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Maternità autonome : indennità

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La circolare INPS sulle indennità di maternità fornisce specifiche istruzioni per le lavoratrici e lavoratori autonomi nei casi previsti dalla legge.

L’indennità si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè nei casi di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, e di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. 

Il riferimento temporale è il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’evento e il reddito è quello fiscalmente dichiarato.

Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate ( iscritti alla Gestione separata e che si trovino nelle condizioni reddituali previste ) può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro.

Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata , sempre rientranti nei limiti di reddito previsti, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell’art. 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum

In questi casi, trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità/paternità, il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato.

La circolare specifica che  sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi  :

  • quando i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021);
  • quando i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.

Non possono essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

La domanda dovrà essere presentata  solo in forma telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  •  tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

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