Investimenti 4.0
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’ambito oggettivo di applicazione del beneficio previsto dalla legge n. 160/2019 a fronte dell’acquisto di beni strumentali nuovi effettuati dal 01.01 al 31.12.2020 (ovvero entro il 30.06.2021 nel caso in cui l’ordine sia stato accettato entro il 31.12 e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto). Qualora venga effettuato uno degli investimenti agevolati (requisiti e misure sono definite ai commi 188, 189 e 190 dell’art. 1 legge n. 160/2019 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili) previsti dal comma 189, al contribuente viene assegnato un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti, da utilizzare solo in compensazione.
A decorrere dal 01.01.2020 la Legge 160/2019 ha introdotto, in sostituzione del super ammortamento ed iper ammortamento, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, ovvero:
- investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “Industria 4.0” (beni già oggetto dei super-ammortamenti), in relazione ai quali spetta un credito d’imposta nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2.000.000 euro, utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante modello F24, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno);
- investimenti in beni materiali “Industria 4.0” di cui all’Allegato A alla Legge 232/2016 (beni già oggetto degli iper-ammortamenti), in relazione ai quali spetta un credito d’imposta nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro, ovvero 20% per gli investimenti tra 2.500.000 e 10.000.000 euro, utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno), a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione;
- investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla Legge 232/2016 (beni già oggetto della maggiorazione correlata agli Iper-ammortamenti), in relazione ai quali spetta un credito d’imposta nella misura del 15% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro, utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in tre quote annuali (1/3 all’anno).
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