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Rivalutazione dei beni d’impresa

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La nuova rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal DL 104/2020 può avere degli effetti anche anche ai fini fiscali, ciò passa per la strada dell’affrancamento del saldo attivo.

In assenza di affrancamento, infatti, se il saldo viene distribuito:

  • le somme attribuite ai soci, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente alle somme medesime, concorrono alla formazione del reddito imponibile della società (attribuito per trasparenza ai soci, se la società è una società di persone in contabilità ordinaria);
  • alla società è attribuito un credito d’imposta ai fini IRPEF e IRES pari all’imposta sostitutiva medesima.

Per le rivalutazioni esclusivamente civilistiche, invece, la distribuzione non genera oneri in capo alla società.

Per i soci di società di capitali, il saldo attivo ricevuto genera un reddito di capitale tassato ai sensi degli artt. 47, 59 e 89 del TUIR, anche se la rivalutazione è stata effettuata ai soli fini civilistici. Con particolare riferimento ai soci persone fisiche non imprenditori, deve essere operata all’atto della distribuzione la ritenuta a titolo d’imposta del 26% di cui all’art. 27 del DPR 600/73.
Per i soci di società di persone, invece, la distribuzione del saldo derivante dalla rivalutazione fiscale, generando un presupposto d’imposta in capo alla società, si riverbera in modo automatico sul socio, al quale il reddito è attribuito per trasparenza; diversamente la distribuzione del saldo attivo derivante dalla rivalutazione solo civilistica è irrilevante ai fini della tassazione.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’imposta sostitutiva del 10%, la quale si aggiunge a quella del 3% da assolvere in sede di rivalutazione e, come quest’ultima, può essere oggetto di rateizzazione.

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