Pubblicato il decreto Sostegni-bis
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Sostegni-bis. Il provvedimento (di 78 articoli) approvato giovedì, aveva avuto un rallentamento a causa della necessità, da parte del governo, di rivedere la norma sul blocco dei licenziamenti.
Ecco le novità
Licenziamenti
Si torna a due date per lo sblocco dei licenziamenti: dal primo luglio per le grandi imprese e dal primo novembre per le piccole. Saltata la mini-proroga selettiva fino al 28 agosto. Rimane però il bonus di sei mesi per le grandi aziende: se dal primo luglio usano la Cig ordinaria “scontata” non possono licenziare fino a dicembre
Aiuti
nuovo ed ulteriore contributo a fondo perduto viene previsto in tre forme diverse, con l’obiettivo di coprire la maggior parte della platea dei soggetti danneggiati dai noti eventi pandemici nei suoi riflessi economici.
Per i soggetti a cui spetta il contributo di cui al decreto sostegni, spetta un contributo nuovo di pari importo, senza necessità di alcuna istanza, erogazione che avverrà con le stesse modalità della precedente, sempreché alla data di entrata in vigore del decreto i destinatari abbiano la partita Iva attiva, non abbiano già restituito il precedente contributo, o quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.
In alternativa, il decreto “Sostegni-bis” prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva che nel 2019 (rectius, secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento) non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
L’ammontare viene poi determinato nella solita maniera, ossia applicando delle percentuali, decrescenti in funzione del reddito, alla differenza di ammontare medio mensile del fatturato.
Tali percentuali sono previste più elevate (dal 90% al 30%) se il contribuente non ha ottenuto il precedente contributo, mentre sono identiche alle precedenti (dal 60% al 20%) se il contribuente ha già ottenuto il precedente contributo.
Per evitare trattamenti di sfavore, è previsto che i soggetti che, a seguito dell’istanza già presentata, abbiano già beneficiato del contributo, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri più favorevoli.
⇓⇓ SCARICA IL TESTO DEL DECRETO
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