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Indennità una tantum 150 euro (art. 18 comma 1 del d.l. n. 144/2022) – Informazioni e facsimile

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La norma in intestazione prevede l’erogazione del bonus in oggetto da parte del datore di lavoro per tutti i rapporti di lavoro dipendente (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

  1. AVENTI DIRITTO

Si precisa che nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.

L’indennità di cui sopra è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”. Pertanto, l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro cui  alla premessa

A differenza di altri trattamenti (es 200 euro) questo non è a carico del datore di lavoro, in quanto si recupererà dal carico contributivo del mese di competenza (novembre) in sostanza riducendo il versamento in f24 previsto per il 16/12/2022

  1. ESCLUSIONI

L’art 19 prevede due esclusioni  dal suddetto trattamento al verificarsi di una  delle seguenti condizioni:

  • titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.
  • componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019.

IDENTIFICAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

Dato che l’attestazione resa al datore di lavoro può anche essere tacita e non è prevista forma scritta, giacché eventuali dichiarazioni mendaci non comportano per natura sanzioni né disciplinari ne di diverso tipo, abbiamo previsto 2 modalità di identificazione degli aventi diritto.

ATTESTAZIONE TACITA

Prevede che venga affissa in bacheca un avviso (allegato in facsimile) che prevede l’erogazione automatica a tutti i lavoratori aventi diritto, salvo diversa comunicazione da parte dei medesimi, considerato che la attestazione del lavoratore potrebbe ‘svelare’ situazioni particolari che il lavoratore potrebbe non gradire di rendere note. Inviamo in allegato il facsimile in oggetto da esporre nella bacheca aziendale e la norma di riferimento per la modalità ACCETTAZIONE  TACITA.

ATTESTAZIONE ESPRESSA

Chi ritenesse può infine alternativamente , in luogo della missiva da esporre nella bacheca aziendale, richiedere la esplicita dichiarazione dei lavoratori di averne diritto di cui parimenti allego facsimile per la modalità ACCETTAZIONE ESPRESSA.

  1. PROCEDURA PAYROLL

Con l’arrivo delle presenze di novembre il datore dovrà a segnalare a Studio Pallino chi escludere dalla erogazione.

STUDIO PALLINO

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