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Rivalutazione delle partecipazioni e terreni al 15 novembre 2022

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Il Decreto Energia propone la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate ex art 5 della L. n. 448/2001.

La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni, con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza, all’atto della successiva cessione da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato a seguito di una perizia di stima.

Questo permette a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite.

Rientrano nella rivalutazione delle quote:

  • le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
  • le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);
  • i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Per avvalersi della rivalutazione per il 2022, la partecipazione non quotata, deve essere detenuta al 1.1.2022.

Entro il 15 novembre 2022 un professionista abilitato dovrà redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione o dei terreni e il contribuente interessato dovrà versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L’applicazione dell’imposta è pari:

  • al 14% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate);
  • al 14% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili);

L’aliquota del 14% si applica sull’intero valore di perizia e la rivalutazione produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo sarebbe previsto a partire dal 15 novembre 2022.

Lo studio resta disponibile per il cliente che lo desidera, solo a valutare la convenienza di questa procedura, nel caso in cui si rendesse necessario trasferire delle quote a qualsiasi titolo di società possedute da persone fisiche.

Se del caso potete inviare una mail a carmine.pallino@studiopallino.it.

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