IMPRENDITORI ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCIANTI IN QUANTO SOCI DI SRL – COMPLICAZIONI E INCERTEZZA SULL’OBBLIGO E SULLA EROGAZIONE DELLA PENSIONE
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La Corte di Cassazione, sezione Civile con l’ordinanza numero 1759, pubblicata in data 27 Gennaio 2021, interviene sulla questione della doppia posizione contributiva per coloro che sono, al contempo, soci e amministratori di Società a responsabilità limitata, obbligati, al versamento dei contributi commercianti (per il reddito d’impresa prodotto dalla società) e dei contributi dovuti alla gestione separata (per l’eventuale retribuzione come amministratore) sulla base di una consolidata prassi sulla base di una interpretazione dell’INPS mai disconosciuta prima d’ora in sede giudiziale..
L’annosa questione origina dalla norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) contenuta nel comma 11 dell’articolo 12 del DL 78/2010, come convertito dalla Legge 12/2010, che stabiliva il principio generale in base al quale “le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS”, restando esclusi i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata.
La prassi, per il caso di coloro che sono, al contempo, soci e amministratori di Società a responsabilità limitata, ha interpretato la norma sopra richiamata in maniera estensiva, ritenendo che costoro dovessero essere soggetti a gestione commercianti per l’attività espletata nell’impresa come socio-amministratore, produttrice di redditi di impresa, e a gestione separata per il reddito percepito per l’incarico. Il nodo intrinseco in questo ragionamento è costituito dal fatto che è la medesima attività di amministratore a giustificare due diversi obblighi contributivi.
L’ordinanza 1759 del 27 gennaio 2021 pur non escludendo la possibilità della doppia iscrizione,detta un principio ben più importante: le mansioni intellettuali svolte dall’amministratore di una Società a responsabilità limitata non presentano, da sole, le caratteristiche necessarie per poter iscrivere il socio che svolge questo incarico alla gestione commercianti.
La Corte di Cassazione, con la sopra richiamata ordinanza, non mette in discussione il principio della doppia contribuzione, essendo previsto dalla Legge, ma discute l’interpretazione che di questa ha dato la prassi, ritenendo che “il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore”, che “lo svolgimento […] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” non può essere sufficiente a giustificare l’iscrizione alla posizione commercianti, e che “né, di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda”.
In sintesi l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata (nei limiti del corrispettivo percepito); che questo incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti, e che, in ogni caso, tale iscrizione è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale.
Dovendosi escludere, grazie all’ordinanza in questione, la possibilità di una iscrizione d’ufficio per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora avvenuto sarà onere dell’INPS dimostrare la “partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda” se vorrà iscrivere il socio-amministratore di Società a responsabilità limitata alla gestione commercianti (di presumibile dimostrazione solo nel caso in cui l’azienda eserciti una attività d’impresa senza dipendenti o collaboratori),
Da quanto sopra rimane priva di soluzione la questione degli amministratori già iscritti sulla base della previgente estensiva interpretazione dell’INPS i quali, al raggiungimento dell’età pensionabile potrebbero – per assurdo – potersi vedere disconoscere la prestazione (pensione) se non dimostrando la effettiva attività (non solo direzionale) svolta in azienda, per tutto il periodo di versamento dei contributi.
Parimenti le nuove richieste di iscrizione alla doppia contribuzione dovrebbero essere corredate dalla dimostrazione dell’attività svolta.
Auspichiamo un chiarimento dal legislatore a brevissimo, invitando ad oggi gli imprenditori rientranti nella fattispecie a proseguire con i versamenti conservando l’oggettiva prova dell’attività svolta o chiedere la cancellazione valutando gli effetti pensionistici nonché la lungaggine e alea del contenzioso per un eventuale rimborso dei contributi versati.
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