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COMPLIANCE

Adeguamento statuti e nomina revisore

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Previste delle semplificazioni a partire dal prossimo anno per gli esportatori abituali.

Come noto, con l’acquisizione dello status di esportatore abituale, si ha la possibilità di acquistare senza applicazione dell’Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile.

L’esportatore abituale ha l’onere di dichiarare l’intento di voler acquistare utilizzando il plafond, trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d’intento.

A partire dal primo gennaio 2020 non sarà più necessario numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro quindici giorni dall’emissione, in apposito registro e consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore, ovvero alla Dogana competente prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini Iva. Tali obblighi restano quindi in vigore sino al 31 dicembre 2018.

In compenso,  gli estremi del protocollo di ricezione, presenti sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, dovranno essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Per quanto riguarda invece la corretta compilazione della bolletta doganale di importazione, è necessaria l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda infine che, al posto della sanzione fissa, è stata reintrodotta una sanzione proporzionale dal 100 al 200% dell’Iva nei confronti del cedente o del prestatore che non effettua la preventiva verifica della trasmissione telematica della dichiarazione di intento ai fini dell’emissione della fattura non imponibile.

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