Integrazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
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L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 34958/2021 ha stabilito
- le regole tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, per le quali tuttavia il tributo risulti dovuto, nonché per la relativa consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti;
- le modalità per la comunicazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle irregolarità, al fine del recupero dell’imposta dovuta e non versata.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell’intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, due distinti elenchi:
Elenco A: non modificabile, conterrà le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Elenco B: suscettibile delle modifiche del contribuente, saranno, invece inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, trasmesse via SdI, che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.
Il soggetto passivo, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento (o entro il 10 settembre per le e-fatture riferite a operazioni effettuate nel secondo trimestre), qualora ritenga che in relazione a uno o più documenti contenuti nell’Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunicare tale informazione all’Agenzia delle Entrate.
Al contribuente è data anche facoltà di integrare il suddetto elenco con gli estremi identificativi delle e-fatture per le quali risulti dovuta l’imposta e che non sono state individuate dall’Amministrazione finanziaria.
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare (o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre), l’Agenzia evidenzierà, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo dovuto.
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