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Marzo 2021: posticipazione delle rate da rottamazione

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Il DL “Ristori-quater”, prevede la posticipazione dal 10 dicembre 2020 all’1 marzo 2021 delle rate da rottamazione dei ruoli in scadenza nel 2020.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, e non si applica, alla scadenza dell’1 marzo 2021, la tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 3 co. 14-bis del DL 119/2018. 
La decadenza dal beneficio, derivante da ogni sorta di inadempimento, causa:
  • la riemersione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora,
  • l’impossibilità di dilazionare il debito residuo.
Relativamente ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è verificata la perdita di efficacia della rottamazione, può tuttavia essere accordata la dilazione.
Tale beneficio riguarda anche i debitori che erano decaduti dalle “vecchie“ dilazioni dei ruoli, disciplinate dal DL 193/2016 e dal DL 148/2017.
I debitori che, prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento disposto dal medesimo art. 68 del DL 18/2020 (8 marzo 2020), erano già decaduti da una dilazione, sono riammessi alla dilazione se presentano domanda entro il 31 dicembre 2021, “senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione”.
In base all’art. 19 del DPR 602/73, si può sempre essere  riammessi alla dilazione a condizione che si paghino tutte le  rate insolute. Viene quindi prevista una deroga, vista la situazione emergenziale.
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