalità. Ad esempio, se nel 2023 si è già pagata un’imposta sostitutiva del 16% per una precedente rideterminazione, tale importo può essere detratto dalla nuova imposta dovuta. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta pagata precedentemente, entro un termine di decadenza di 48 mesi dalla duplicazione del versamento.

Le partecipazioni rivalutate, se donate, mantengono il valore rideterminato. Il donatario subentra nella posizione fiscale del donante, potendo quindi beneficiare del valore rivalutato in caso di cessione futura. In caso di successione, l’erede non subentra nella posizione fiscale del defunto; il costo fiscalmente riconosciuto sarà quello dichiarato nella dichiarazione di successione.

  • In caso di donazione: Il donatario eredita il valore rivalutato dal donante e può utilizzare questo valore per determinare eventuali plusvalenze in caso di futura vendita.
  • In caso di successione: L’erede non può utilizzare il valore rivalutato dal defunto, ma deve fare riferimento al valore dichiarato nella successione.

Se un contribuente avvia la procedura di rivalutazione e poi decide di rinunciarvi non pagando le rate successive, non ha diritto al rimborso della prima rata pagata. La giurisprudenza ha espresso opinioni contrastanti in merito, ma la Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è irrevocabile. Questo significa che, una volta iniziata la procedura, il contribuente è obbligato a completare i pagamenti delle rate.

È possibile vendere una partecipazione a un prezzo inferiore a quello della perizia senza necessità di una nuova rideterminazione. La cessione non genererà plusvalenza tassabile se il prezzo di vendita è inferiore al valore fiscalmente riconosciuto. Questa possibilità offre un’opzione flessibile per i venditori che desiderano liquidare le proprie partecipazioni senza incorrere in ulteriori imposte.

Procedure e Scadenze

Per avvalersi della rideterminazione del valore delle partecipazioni, è necessario seguire precise procedure e rispettare le scadenze indicate:

  1. Redazione della perizia: Per le partecipazioni non quotate, la perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2024.
  2. Pagamento dell’imposta: L’imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30 giugno 2024, oppure può essere rateizzata in tre rate annuali con scadenze il 30 giugno 2024, 2025 e 2026.
  3. Dichiarazione fiscale: I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO, compilando l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.

È importante valutare attentamente la convenienza della rideterminazione del valore delle partecipazioni. In alcuni casi, potrebbe essere meno onerosa la tassazione ordinaria sulla plusvalenza realizzata, specialmente quando la precedente rideterminazione è stata effettuata con aliquote inferiori. Ad esempio, una rivalutazione al 2% o al 4% potrebbe risultare più vantaggiosa rispetto all’aliquota del 16% attualmente in vigore.

Inoltre, la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con quanto già versato in passato offre una significativa flessibilità fiscale. Per chi non ha mai utilizzato questa opzione, come i possessori di titoli negoziati nei mercati regolamentati, rappresenta una nuova opportunità di ottimizzazione fiscale.

Per eventuali chiarimenti o assistenza sulla procedura di affrancamento delle plusvalenze, lo Studio Pallino è a vostra disposizione. Non esitate a contattarci per ricevere supporto personalizzato e assicurare una corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 79 del 30 aprile 2024, ha approvato il decreto legge n° 60 del 07/05/2024 ( pubblicato in Gazzetta ufficiale n: 105 del 07/05/2024 ), che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, c.d. decreto COESIONE LAVORO.

Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno ed introduce il bonus giovani, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, il bonus ZES per il sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno.

Tutte le misure presentano alcune caratteristiche comuni:

  1. Non sono nuove nel nostro ordinamento in quanto sembrano (almeno quelle che riguardano i giovani e le donne svantaggiate) essere quasi la “fotocopia” di quelle scadute il 31 dicembre 2023, mentre quelle relative alla occupazione degli “over 35” nelle Regioni del Meridione richiamano l’analogo provvedimento, a tempo, già inserito nella legge n. 205/2017;
  2. Non sono strutturali, ma a tempo, in quanto riguardano i rapporti a tempo indeterminato instaurati tra il 1° luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025;
  3. La piena operatività delle disposizioni è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

 

Assunzione dei giovani “under 35”

Si riconosce per tutte le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che sono al primo rapporto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) e che non hanno compiuto i 35 anni (ossia, fino a 34 anni e 364 giorni), realizzate nel periodo compreso tra il prossimo 1° luglio  ed il 31 dicembre 2025, uno sgravio contributivo per un massimo di 24 mesi e consiste in un abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% con un tetto massimo mensile di 500 euro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio non si applica ai contratti di lavoro domestico (per la particolarità del rapporto) ed all’apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato che gode di una propria specifica regolamentazione sotto l’aspetto contributivo.

Nella c.d. Zona economica speciale” che comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro sulla quota a loro carico (art. 22, comma 3), presenta un tetto massimo di 650 euro mensili.

Il comma 8 dell’art. 22, parla di non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente: l’unica eccezione riguarda, senza alcuna deduzione, la compatibilità con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (dall’art. 4 del D.L.vo 30 dicembre 2023, n. 216, attraverso il quale si dispone, per il 2025, un abbattimento dell’IRPEF e dell’IRES, pari al 120% o al 130% per le categorie svantaggiate indicate in un D.M. “concertato” tra Lavoro ed Economia, ove viene preso in considerazione il costo del lavoro in aumento rispetto all’anno precedente in virtù delle nuove assunzioni ).

 

Assunzione di donne svantaggiate

Sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate.

