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A partire dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di assumere lavoratori disabili, come previsto dall’articolo 3 della legge 68/1999, non è più legato al superamento della soglia minima di 15 dipendenti computabili, ma scatta contestualmente al raggiungimento di tale limite.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere lavoratori appartenenti a categorie protette, stabilite dall’articolo 1 della legge 68. La quantità obbligatoria varia in base al numero di dipendenti, prevedendo un lavoratore se l’organico va da 15 a 35 dipendenti, due lavoratori se va da 36 a 50 dipendenti, e il 7% dei lavoratori se sono più di 50 (oltre all’1% riservato a vedove, orfani o profughi).

L’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato richiede un’attenta valutazione, considerando non solo le dimensioni dell’organico aziendale ma anche le modalità di computo e le specifiche esclusioni di alcuni rapporti di lavoro. Nel caso in cui tutti i 15 lavoratori siano computabili, il datore di lavoro deve presentare la richiesta di assunzione al Centro per l’Impiego entro 60 giorni dall’obbligo, ossia dal momento in cui viene assunto il quindicesimo lavoratore.
Dal punto di vista operativo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici adempiono all’obbligo assumendo i lavoratori mediante richiesta nominativa o convenzioni. La richiesta nominativa può essere preceduta dall’istanza di preselezione delle persone con disabilità in base alle qualifiche concordate. In caso di mancata assunzione entro il termine previsto, il Centro per l’Impiego avvia i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria.

L’invio del prospetto informativo, entro il 31 gennaio di ogni anno, è obbligatorio per i datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio. Le informazioni devono riflettere la situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente e vanno inviate solo se ci sono cambiamenti rispetto all’ultimo invio.

Per calcolare la base di computo e determinare il numero di soggetti disabili da assumere, vanno considerati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi quelli in smart working. Alcune figure, come dirigenti e apprendisti, sono escluse dal computo.Alcuni settori, come il trasporto aereo, marittimo, terrestre, edilizia e autotrasporto, sono esclusi dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

Gli esoneri totali e parziali sono previsti per alcune aziende, a condizione che versino i contributi previsti. Gli esoneri devono essere autocertificati telematicamente tramite la banca dati del collocamento mirato.
I datori di lavoro non soggetti all’obbligo possono stipulare convenzioni con gli uffici competenti per pianificare l’inserimento graduale e programmato di soggetti disabili nell’azienda.

Queste convenzioni stabiliscono tempi e modalità di assunzione, inclusi tirocini, contratti a termine e periodi di prova estesi.

Lo studio Pallino rimane a disposizione per maggiori informazioni e per una consulenza specifica.

Supporto alla formazione e al lavoro: quali sono i vantaggi per chi assume i beneficiari

Le imprese private, le agenzie per l’impiego e gli intermediari dell’occupazione che assumono i beneficiari del supporto alla formazione e all’occupazione possono godere di agevolazioni contributive specifiche. Tuttavia, è importante notare che per avere diritto a tali benefici, l’assunzione deve essere a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato, tempo determinato o stagionale. Inoltre, l’accesso a tali agevolazioni è subordinato al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e deve essere conforme alle normative europee riguardanti gli “aiuti de minimis”. Ma come variano questi incentivi in base al tipo di contratto agevolato?

A partire dal 1° settembre è entrata in vigore la piattaforma di supporto alla formazione e all’occupazione, come stabilito dall’articolo 12 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023). Questa misura mira a facilitare il processo di inserimento nel mondo del lavoro attraverso la partecipazione a programmi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, assistenza al lavoro e politiche attive per l’occupazione.

Dopo la pubblicazione dei due decreti attuativi sulla Gazzetta Ufficiale il 25 agosto, l’INPS ha rilasciato il 29 agosto 2023 la circolare n. 77, fornendo le prime istruzioni operative per i beneficiari in merito alle modalità di accesso a partire dal 1° settembre 2023, come previsto dal D.L. n. 48/2023.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato sul suo sito ufficiale che al 15 settembre 2023 sono state ricevute 57.852 domande tramite il nuovo Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Ma come funziona concretamente questa misura? La misura prevede il pagamento di un contributo mensile da parte dell’INPS di 350 euro a fronte della partecipazione del beneficiario a programmi di formazione e progetti di interesse collettivo, per l’intera durata dei programmi stessi, e comunque per un massimo di 12 mesi. Per richiedere il beneficio, il beneficiario deve presentare una domanda online all’INPS, e il percorso di attivazione sarà gestito attraverso il SIISL, con invio automatico delle informazioni ai servizi per l’occupazione competenti.

Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare la sua disponibilità immediata al lavoro e autorizzare esplicitamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l’Impiego, alle Agenzie per l’impiego e agli enti di formazione.

Inoltre, il richiedente sarà convocato dal servizio per l’occupazione competente per stipulare un patto di servizio personalizzato, nel quale dovrà indicare di aver contattato almeno tre agenzie per l’impiego o intermediari autorizzati come parte del suo percorso di inserimento lavorativo.

È importante notare che i beneficiari di questa misura sono tenuti a rispettare determinati obblighi, come l’adesione ai programmi di formazione e inserimento lavorativo previsti dal patto di servizio personalizzato. Devono anche confermare la loro partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, altrimenti perderanno il beneficio. Inoltre, devono rispettare gli obblighi di formazione stabiliti dall’articolo 1 comma 316 della Legge n. 197/2022 per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Infine, i beneficiari devono comunicare qualsiasi cambiamento nelle loro condizioni o requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dalla modifica, altrimenti perderanno il diritto al beneficio.

Ma quali sono gli incentivi per le assunzioni in questo contesto? Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una guida sugli incentivi il 12 settembre sul suo sito web, in attesa delle specifiche istruzioni dell’INPS. Questa guida fornisce informazioni sugli incentivi relativi ai beneficiari di questa misura e all’assegno di inclusione.

Il Ministero sottolinea che gli incentivi riguardano datori di lavoro privati, agenzie per l’impiego, intermediari dell’occupazione, anche sotto forma di enti del Terzo Settore o percettori.

Per avere diritto a tali incentivi, l’assunzione del beneficiario deve essere a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato, tempo determinato o stagionale, come previsto dalla normativa vigente. La fruizione degli sgravi è subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e al rispetto degli obblighi stabiliti dalla Legge n. 68/1999. Inoltre, la fruizione degli incentivi deve essere conforme alle normative europee sugli “aiuti de minimis”.

Le modalità di richiesta di tali incentivi saranno comunicate dall’INPS in apposita nota di prassi.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, l’incentivo consiste in un’esenzione del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con una durata massima di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, e un importo massimo di 8.000 euro, riparametrato su base mensile.

Per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, l’incentivo è un’esenzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con una durata massima di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, e un importo massimo di 4.000 euro, riparametrato su base mensile.

Per le agenzie per l’impiego, è previsto un incentivo massimo di:

  • 400 euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato o a scopo di somministrazione;
  • 200 euro per ogni contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, anche a scopo di somministrazione.

In sintesi, esistono incentivi significativi per le imprese e gli intermediari dell’occupazione che assumono beneficiari del supporto alla formazione e all’occupazione. Questi incentivi variano in base al tipo di contratto e possono contribuire notevolmente a promuovere l’occupazione e l’inclusione sociale dei beneficiari. Tuttavia, è fondamentale rispettare le normative e gli obblighi stabiliti per garantire la fruizione degli incentivi e il buon funzionamento di questa importante misura di sostegno al lavoro.

Per ulteriori dettagli e assistenza lo Studio Pallino rimane a disposizione.

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