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GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
Il 15 OTTOBRE IL GREEN PASS SARA’ OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI

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Il Decreto legge del Consiglio dei Ministri del 16 Settembre 2021 prevede l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori per accedere nei luoghi di lavoro pubblici e privati (inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari).

In assenza di Vaccinazione per entrare a lavoro è obbligatorio avere Green pass ottenuto dopo tampone molecolare (validità 72 ore) o antigenico rapido (validità 48) negativo.

I controlli spettano al datore di lavoro e vanno effettuati all’ingresso, i datori di lavoro dovranno individuare entro il 15 Ottobre con atto formale chi sarà l’incaricato all’ accertamento ed alla eventuale contestazione della violazione. Per il pubblico le linee guida saranno contenute in un Dpcm.

La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico, la verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19. L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).

L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021)

LE SANZIONI

Senza green pass la retribuzione è sospesa:

Ci sono due giorni per mettersi in regola (recuperando la retribuzione);
i dipendenti pubblici sono considerati assenti ingiustificati dal 1° al 5° giorno per essere messi in aspettativa fino massimo al 31/12.

Nel privato aspettativa dal primo giorno senza green pass.

Le aziende con meno di 15 dipendenti dopo il 5° giorno possono sospendere i lavoratori per la durata del contratto del sostituto (non oltre 10 giorni).

La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata e multe per i lavoratori da 600 a 1.500 euro.

Ricordo che le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

IN NESSUN CASO E’ POSSIBILE LICENZIARE

Lo Studio Pallino rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione nel merito.

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