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Nuovi obblighi documentali per servizi resi al Regno Unito

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A partire dal 1 Gennaio 2021 il Regno Unito è considerato un Paese terzo rispetto all’Unione europea, pertanto le prestazioni rese nei suoi confronti richiedono l’emissione di autofattura da parte del soggetto passivo stabilito in Italia. 

Per le suddette prestazioni di servizi, in quanto rese da soggetti non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, è richiesta l’applicazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge (art. 17 comma 2 del DPR 633/72). 

Gli obblighi in capo al committente italiano sono mutati per effetto della conclusione del periodo transitorio, avvenuta il 31 dicembre 2020: sino a tale data, i servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in Italia erano documentati mediante integrazione della fattura di acquisto, a norma dell’art. 46 del DL 331/93. 

Ai fini dell’esterometro(art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015) la circostanza che il prestatore sia stabilito nell’Unione europea piuttosto che in un Paese terzo è assolutamente irrilevante pertanto l’operazione è comunque oggetto della comunicazione trimestrale, fatta salva la possibilità per il committente di trasmettere al Sistema di Interscambio un documento elettronico in formato XML (corrispondente, rispettivamente, all’emissione di un’autofattura o all’integrazione, con aliquota e imposta, del documento di acquisto). 

L’operazione però non assume più rilevanza ai fini degli elenchi INTRA degli acquisti (art. 50del DL 331/93).  

Nel caso in cui la fattura sia stata emessa nel 2020 ma sia stata ricevuta dal soggetto passivo italiano solamente nel 2021se non è ancora stato pagato il corrispettivo del servizio ricevuto, si ritiene che il committente sia tenuto all’emissione di un’autofattura e che, viceversa, non sia più ammessa l’integrazione del documento di acquisto. 

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