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Novità Decreto aiuti bis – dL 115/2022

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Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Nel Decreto Aiuti bis trova spazio il potenziamento della decontribuzione IVS dello0,8% introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 per i soli redditi fino a € 35.000.

L’esonero contributivo a carico dei lavoratori dipendenti nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 passerà dallo 0,8 al 2% (con incremento di 1,2 punti percentuali ).

Gli aumenti degli stipendi per effetto della decontribuzione, secondo quanto stabilito dal Decreto Aiuti bis, saranno dal primo ottobre al 31 dicembre 2022 e poi la misura cesserà i suoi effetti.

Pur se, come precisato gli aumenti degli stipendi avranno effetto retroattivo dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima, le buste paga dei lavoratori a settembre non dovrebbero ancora prevedere gli aumenti che saranno corrisposti ad ottobre anche per i mesi precedenti.

Welfare aziendale

La previsione normativa contenuta nell’articolo 12 del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) innalza a 600 euro il valore dei fringe benefit esenti, riconoscendo la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche alle «somme erogate o rimborsate» ai lavoratori per il pagamento :

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
  • dell’energia elettrica
  • e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Pertanto i buoni bollette corrisposti sotto forma di benefit aziendali finanziano le bollette della luce, del gas e dell’acqua che il dipendente ha pagato, o deve ancora pagare, nel corso del 2022. Sono quindi incluse esclusivamente le bollette riferite a utenze domestiche.

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate chiarisca gli aspetti operativi si precisa che la norma parla di “somme”. Per questa ragione rientrano nell’agevolazione le erogazioni in denaro dirette al pagamento dell’utenza o a rimborso di quelle spese dai dipendenti.

A tale proposito, sarà necessario che il datore di lavoro richieda ai dipendenti i documenti giustificativi delle spese energetiche sostenute, come le fatture.

Le stesse utenze, poi, a patto che l’Agenzia delle Entrate non si pronunci diversamente, non dovranno essere necessariamente intestate al lavoratore ma anche ad un familiare convivente

Il bonus bollette in busta paga può avere un importo diverso a seconda di cosa decide il datore di lavoro, purché entro il tetto massimo annuale dei 600 euro stabilito dal Decreto Aiuti bis.

L’agevolazione è limitata al periodo d’imposta 2022 ( con incremento da 258,23 – valore previsto dalla legislazione vigente – a 600,00 euro).

Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere, dunque:

  • un valore di euro 200 per uno o più buoni carburante (cd. bonus carburante ex art. 2 DL 21/2022, conv. in L. n. 51/2022);
  • un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante (cd. fringe benefit ex art. 51 Tuir e art. 12 dl 115/2022).

Sotto il profilo contabile, bisognerà conteggiare e monitorare le due soglie (rispettivamente di euro 600 per la generalità e di 200 euro per i buoni carburante) in maniera distinta, utilizzando due diverse voci da inserire in busta paga: l’eventuale superamento della soglia fissata da ciascuna delle due discipline comporterà, per il dipendente, l’integrale tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili

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