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IRES e IRAP derivanti da IMU non dedotta – termine per la presentazione di richieste di rimborso per l‘anno d’imposta 2017

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Il 30 giugno scadrà il termine utile entro il quale richiedere i rimborsi di IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2017, versate in eccedenza per non aver potuto dedurre dal proprio imponibile quanto versato per IMU nel corso dello stesso anno. Resta ferma l’opportunità di domandare contestualmente il rimborso anche dell’IRES e dell’IRAP versate in eccedenza per le annualità successive.

Quest’ opportunità deriva dalla sentenza n. 262 del 2020 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del divieto di deduzione dell’IMU dall’IRES per il 2012, dando indicazioni utili a sostenere il diritto al rimborso per le annualità successive.
Il diritto va esercitato con apposita istanza entro i 48 mesi dalla scadenza per il versamento dei saldi IRES e IRAP.

Nel caso in cui una società abbia avuto inscritti in bilancio immobili strumentali durante il 2017 e/o negli anni successivi, è possibile richiedere il rimborso di una rilevante quota di quanto versato per l’IMU inerente tali cespiti.
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