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Obbligo di comunicazione preventiva per lavoro autonomo occasionale

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Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha introdotto una nuova comunicazione preventiva specifica per il “lavoro autonomo occasionale”.

Dal 31 dicembre 2021 è diventata obbligatoria la comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali (si tratta della medesima procedura prevista per i lavoratori intermittenti). 

La comunicazione potrà essere effettuata:

  • on line, attraverso il sito internet servizi.lavoro.gov.it;
  • tramite posta elettronica certificata, trasmettendo un apposito modello;
  • via sms;
  • tramite app;
  • via fax (solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici).

La comunicazione può essere effettuata dal datore di lavoro, entro 30 giorni dallinizio dellattività lavorativa.

In caso di mancata comunicazione, scatta per il committente una sanzione che va da 500 a 2.500 euro.

Inoltre, con la modifica del comma 1, art.14 TU Sicurezza e Salute sul lavoro, è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento INL da cui emerga che il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato come autonomo occasionale in assenza delle condizioni di legge e senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

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