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Maxiemendamento sostitutivo del DDL di conversione del primo decreto Ristori

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Gentile Cliente, 

il Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del primo decreto Ristori (D.L. 137/2020).

Elenco in calce alcune delle disposizioni contenute nel maxiemendamento:

  • Conferma della proroga al 30 aprile 2021 dei versamenti della seconda o unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i contribuenti che rispettano specifici requisiti.
  • Conferma della cassa integrazione per altre sei settimane (fino al 31 gennaio 2021),
  • Conferma del blocco dei licenziamenti.
  • Conferma del congedo straordinario in caso di chiusura delle scuole per i genitori degli alunni delle secondarie di primo grado
  • Conferma del bonus baby-sitting per le famiglie residenti nelle Regioni in zona rossa.
  • Sospensione del versamento contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre.

1 – Con una nuova disposizione, viene stabilito che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati “in via eccezionale” a seguito dell’emergenza epidemiologica (Covid19), a prescindere dal soggetto che li ha erogati e indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione e fruizione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap

2 – Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti tributari vengono sospesi i versamenti in scadenza nel mese di novembre relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta:

– per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (articolo 1, D.P.C.M 3 novembre 2020);

– per i soggetti che esercitano le attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni;

– per i soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona rossa.

Lo stop riguarda anche i suddetti versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute in qualità di sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché contributi previdenziali e assistenziali):

– per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso;

– per le imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019;

– a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

– a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2, ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

  1. In ambito di sospensione del versamento dei contributi, vengono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1.

Si estende la sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 anche ai datori di lavoro privati che hanno unità produttive od operative nelle zone rosse.

In merito all’identificazione del periodo di sospensione, la circolare INPS n. 129/2020 (che ha sostituito la precedente circolare n. 128/2020) precisa che la sospensione è relativa ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi così sospesi sono effettuati alternativamente, senza applicazione di sanzioni e interessi:

– in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;

– mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

4)   Con una nuova disposizione, viene riconosciuto uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2021, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello.

Un’altra novità riguarda La legge di Bilancio 2021 la quale prevede benefici contributivi per le assunzioni di giovani che non abbiano 36 anni di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione).

La norma è finalizzata alla occupazione giovanile stabile e lo sgravio totale riguarda le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione). Il beneficio riguarda unicamente il personale assunto nelle categorie di operaio, impiegato o quadro, non sono invece incentivati i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli con personale con qualifica dirigenziale.

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno. L’esonero contributivo viene elevato ad un massimo di 48 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede di lavoro od una unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’esonero spetta se:

  • I datori di lavoro non abbiano proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 (ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa) o a procedure collettive di riduzione di personale ai sensi degli articoli, 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Si rende necessario ricordare che, fino a 6 mesi dal recesso sussiste un diritto di precedenza ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949;
  • I datori di lavoro non procedono, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratoreassunto nella medesima unità produttiva.

Lo sgravio contributivo non viene riconosciuto se non c’è:

  • Regolarità contributiva;
  • Rispetto degli obblighi di legge;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali;
  • Rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  • Rispetto di diritti di precedenza;
  • Rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva;
  • Rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

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