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Le recenti modifiche apportate al comma 8 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997 hanno introdotto una significativa innovazione nell’ambito del sistema sanzionatorio italiano. Dal 1° settembre 2024, il cumulo giuridico è applicabile anche nell’ambito del ravvedimento operoso. Questa disposizione deriva dall’intervento legislativo del D.Lgs. n. 87/2024, che ha esteso la portata delle sanzioni uniche a nuove fattispecie già previste per l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. L’obiettivo è promuovere la regolarizzazione spontanea delle violazioni da parte dei contribuenti, mantenendo comunque un criterio rigoroso di separazione per tributo, periodo d’imposta e istituto deflativo.

Questa evoluzione normativa segna un importante passo in avanti verso un sistema di gestione delle sanzioni più flessibile e coerente, fornendo agli operatori economici uno strumento ulteriore per risolvere tempestivamente le irregolarità.

Il cumulo giuridico rappresenta una modalità di determinazione della sanzione unica, in deroga al principio del cumulo materiale, applicabile nei casi di pluralità di violazioni connesse tra loro. La normativa specifica che il calcolo della sanzione avviene separatamente per ciascun tributo, periodo d’imposta e istituto deflativo. Questa impostazione consente una maggiore equità, evitando progressioni sanzionatorie non proporzionali rispetto alle singole violazioni.

La nuova disciplina conferma, inoltre, l’inapplicabilità del cumulo giuridico agli omessi versamenti e alle indebite compensazioni, preservando il principio di rigore per queste particolari infrazioni. L’articolo 12, comma 8-bis, aggiunge un ulteriore livello di dettaglio, prevedendo che il calcolo della sanzione unica si applichi separatamente tra tributi erariali, imposte doganali e imposte sulla produzione e sui consumi.

L’estensione del cumulo giuridico al ravvedimento operoso costituisce una novità assoluta. In passato, questa possibilità era esclusa, limitando il ricorso al ravvedimento in situazioni di pluralità di violazioni. La nuova disciplina equipara il ravvedimento agli istituti deflativi già contemplati, quali l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale, rendendo la regolarizzazione spontanea un’opzione ancor più vantaggiosa per i contribuenti.

Attraverso questa modifica, il legislatore intende incentivare comportamenti proattivi da parte dei soggetti fiscali, permettendo loro di beneficiare di riduzioni sanzionatorie significative pur nel rispetto delle norme vigenti.

La determinazione della sanzione unica mediante il cumulo giuridico segue criteri rigorosi. Il calcolo della sanzione “base” prende come riferimento la violazione più grave, aumentata di un quarto. Tale importo rappresenta la base per l’applicazione delle riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso.

L’applicazione del cumulo giuridico è effettuata separatamente per ciascun tributo. Questo significa che, per ogni periodo d’imposta e per ogni istituto deflativo, le violazioni devono essere analizzate autonomamente. Per esempio, nel caso di tributi erariali, le imposte IVA, IRPEF e IRAP saranno trattate in maniera indipendente, garantendo una maggiore precisione nel calcolo delle sanzioni.

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare volontariamente le proprie posizioni fiscali, beneficiando di significative riduzioni delle sanzioni. Con l’introduzione del cumulo giuridico, il calcolo delle sanzioni è reso ancor più favorevole. La determinazione della sanzione “base” permette una riduzione proporzionale al tempo trascorso dalla violazione e alla tempestività del ravvedimento.

Questa modalità di regolarizzazione rappresenta un’alternativa concreta e conveniente rispetto all’attesa dell’irrogazione ufficiale delle sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Per i contribuenti, ciò significa poter risolvere eventuali irregolarità in tempi brevi e con costi ridotti.

 

Esempio Pratico: Omessa Fatturazione e Registrazione

Un caso emblematico dell’applicazione del cumulo giuridico riguarda l’omessa fatturazione e registrazione di un’operazione imponibile. Consideriamo una transazione avvenuta nell’ottobre 2024 per un importo di 10.000 euro, con un’IVA evasa pari al 22% (2.200 euro). La violazione comporta, inoltre, imposte aggiuntive IRPEF e IRAP, pari rispettivamente a 2.300 euro e 390 euro.

Le sanzioni specifiche per tali violazioni includono:

  • Omessa fatturazione: 1.540 euro (70% dell’imposta);
  • Infedele liquidazione periodica IVA: 500 euro;
  • Infedele dichiarazione annuale IVA: 1.540 euro;
  • Infedele dichiarazione dei redditi: 1.610 euro;
  • Infedele dichiarazione IRAP: 273 euro.

 

Applicando il cumulo giuridico, l’ufficio fiscale determinerebbe una sanzione unica per ciascun tributo, calcolata considerando la violazione più grave e aumentando l’importo di un quarto. Se il contribuente optasse per il ravvedimento operoso, potrebbe beneficiare di una riduzione significativa della sanzione complessiva, portandola a soli 544 euro rispetto agli 805 euro previsti in caso di definizione ufficiale.

Le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 rafforzano la centralità del cumulo giuridico quale strumento di equità nel sistema sanzionatorio italiano. L’estensione della sua applicabilità al ravvedimento operoso rappresenta una novità che offre vantaggi concreti per i contribuenti, incentivando una gestione proattiva delle posizioni fiscali.

