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DPCM 22.03.2020
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Il Presidente Conte ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Come precedentemente comunicato la ratio del decreto è chiarissima ma l’interpretazione è ovviamente dubbia. Mi permetto quindi di suggerire la mia visione, in attesa di chiarificazioni.
Le industrie sono chiuse tranne quelle ammesse tra cui oltre ad alcune attività manutentive e di riparazione specificamente indicate le attività della industria alimentare e delle bevande, chimica, farmaceutica, della gomma vetreria e ausiliari farmaceutici, fabbricazione articoli tessili e tecnici (non abbigliamento), trasporti ed anche le restanti attività se asservite ai servizi essenziali.
Veniamo ai concetti interpretativi essenziali..
- le attività svolte in smartworking sono sempre possibili se organizzabili in tal senso;
- le attività svolte dalla clientela ausiliarie a quelle previste come essenziali possono essere svolte anche non in smartworking e limitatamente ai casi previsti
Il decreto si basa quindi sulle attività svolgibili e non sulla attività prevalente delle imprese.
Chi in via secondaria svolge attività permesse può continuare a svolgere le medesime, fermo restando l’interdizione per le diverse attività svolte.
Sarò lieto di valutare con voi anche oggi casi particolari.
ORDINANZA 515 REGIONE LOMBARDIA
Carmine Pallino
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