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RIVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI E TERRENI 2021

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Il Ddl. di bilancio 2021 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 ovvero la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso da:

• persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
• società semplici ed enti ad esse equiparate;
• enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.

Le categorie di beni rivalutabili sono:
Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.
Per la rivalutazione è necessario procedere all’assolvimento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissa all’11%, sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).

Le condizioni per potere effettuare la rivalutazione sono:
• possesso dei beni alla data del 1 Gennaio 2021;
• redazione e giuramento della perizia entro il 30 giugno 2021;
• pagamento imposta sostitutiva dell’11% sul valore rideterminato dei terreni e partecipazioni sia qualificate che non qualificate.

Il versamento potrà essere effettuato entro in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o in tre rate annuali di uguale importo entro 30 giugno 2021, 30 giugno 2022, 30 giugno 2023 maggiorate degli interessi.

Il versamento della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.

Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione, resta fermo che sarà possibile:
detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
◦ richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.

Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

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