La separazione per tributo, periodo d’imposta e istituto deflativo garantisce un’applicazione coerente e trasparente delle sanzioni, mantenendo al contempo un alto livello di rigore per le violazioni più gravi. Con l’applicazione del cumulo giuridico, il sistema fiscale italiano compie un passo importante verso un equilibrio tra esigenze di controllo e flessibilità operativa.

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Dal 30 aprile 2024, entra in vigore una modifica significativa riguardante la competenza degli uffici per le società di persone.

L’articolo 31 comma 3 del DPR 600/73, modificato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, stabilisce che per i redditi prodotti in forma associata secondo l’art. 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la competenza spetta all’ufficio che effettua l’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale. Questo accertamento è parziale e riguarda il reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge.

In passato, questa disposizione era prevista solo per la fase di accertamento con adesione, come indicato dall’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 218/97. Ora, questa regola è stata estesa a tutti gli accertamenti.

Va sottolineato che, a seguito dell’art. 7-bis della Legge 212/2000 introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, un atto emesso da un ufficio non competente potrebbe essere annullabile su eccezione del contribuente. Questo va contro la precedente interpretazione che considerava tale errore come un mero vizio formale (Cass. 11 novembre 2021 n. 33287).

L’intervento del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, accolto favorevolmente da diversi settori, risolve le problematiche procedurali legate al litisconsorzio necessario quando la società ha la sede legale in una provincia diversa dalla residenza di uno o più soci.

Già dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 4 giugno 2008 n. 14815, si è riconosciuta l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soci e la società, anche se uno dei litisconsorti non impugna l’atto.

In passato, se più giudici erano coinvolti a causa della diversità dei domicili fiscali, il secondo giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, a condizione che fosse a conoscenza dell’avvio del processo.

Queste situazioni erano estremamente complicate e difficili da gestire, soprattutto considerando il coinvolgimento di tutte le Direzioni provinciali.

Gli accertamenti sui soci potevano essere notificati mesi dopo rispetto a quelli sulla società, rendendo difficile rispettare il vincolo del litisconsorzio. Ad esempio, se una società aveva sede a Napoli, con soci residenti a Palermo e Sondrio, l’atto emesso sul maggior reddito doveva essere impugnato entro 60 giorni. Tuttavia, se gli atti sui soci venivano notificati mesi dopo, poteva accadere che il processo relativo alla società fosse già stato concluso quando il ricorso dei soci veniva presentato.

Con il futuro cambio normativo le Direzioni provinciali emetteranno gli accertamenti parziali sui redditi attribuiti per trasparenza ai soci residenti in altre province e il processo sarà gestito in modo unitario presso la Corte della sede legale della società.

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Il panorama fiscale italiano ha subito una sostanziale trasformazione con l’entrata in vigore del Decreto attuativo della Legge 111/2023. Questo decreto ha introdotto una serie di disposizioni volte a migliorare l’efficienza dell’accertamento fiscale e a promuovere una cooperazione più stretta tra le autorità nazionali ed estere.

Focalizziamoci sulle principali innovazioni apportate da questa riforma.

Un punto centrale di questa riforma è rappresentato dal contraddittorio preventivo, che mira a coinvolgere attivamente il contribuente nel processo di accertamento. Secondo quanto definito dall’articolo 6-bis della legge 212/2000, ora è obbligatorio per tutti i contribuenti ricevere uno schema di provvedimento partecipato. Tale schema include non solo l’invito a presentare osservazioni, ma anche a proporre un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema.

Questa novità segna un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei contribuenti nel processo di accertamento fiscale. È importante notare che coloro che hanno già optato per l’adesione all’accertamento con adesione non possono più farlo dopo la notifica dell’avviso di accertamento o rettifica, salvo alcune eccezioni specifiche.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, si tratta di un’opportunità offerta ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo residenti in Italia, oltre che, sperimentalmente per il solo anno 2024, ai soggetti in regime forfetario. Questa procedura consente di determinare il primo acconto delle imposte sui redditi senza tener conto del reddito concordato, mentre il secondo acconto terrà conto di quest’ultimo.

La riforma ha anche introdotto disposizioni riguardanti la procedura di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, distinguendo tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Un aspetto cruciale della riforma è lo scambio di informazioni e la lotta all’evasione fiscale. Si è deciso di rafforzare la possibilità di scambio di informazioni con altri Paesi dell’Unione Europea e con Stati con i quali sono stati stipulati accordi specifici di cooperazione amministrativa. Questa misura mira a contrastare efficacemente l’evasione fiscale attraverso una maggiore trasparenza e collaborazione internazionale.

Inoltre, il Decreto stabilisce tempi e modalità per l’accettazione della proposta di concordato, con particolare attenzione per il primo anno di applicazione. Questo implica una maggiore certezza e chiarezza nel processo di concordato preventivo, garantendo una gestione più efficiente e trasparente dei debiti fiscali.

Lo Studio Pallino è disponibile per fornire assistenza personalizzata e chiarire qualsiasi dubbio sulle nuove disposizioni fiscali. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutare i contribuenti a comprendere appieno le implicazioni della riforma e ad adottare le migliori strategie per gestire le proprie questioni fiscali.

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