News

Legge Bilancio: Sgravi assunzioni e Cassa Integrazione

[responsivevoice voice=”Italian Female” buttontext=”Ascolta la notizia”]

CASSA INTEGRAZIONE

Il comma 300 della Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto che i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dei trattamenti d’integrazione salariale per una durata massima di 12 settimane collocati nei periodi compresi: 

• tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per la CIGO; 
• tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per ASO e CIGD. 

A tali periodi massimi vanno imputati i periodi d’integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021. 

Accesso in discontinuità. La circolare INPS n. 28/2021 conferma che i periodi di trattamento d’integrazione salariale regolati dalla legge di Bilancio 2021, analogamente a quanto già previsto dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), agiscono in discontinuità con quelli regolati dai precedenti provvedimenti. Ciò significa che l’accesso ai nuovi periodi non è subordinato all’avvenuta fruizione in precedenza di periodi d’integrazione salariale. Dunque, il datore di lavoro potrebbe presentare la domanda di trattamento per la prima volta ai sensi della legge n. 178/2020. 

Platea dei lavoratori interessati. Un’importante indicazione che emerge dal documento di prassi dell’istituto attiene alla platea dei lavoratori cui si rivolgono le tutele della legge n. 178/2020. La circolare, infatti, allarga per tutti i settori di attività la possibilità di richiedere la prestazione per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro al 4 gennaio 2021. Ricordiamo che l’articolo 1, comma 304, della legge n. 178/2020 fa riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge e dunque al 1° gennaio 2021. L’istituto allarga invece l’accesso ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021 giustificandolo in considerazione che, per effetto della festività del 1° gennaio e della domenica, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato di fatto il 4 gennaio 2021. Naturalmente, come previsto dal D. Lgs. n. 148/2015 e confermato dal Cura Italia (D.L. n. 18/2020), tale requisito soggettivo del lavoratore non rileva nel caso di trasferimento d’azienda per il quale opera l’articolo 2112 c.c. nonché nelle ipotesi di cambio appalto in cui operano le clausole sociali con passaggio dei lavoratori dall’impresa uscente in quella subentrante. 

Periodi di integrazione salariale fruiti e autorizzati. Altro aspetto da tenere in considerazione, che peraltro operava anche per i trattamenti previsti dal decreto Agosto, è quello relativo alla consumazione del periodo massimo richiedibile tenendo conto dei periodi autorizzati dall’INPS, a prescindere da quanto effettivamente fruito. Per cui, nel caso di un datore di lavoro avesse richiesto ed avesse avuto l’autorizzazione per le 12 settimane previste, i periodi che non fossero poi stati effettivamente fruiti non potranno essere recuperati. 

Contributo addizionale. La circolare INPS n. 28/2021 conferma che, in forza del rinvio al Cura Italia, ai nuovi trattamenti previsti dalla legge n. 178/2020 non si applica il contributo addizionale previsto dal D. Lgs. n. 148/2015. Ricordiamo che l’esclusione è espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ed a differenza dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, la legge n. 178/2020 non prevede alcunché al riguardo. 

Termini per l’invio delle domande e per il pagamento diretto. Infine, per quanto riguarda i termini di trasmissione delle domande e dei dati utili per il pagamento diretto da parte dell’INPS, l’articolo 1, commi 301 e 302, della legge n. 178/2020, conferma la disciplina già prevista dagli ultimi provvedimenti ed il relativo regime di decadenza. Un’ultima notazione: la circolare INPS evidenzia che il richiamo dell’articolo 1, comma 300, legge n. 178/2020 anche agli articoli 22-quater e 22-quinquies del Cura Italia consente di richiedere il pagamento diretto a carico dell’INPS con possibile anticipo del 40%.

INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE

In via sperimentale, viene elevato al 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (in luogo del 50% senza soglia massima annuale), lo sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro, compresi i premi INAIL, per le assunzioni di:

• donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi; 
• donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020); 
• donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. 

Per avere diritto all’esonero contributivo totale il datore di lavoro deve assumere la lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformare a tempo indeterminato un precedente contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, la durata massima di fruizione dello sgravio è di 18 mesi (considerati complessivamente in caso di trasformazione del rapporto). In caso di assunzione con contratto a termine resta invece invariata la riduzione al 50% fino a 12 mesi. 

Sono ammesse allo sgravio anche le assunzioni a scopo di somministrazione. 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, riparametrato per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale e al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate.

BONUS SUD 2021

E’ stato riconfermato sempre dalla Legge di Bilancio 2021

E’ previsto per I datori di lavoro con sede o ubicazioni lavorative nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Rispetto alla norma previdente  prevede una diversa modulazione dell’intensità della misura.

Infatti la percentuale della decontribuzione Sud è pari:

• al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, sino al 31 dicembre 2025;
• al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2026 e 2027;
• al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 2029.

I rapporti di lavoro in somministrazione possono ottenere il bonus nel caso in cui l’Agenzia per il lavoro con la quale il lavoratore ha stipulato il contratto di somminsitrazione sia ubicata in una delle 8 regioni del Mezzogiorno.

Il bonus Sud con il contratto di somministrazione, anche se il lavoratore presta servizio presso un’azienda ubicata al Sud, non può essere riconosciuto se l’Agenzia con la quale ha effettivamente il contratto si trova nelle altre regioni per le quali la decontribuzione al 30% non è prevista.

INPS elenca anche le altre condizioni per accedere alla decontribuzione Sud del 30% per il 2021.

Il datore di lavoro per accedere al bonus Sud 2021:

• in assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• nel rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La decontribuzione Sud non ha natura di incentivo all’assunzione, specifica INPS, pertanto spetta “in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi,

[/responsivevoice]

Segui i nostri Canali Social

Consulenza, Affiancamento, Adempimenti fiscali e societari, Contrattualistica, Area Finanziaria

error: