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Dal 30 aprile 2024, entra in vigore una modifica significativa riguardante la competenza degli uffici per le società di persone.

L’articolo 31 comma 3 del DPR 600/73, modificato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, stabilisce che per i redditi prodotti in forma associata secondo l’art. 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la competenza spetta all’ufficio che effettua l’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale. Questo accertamento è parziale e riguarda il reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge.

In passato, questa disposizione era prevista solo per la fase di accertamento con adesione, come indicato dall’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 218/97. Ora, questa regola è stata estesa a tutti gli accertamenti.

Va sottolineato che, a seguito dell’art. 7-bis della Legge 212/2000 introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, un atto emesso da un ufficio non competente potrebbe essere annullabile su eccezione del contribuente. Questo va contro la precedente interpretazione che considerava tale errore come un mero vizio formale (Cass. 11 novembre 2021 n. 33287).

L’intervento del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, accolto favorevolmente da diversi settori, risolve le problematiche procedurali legate al litisconsorzio necessario quando la società ha la sede legale in una provincia diversa dalla residenza di uno o più soci.

Già dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 4 giugno 2008 n. 14815, si è riconosciuta l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soci e la società, anche se uno dei litisconsorti non impugna l’atto.

In passato, se più giudici erano coinvolti a causa della diversità dei domicili fiscali, il secondo giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, a condizione che fosse a conoscenza dell’avvio del processo.

Queste situazioni erano estremamente complicate e difficili da gestire, soprattutto considerando il coinvolgimento di tutte le Direzioni provinciali.

Gli accertamenti sui soci potevano essere notificati mesi dopo rispetto a quelli sulla società, rendendo difficile rispettare il vincolo del litisconsorzio. Ad esempio, se una società aveva sede a Napoli, con soci residenti a Palermo e Sondrio, l’atto emesso sul maggior reddito doveva essere impugnato entro 60 giorni. Tuttavia, se gli atti sui soci venivano notificati mesi dopo, poteva accadere che il processo relativo alla società fosse già stato concluso quando il ricorso dei soci veniva presentato.

Con il futuro cambio normativo le Direzioni provinciali emetteranno gli accertamenti parziali sui redditi attribuiti per trasparenza ai soci residenti in altre province e il processo sarà gestito in modo unitario presso la Corte della sede legale della società.

Per approfondimenti, ulteriori chiarimenti su questo argomento o per assistenza personalizzata lo Studio Pallino è a vostra disposizione.

Il panorama fiscale italiano ha subito una sostanziale trasformazione con l’entrata in vigore del Decreto attuativo della Legge 111/2023. Questo decreto ha introdotto una serie di disposizioni volte a migliorare l’efficienza dell’accertamento fiscale e a promuovere una cooperazione più stretta tra le autorità nazionali ed estere.

Focalizziamoci sulle principali innovazioni apportate da questa riforma.

Un punto centrale di questa riforma è rappresentato dal contraddittorio preventivo, che mira a coinvolgere attivamente il contribuente nel processo di accertamento. Secondo quanto definito dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, ora è obbligatorio per tutti i contribuenti ricevere uno schema di provvedimento partecipato. Tale schema include non solo l’invito a presentare osservazioni, ma anche a proporre un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema.

Questa novità segna un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei contribuenti nel processo di accertamento fiscale. È importante notare che coloro che hanno già optato per l’adesione all’accertamento con adesione non possono più farlo dopo la notifica dell’avviso di accertamento o rettifica, salvo alcune eccezioni specifiche.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, si tratta di un’opportunità offerta ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo residenti in Italia, oltre che, sperimentalmente per il solo anno 2024, ai soggetti in regime forfetario. Questa procedura consente di determinare il primo acconto delle imposte sui redditi senza tener conto del reddito concordato, mentre il secondo acconto terrà conto di quest’ultimo.

La riforma ha anche introdotto disposizioni riguardanti la procedura di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, distinguendo tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Un aspetto cruciale della riforma è lo scambio di informazioni e la lotta all’evasione fiscale. Si è deciso di rafforzare la possibilità di scambio di informazioni con altri Paesi dell’Unione Europea e con Stati con i quali sono stati stipulati accordi specifici di cooperazione amministrativa. Questa misura mira a contrastare efficacemente l’evasione fiscale attraverso una maggiore trasparenza e collaborazione internazionale.

Inoltre, il Decreto stabilisce tempi e modalità per l’accettazione della proposta di concordato, con particolare attenzione per il primo anno di applicazione. Questo implica una maggiore certezza e chiarezza nel processo di concordato preventivo, garantendo una gestione più efficiente e trasparente dei debiti fiscali.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

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