Esso presenta alcune caratteristiche che lo differenziano da quello previsto dalla legge del 2012:

  1. Non è strutturale, ma a tempo;
  2. Il beneficio, non è cumulabile con altri incentivi, ad eccezione di quello previsto dall’art. 4 del D.L.vo n. 213/2023;
  3. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato (si parla di occupazione stabile), mentre la legge n. 92/2912 prevede incentivi anche in caso di assunzione a tempo determinato fino a 12 mesi;
  4. La piena operatività della norma è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

 

Lo sgravio contributivo previsto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1°luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025, sulla quota a carico dei datori di lavoro è pari al 100% con un tetto mensile massimo fissato a 650 euro su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il periodo massimo di riconoscimento dell’agevolazione è di 24 mesi. Lo sgravio comprende anche i premi ed i contributi assicurativi INAIL.

Lo sgravio riguarda:

  1. Donne svantaggiate di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nella Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali;
  2. Donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ogni anno i settori e le professioni sono definiti da un Decreto Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia: l’ultimo emanato è il n. 365 del 20 novembre 2023.
  3. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. In questo caso va verificato se nei 2 anni antecedenti l’assunzione la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro.

 

Le misure per il lavoro autonomo

Il decreto contiene anche incentivi per l’autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.

Nello specifico, all’art 16 si prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due   specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani   denominate, rispettivamente,

  1. Autoimpiego centro-nord Italia e
  2. Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.

In entrambi i casi saranno destinatari dell’intervento:

  1. a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
  2. b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;
  3. c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come

definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

  1. d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  2. e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;
  3. f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

e saranno ammissibili a finanziamento, le seguenti iniziative:

  1. erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
  2. tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui sopra nello svolgimento delle attività
  3. interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari degli interventi

 

Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

 

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni, cd. Bonus Befana:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Il bonus sarà riconosciuto al lavoratore dipendente nella busta paga di gennaio, ma a condizione che il lavoratore ne faccia espressa richiesta attestando per iscritto di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, o del solo figlio laddove il nucleo familiare sia composto da un solo genitore.

Il sostituto di imposta dovrà verificare all’atto del conguaglio la sussistenza delle condizioni che danno diritto al bonus ed eventualmente, in mancanza dei già menzionati requisiti, effettuare il recupero del beneficio precedentemente fruito. I datori di lavoro potranno poi recuperare in compensazione il credito d’imposta maturato con l’erogazione del bonus.

 

Redditi da lavoro autonomo

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
  • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.Per una consulenza e assistenza personalizzata lo Studio Pallino Commercialisti mette a disposizione la propria competenza ed esperienza professionale.

Nel vasto e intricato mondo delle imposte locali, la Dichiarazione IMU (Imposta Municipale Propria) rappresenta un tassello fondamentale. Ma finora, la prassi consolidata stabiliva che il ravvedimento dell’adempimento fosse possibile solo entro un preciso arco temporale di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Tuttavia, una svolta sostanziale è giunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Novità: Superare l’Antico Orientamento

L’orientamento consolidato finora sosteneva che oltre i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione IMU fosse considerata omessa e, di conseguenza, non più sanabile. Tuttavia, il MEF ha offerto un chiarimento che ribalta questo paradigma, aprendo la possibilità di ravvedere anche dichiarazioni IMU presentate oltre il fatidico limite temporale. Questo cambiamento non solo scuote le fondamenta delle consuetudini fiscali, ma richiede anche una riconsiderazione da parte dei contribuenti e degli operatori del settore, oltre che un adeguamento da parte degli enti locali.

La Scadenza e le Sue Peculiarità

Secondo quanto stabilito dal comma 769 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), i soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Una volta presentata, la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano modifiche nei dati o negli elementi dichiarati che comportino una variazione dell’imposta dovuta.

Quando è Obbligatoria la Dichiarazione

La presentazione del modello della dichiarazione IMU non è sempre obbligatoria. È richiesta nei casi in cui l’immobile soggetto all’IMU ha beneficiato di riduzioni d’imposta nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, oppure quando il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento tributario del contribuente.

Un esempio è rappresentato dal caso in cui, nell’anno d’imposta di riferimento della dichiarazione, l’immobile è stato concesso in comodato tra genitori e figli, godendo così dello sconto del 50% previsto per questa casistica. Un altro caso è la trasformazione di un terreno da agricolo a edificabile

Scadenze e Proroghe: Il Labirinto Temporale delle Dichiarazioni IMU

Il delicato equilibrio delle scadenze e delle proroghe nel campo delle dichiarazioni IMU può essere un vero e proprio labirinto. Ad esempio, con riferimento alla Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021), il Decreto Semplificazioni ha prorogato la scadenza dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, mentre il Decreto Milleproroghe ha ulteriormente esteso il termine al 30 giugno 2023. Questo ha portato il 30 giugno 2023 a essere la scadenza ordinaria sia delle Dichiarazione IMU 2023 che della Dichiarazione IMU 2022.

Modalità di Presentazione e Sanzioni

La dichiarazione IMU deve essere presentata al comune in cui si trovano gli immobili oggetto del tributo, e le modalità possono variare!

L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione IMU può comportare sanzioni dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro per le omissioni e dal 50% al 100% per le infedeltà.

Il Ravvedimento Operoso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità di ravvedere la dichiarazione IMU anche oltre i canonici 90 giorni, offrendo un’interpretazione favorevole ai contribuenti. Questo si basa sul fatto che la previsione secondo cui è ravvedibile solo la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni è espressamente indicata solo dalla legge sulle dichiarazioni fiscali e non dalla normativa specifica sugli IMU.

Il ravvedimento oltre i 90 giorni rappresenta una possibilità preziosa per regolarizzare la propria posizione fiscale, mentre le modalità di presentazione e le scadenze richiedono una costante attenzione.

Per  una corretta comprensione delle regole e delle opportunità offerte, per chiarimenti ed assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra completa disposizione.

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