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COMPLIANCE

Scontrino elettronico 2020

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Come noto, dal primo gennaio 2020 lo scontrino elettronico sarà obbligatorio per tutti e, chi non l’avesse già fatto, sarà tenuto ad adeguarsi alle nuove modalità di memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici.

Ultimamente l’Amministrazione Finanziaria si è espressa chiarendo quali siano le modalità alternative alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi attraverso un registratore di cassa telematico.

Il registratore telematico è sicuramente il mezzo più comodo per adempiere allo scontrino elettronico 2020, l’obbligo che in gergo tecnico è definito come memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Tuttavia non è obbligatorio acquistare un nuovo RT o adattare quello in uso. Esistono diverse alternative per la trasmissione telematica dei corrispettivi, che presuppongono tuttavia di valutare le specificità della propria attività.

In alternativa al registratore telematico, la trasmissione dei corrispettivi potrà essere effettuata anche tramite la procedura WEB gratuita predisposta dall’Agenzia delle Entrate, alla voce “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Una volta effettuato l’accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate, il professionista o il commerciante potrà compilare manualmente i dati richiesti.

Ovviamente, pur trattandosi di un’alternativa economica al registratore telematico, si tratta di una procedura idonea a chi dovrà gestire un limitato numero di corrispettivi. Per questo è necessario valutare attentamente quando conviene evitare la spesa per l’acquisto del registratore telematico.

C’è una seconda modalità alternativa per adempiere all’obbligo di invio dei corrispettivi telematici: si tratta della fatturazione elettronica.

Commercianti ed assimilati potranno scegliere di certificare le proprie operazioni o mediante scontrino o con l’emissione di una fattura elettronica, così come confermato dall’Agenzia delle Entrate.

E’ importante ricordare inoltre che è stata recentemente introdotta un’ulteriore sanatoria per le sanzioni applicabili, anche se solo a favore dei contribuenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.

Le tempistiche sono quindi le seguenti:

  • soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 31 dicembre 2019;
  • soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro: moratoria sulle sanzioni relative al tardivo invio fino al 30 giugno 2020.

La moratoria sulle sanzioni si applica esclusivamente alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. Non cambia invece l’obbligo di memorizzazione giornaliera.

L’invio sarà ammesso entro il mese successivo, in luogo del termine ordinario fissato a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate con si potrà adempiere all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà sarà ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico, o adeguamento alla procedura di invio gratuita disponibile sul sito dell’Agenzi delle Entrate e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria dall’applicazione delle sanzioni.

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

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