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Anticipate le sanzioni POS al 30.06.2022

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Come noto, con il DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0” è stata introdotta una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento. 

Con l’art. 19-ter, DL n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR” è stato previsto: 

  • l’obbligo in capo ai professionisti / imprese / commercianti di essere in possesso del POS al fine di consentire i pagamenti elettronici relativi alle operazioni poste in essere; 
  • l’irrogazione di un’apposita sanzione a partire dall’1.1.2023 nei confronti dei predetti soggetti che rifiutano il pagamento tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici. 

L’art. 18, comma 1, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2” ha modificato la data di entrata in vigore del citato regime sanzionatorio in esame, anticipandola al 30.6.2022. 

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate: 

  • € 30 (quota fissa);
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile). 

La predetta sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata, è quindi sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio. 

E’ inoltre prevista  la trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative:

  • all’importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico;
  • ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico; esclusivamente:
    – per gli strumenti di pagamento elettronico evoluti;
    – per i dispositivi direttamente connessi al Registratore Telematico (RT).

Ora, il comma 4 dell’art. 18 estende l’obbligo di trasmissione giornaliera dei predetti dati anche per i POS “non evoluti” e senza distinzione tra operatori economici e consumatori finali.

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