News

NUOVA DISCIPLINA SCONFINAMENTO BANCARIO

[responsivevoice voice=”Italian Female” buttontext=”Ascolta la notizia”]

L’art. 178 del Reg. UE n. 575 del 2013 detta le regole per la una nuova disciplina dello sconfinamento bancario e del default bancario. Le recenti norme influiscono sui requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.

Lo sconfinamento bancario è rappresentato da quella possibilità che l’istituto di credito dà al proprio cliente di spendere una somma superiore al reale ammontare dei risparmi posseduti. In altre parole, è quel che in gergo si chiama lo “scoperto di conto”, ossia il denaro che la banca concede, tanto da poter così mettere in atto alcuni pagamenti, ma con il conto in rosso.

Il nuovo Regolamento UE sullo sconfinamento dei debiti bancari prevede soglie di rilevanza più stringenti. I debiti sono considerati deteriorati (default), se sussiste almeno una delle condizioni che seguono:
▪ l’istituto di credito ritiene improbabile che il debitore adempia alla sua obbligazione, senza specifiche azioni come l’escussione delle garanzie;
▪ il debitore è in arretrato da più di 90 giorni – per le PA 180 giorni –  nel pagamento di una obbligazione che abbia rilievo finanziario, ovvero:
◦  un debito scaduto che oltrepassi 100 euro per le esposizioni al dettaglio o 500 euro per le esposizioni diverse (soglia assoluta);
◦ oppure l’1% dell’esposizione complessiva nei confronti di una controparte (soglia relativa).

Aumentano pertanto i rischi, per il cliente-debitore, di essere classificato in stato di default.

Dal primo gennaio, non è più possibile compensare gli importi scaduti con linee di credito aperte e non utilizzate e gli addebiti automatici non saranno più permessi, in caso di conti in rosso e insufficienza di liquidità.

Le nuove regole dispongono che per un mancato pagamento al di sopra dei 100 euro, protratto per 3 mesi, il cliente sia classificato come cattivo pagatore; conseguenza è la segnalazione alla Centrale Rischi.

E’ opportuno dunque che il debitore si attivi, servendosi del margine disponibile per fronteggiare il pagamento ormai scaduto.

[/responsivevoice]

Segui i nostri Canali Social

Consulenza, Affiancamento, Adempimenti fiscali e societari, Contrattualistica, Area Finanziaria

error: