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DPCM 22.03.2020

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Il Presidente Conte ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Come precedentemente comunicato la ratio del decreto è chiarissima ma l’interpretazione è ovviamente dubbia. Mi permetto quindi di suggerire la mia visione, in attesa di chiarificazioni.

Le industrie sono chiuse tranne quelle ammesse tra cui oltre ad alcune attività manutentive e di riparazione specificamente indicate le attività della industria alimentare e delle bevande, chimica, farmaceutica, della gomma vetreria e ausiliari farmaceutici, fabbricazione articoli tessili e tecnici (non abbigliamento), trasporti ed anche le restanti attività se asservite ai servizi essenziali.

Veniamo ai concetti interpretativi essenziali..

  • le attività svolte in smartworking sono sempre possibili se organizzabili in tal senso;
  • le attività svolte dalla clientela ausiliarie a quelle previste come essenziali possono essere svolte anche non in smartworking e limitatamente ai casi previsti

Il decreto si basa quindi sulle attività svolgibili e non sulla attività prevalente delle imprese.

Chi in via secondaria svolge attività permesse può continuare a svolgere le medesime, fermo restando l’interdizione per le diverse attività svolte.

Sarò lieto di valutare con voi anche oggi casi particolari.

DPCM

DPCM ALLEGATO 1

ORDINANZA 515 REGIONE LOMBARDIA

Carmine Pallino

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Consulenza, Affiancamento, Adempimenti fiscali e societari, Contrattualistica, Area Finanziaria

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