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Nuove specifiche tecniche di fatturazione in vigore dal 1/01/2021

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L’Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. n. 166579/2020,  ha ritenuto di dettagliare il formato XML  della fattura elettronica con riferimento a:

1. codice tipo-documento (codice TD);
2. codice natura IVA dell’operazione (codice N).
L’obiettivo di queste nuove specifiche tecniche è quello di individuare tutte quelle operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge).
1. Fatturazione elettronica, codice tipo-documento
Dal 1° gennaio 2021, la fatturazione elettronica si è arricchita di nuove tipologie di tipo documento. Nello specifico, sono stati individuati undici nuove tipologie di documento della fattura ordinaria, che vanno ad aggiungersi alle 7 definite in origine. Si tratta, per esempio, dei codici tipo-documento da TD16 a TD19, che si riferiscono alla trasmissione di documenti recanti l’assolvimento dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile o delle nuove tipologie TD21 e TD22, relative all’estrazione di beni dal deposito Iva.
2. Fatturazione elettronica, nuovi codici natura IVA
In riferimento ai codici natura IVA, c’è stata una implementazione, devono essere obbligatoriamente indicati quando nella fattura non è evidenziata l’imposta sul valore aggiunto. Le novità per quanto riguarda i codici natura riguardano l’introduzione di sub-codici che dettagliano meglio i seguenti codici base:
• N2 (operazioni non soggette);
• N3 (operazioni non imponibili);
• N6 (inversione contabile), non più utilizzabili.
Per quanto riguarda le operazioni non soggette sono state inserite le seguenti due sottocategorie dei codici natura:
• N2.1 per le operazioni carenti della territorialità ai sensi degli articoli da 7-ter a 7-septies del dpr 633/72;
• N2.2 per le operazioni non soggette all’Iva per altre ragioni (es. operazioni o somme escluse dal campo di applicazione dell’imposta).
Per le operazioni non imponibili, le sottocategorie vanno da N3.1 per le esportazioni a N3.6 per le altre operazioni non imponibili che, insieme a quelle del codice N3.5, non concorrono alla formazione del plafond.
Anche per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge c.d. interno è stata aggiunta una classificazione dettagliata che è andata ad implementare l’unico codice N6, a cui sono stati sostituiti nove sottocodici:
• da N6.1 a N6.8, per indicare le varie fattispecie vigenti previste dagli articoli 17 e 74, le cui descrizioni corrispondono ai campi da 2 a 9 del rigo VE35 della dichiarazione annuale (cessioni di rottami, cessioni di oro e argento, prestazioni di subappalto nel settore edile, ecc.);
• N6.9, con funzione residuale in relazione agli «altri casi» al momento non previsti.

Confermato, invece, senza modifiche il codice N7: “Iva assolta in altro stato UE” (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, dl 331/93; servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, dpr 633/72 e art. 74-sexies, dpr 633/72).

In allegato la Guida dell’ Agenzia delle Entrate che definisce i nuovi codici, da sottoporre alle software house.

Resto a disposizione per quanto occorrer possa, qualora avessi ulteriori necessità non esitare a contattarci.

⇓⇓ AGENZIA DELLE ENTRATE Guida compilazione Fattura Elettronica

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