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Analizziamo caso per caso i requisiti necessari alla richiesta di indennizzo

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Uno degli interventi più discussi del Decreto Cura Italia è quello relativo all’indennità di 600 euro che l’INPS potrà erogare a favore di professionisti, co.co.co., artigiani e commercianti.

Si tratta di chiarimenti ancora in  attesa  di  istruzioni operative e più corpose, si formula una prima analisi delle disposizioni di cui agli art. 27 e 28 del DL 18/2020 per delinearne, quanto meno, l’ambito applicativo e comprendere i potenziali destinatari dell’indennità di euro 600 riconosciuta al mondo delle partite IVA e dei Lavoratori autonomi.

In questo articolo analizziamo caso per caso i requisiti necessari alla richiesta di indennizzo, a seconda della posizione previdenziale del contribuente e dell’attività svolta.

Indennità̀ liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità̀ possono accedere:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società̀ semplici con attività̀ di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con  rapporto  attivo  alla  predetta  data  del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell’accesso all’indennità̀, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

L’articolo 27 del Dl CURA ITALIA prevede che, l’indennità pari ad euro 600,00 è riconosciuta per il mese di marzo ai professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata ex art. 2 co. 26 della l. 335/1995.

Preliminarmente emerge chiaramente che  il  beneficio  è  riconosciuto  ai  soggetti  esercenti attività professionali e artistiche di cui al primo co. art. 53 TUIR, titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai co.co.co. con rapporti attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS. La norma poi prevede i presupposti negativi di esclusione secondo i quali i suddetti soggetti:

  • non devono essere titolare di pensione;
  • non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Non sono destinatari della misura di sostegno in argomento:

  • i professionisti che appartengono agli ordini riconosciuti (Consulenti del Lavoro,  Commercialisti,  Avvocati, Notai, Ingegneri, Geometri etc . . . .);
  • i titolari di pensione, chi, ad esempio, è titolare di una partita IVA o è titolare di un rapporto di co.co.co;
  • tutti quelli che sono soggetti  all’obbligo  di  versamento  ad  una  gestione previdenziale diversa da quella della Gestione Separata.

Si deve concludere che, laddove i titolari di partita IVA ovvero i co.co.co., iscritti alla gestione separata INPS siano, al contempo, titolari di un rapporto di lavoro soggetto a qualsivoglia altro obbligo contributivo non potranno fruire del presente beneficio.

Indennità̀ lavoratori autonomi iscritti  alle  gestioni  speciali  dell’Assicurazione generale  obbligatoria

A tale indennità̀ possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità̀ le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Normativamente il riconoscimento dell’indennità è organizzato su due moduli:

  • indennità ai professionisti e co.co.co. attivi alla data del 23 febbraio (art. 27);
  • indennità ai titolari di una posizione riconducibile alla gestione commercianti o artigiani INPS (art. 28).

L’indennità 600 euro per artigiani e commercianti è disciplinata dall’articolo 28 del D.L. 18/2020.

La norma, in particolare, prevede che, ai lavoratori autonomi (la norma non fa riferimento al possesso di partita IVA) iscritti alle gestioni speciale dell’Ago (tra cui Artigiani e Commercianti) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, con esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00.

Anche in questo caso  per  comprendere  l’ambito  soggettivo  occorre  seguire  il  seguente paradigma:

  • requisito positivo e necessario: iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti;
  • requisito negativo di esclusione n. 1: titolare di pensione;
  • requisito negativo di esclusione n. 2: iscrizione ad altra forma previdenziale senza tenere conto della forma previdenziale di cui alla Gestione Separata.

ATTENZIONE

Va precisato che il  riconoscimento  dell’indennità  non  è subordinato alla sospensione in tutto o in parte delle attività lavorative interessate. L’indennità è  esclusa  da  imposizione  diretta  (Irpef  e  relative  addizionali).

ISTRUZIONI INPS BONUS 600 EURO: COME PROCEDERE?

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