Informativa fatture estere
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Richiamando la circolare sull’argomento già pubblicata sul nostro sito e la mail a suo tempo inviata dallo scrivente trasmettiamo quanto di seguito, in prossimità del termine previsto per il 1° luglio 2022 e che non è stato ad oggi oggetto di alcuna proroga.
A decorrere dalla data sopra indicata, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML e inviando i file allo SdI secondo le note regole di compilazione.
Tale comunicazione risulta facoltativa per quelle operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale e quelle per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica.
In relazione ai termini:
- per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Per migliore comprensione di quanto sopra esposto si ritiene utile chiarire che:
- in relazione all’emissione di fatture verso clienti esteri, nonostante l’obbligo di transito a mezzo SDI, la fatturazione verso clienti esteri non si può considerare in formato “elettronico”, per cui i documenti dovranno continuare ad essere inviati in formato pdf (o cartaceo) all’indirizzo della clientela e permarrà, limitatamente a tali fatture, l’obbligo di stampa e conservazione su carta. L’invio della fattura elettronica tramite lo SDI eviterà l’obbligo di compilazione e dell’invio dell’esterometro che, a decorrere dal 1° luglio 2022, sarà presumibilmente abolito;
- in relazione alle fatture passive dall’estero a partire dal 01 luglio 2022, è previsto che i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML utilizzando (a meno di successive rettifiche ) i seguenti codici:
– TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
– TD18 Integrazione per acquisti di beni intraUE
– TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72
In relazione alla fattispecie delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell’art 17 comma 6 (per intenderci quelle con il codice N6 e N7), quindi quelle soggette al cosiddetto reverse charge interno non è prevista alcuna specifica decorrenza per una loro necessaria integrazione elettronica, che costituisce una mera possibilità solo per quei contribuenti che intendono utilizzare i precompilati IVA.
Restiamo come sempre a disposizione per quanto possa occorrere.
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