Maternità autonome : indennità
[responsivevoice voice=”Italian Female” buttontext=”Ascolta la notizia”]
La circolare INPS sulle indennità di maternità fornisce specifiche istruzioni per le lavoratrici e lavoratori autonomi nei casi previsti dalla legge.
L’indennità si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:
- lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
- lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
- libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).
La tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè nei casi di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, e di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.
Il riferimento temporale è il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’evento e il reddito è quello fiscalmente dichiarato.
Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate ( iscritti alla Gestione separata e che si trovino nelle condizioni reddituali previste ) può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro.
Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata , sempre rientranti nei limiti di reddito previsti, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell’art. 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum
In questi casi, trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità/paternità, il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato.
La circolare specifica che sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi :
- quando i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021);
- quando i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
Non possono essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.
La domanda dovrà essere presentata solo in forma telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
[/responsivevoice]
Segui i nostri Canali Social
Condividi questo articolo
Consulenza, Affiancamento, Adempimenti fiscali e societari, Contrattualistica, Area Finanziaria
I nostri riferimenti
Studio Pallino | Commercialisti e consulenti paghe a Milano, Segrate, Roma e Bari
P.IVA 09608570157
Phone: +39 02 2135595 | Fax +39 02 2133227
The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Studio Pallino and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.