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Le sanzioni UE verso la Russia sull’export di beni, assistenza tecnica e soggetti in black list

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Il 23 febbraio 2022, l’Unione Europea ha emanato le prime misure restrittive nei confronti delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk.

Il Reg. (UE) 2022/263 vieta:

  • l’esportazione, la vendita, la fornitura, o il trasferimento di beni e tecnologie nei settori dei trasporti; delle telecomunicazioni; dell’energia; della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerali. Infine, è vietato fornire servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati. All’interno del regolamento è inserito il dettaglio dei prodotti per i quali è previsto il divieto di esportazione nelle due Repubbliche.
  • l’importazione nella UE di merci da esse originarie;
  • la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti;
  • l’assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni connesse all’importazione;
  • l’acquisizione di nuovi beni immobili, nuove entità, azioni e altri titoli di natura partecipativa;
  • la concessione di prestiti o altri finanziamenti;
  • la creazione di società miste, e ogni servizio di investimento direttamente connesso a queste attività.

Regimi autorizzativi a capo delle autorità competenti degli Stati membri vengono previsti per:

  • (export nei settori indicati) l’esecuzione fino al 24 maggio 2022 di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o di contratti accessori necessari purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o);
  • alle merci originarie dei territori specificati messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e per le quali è verificata l’origine preferenziale (certificato di origine conformemente all’accordo di associazione UE-Ucraina);
  • l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o da contratti accessori necessari), purché l’autorità competente ne sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi prima:
  1. missioni consolari o di organizzazioni internazionali; 
  2. sostegno di ospedali o altre istituzioni sanitarie pubbliche che forniscono servizi medici o istituti di istruzione civile;
  3. manutenzione per la sicurezza delle infrastrutture esistenti; iv) attività necessarie per prevenire o attenuare urgentemente eventi a grave e significativo impatto sulla salute e sulla sicurezza delle persone, compresa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull’ambiente.
  • in casi di emergenza debitamente giustificati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione possono procedere senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi l’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dopo che esse hanno avuto luogo, fornendo dettagli sulla pertinente giustificazione;
  • (per servizi connessi alle attività turistiche) non è pregiudicata l’esecuzione fino al 24 agosto 2022 di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o da contratti accessori necessari), a condizione che l’autorità competente sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Il Regolamento 2022/328 del 25 febbraio 2022 modifica il preesistente Reg. 2014/833 riguardo le misure verso la Federazione Russa e che determina una serie di divieti per l’export di beni e tecnologie verso la Russia. Nello specifico, è vietato:

  • vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per uso in Russia, con le seguenti eccezioni:
  1. operazioni connesse alla vendita e relativa assistenza di beni e tecnologie a uso e utenti finali non militari relative a contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 (o di contratti accessori necessari) purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1º maggio 2022.
  2. operazioni connesse a beni e tecnologie a duplice uso per uso e per utenti finali non militari purché destinate a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di eventi che a grave impatto sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o risposta a catastrofi naturali, usi medici o farmaceutici;
  3. esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; aggiornamenti del software; utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;
  4. garanzia della cybersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia – fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate;
  5. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

Le autorità nazionali possono autorizzare operazioni connesse alla vendita e relativa assistenza di beni e tecnologie a uso e utenti finali non militari per la cooperazione tra la UE o gli Stati membri e il governo russo in alcuni ambiti:

  • operazioni connesse alla vendita e relativa assistenza di beni e tecnologie a uso e utenti finali non militari relative a contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 (o di contratti accessori necessari) purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1º maggio 2022.
  • vendita e relativa assistenza di beni e tecnologie puramente civili o di cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
  • vendita e relativa assistenza di beni e tecnologie per la gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; destinati alla sicurezza marittima;
  • vendita e relativa assistenza di beni e tecnologie per le reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet; all’uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo di persone giuridiche registrate o costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
  • vendita e relativa assistenza di beni e tecnologie alle rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner.

Sempre il regolamento (UE) 2022/328 impone anche il divieto di:

  • prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi a tali beni e tecnologie e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia;
  • fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni e tecnologie a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia;
  • vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio, anche non originari dell’Unione, a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia o per un uso in Russia;
  • prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti, servizi di intermediazione o altri servizi connessi a beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio;
  • l’accettazione di depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia di ammontare superiore a 100.000 euro;
  • con riferimento a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia, sotto il controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50%:

➢ l’acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l’assistenza all’emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario;

➢ la quotazione e la fornitura di servizi in sedi di negoziazione registrate o 3 riconosciute nell’Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50%;

➢ la conclusione o la partecipazione ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti (il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l’esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione);

➢ la vendita di valori mobiliari denominati in euro o quote di organismi di investimento;

  • fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie adatti all’uso della raffinazione del petrolio, nell’aviazione e nell’industria spaziale e servizi connessi, a favore di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per uso in Russia.

Con Il Regolamento 2022/332 vengono aggiunti oltre 100 membri della Duma Russa, il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, il Ministro degli esteri Lavrov ed altri Ministri, alti funzionari governativi e dei comandi militari russi e bielorussi agli elenchi di “designazione” dei soggetti cui sono congelati beni e risorse economiche di qualsiasi tipo ed a cui viene vietato l’ingresso nel territorio della Ue.

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