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Il calendario delle scadenze fiscali del decreto rilancio

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Le disposizioni degli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 si sono limitate a spostare al 16 settembre gran parte dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, senza introdurre differimenti per i mesi successivi.

Più precisamente, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria devono essere versati entro il 16 settembre 2020 restano invariate le condizioni per poter usufruire della proroga:

  • imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro; come previsto dall’ Art. 18 DL 23/2020
  • imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza; come previsto dall’ Art. 62 DL 18/2020
  • Per le imprese operanti in settori particolarmente danneggiati dalla crisi; come previsto dall’ Art. 61 Dl 18/2020.

Una novità del Decreto Rilancio è l’introduzione delle disposizioni in materia di sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari. Gli importi in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio, ai sensi dell’articolo 144 D.L. 34/2020 saranno considerati tempestivi se versati entro il 16 settembre 2020, sia nel caso della remissione dei termini, sia nel caso di proroga dei versamenti in scadenza, è possibile beneficiare del versamento rateale, in 4 rate mensili di pari importo per:

  • le somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972,
  • le somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36 ter D.P.R. 600/1973,
  • le rate dovute a seguito dell’opzione per il versamento rateale degli importi di cui ai precedenti due punti.

Prorogati al 16 settembre 2020 anche i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni.

La proroga al 16 settembre trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell’ambito delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 D.L. 119/2018 (ovvero la definizione agevolata dei PVC e degli avvisi di accertamento, nonché la definizione agevolata delle liti pendenti bis e la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche).

L’articolo 154 D.L. 34/2020 estende poi il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio. Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere quindi versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre 2020).

Mentre chi ha aderito alle rottamazioni per le Rate della rottamazione-ter e per quelle previste dal saldo e stralcio l’Articolo 154 D.L. 34/2020 prevede la scadenza del 10/12/2020 per tutti i versamenti in scadenza nel 2020.

Per qualsiasi informazione potrete contattare la Dott. ssa Michela Andreocci: michela.andreocci@studiopallino.it.

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