Fatture elettroniche per il regime forfettario
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A decorrere dal 1° luglio 2022 i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio, il regime forfettario, e le associazioni sportive dilettantistiche saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio.
I soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro resteranno esclusi fino al 2024.
La bozza del decreto prevede che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97. La norma prevede che la tardiva fatturazione di operazione non soggette a imposta sia punita con una sanzione amministrativa.
Dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica.
Nello specifico, a fronte della ricezione di una fattura di acquisto estera, si dovrà procedere all’emissione di un’ autofattura in formato elettronico.
L’autofattura elettronica è una fattura elettronica di vendita con la particolarità di avere come cedente il fornitore estero e come cessionario se stessi. Per il resto è una fattura elettronica normale che va trasmessa come le altre fatture attive nel comune formato XML via SDI.
Il documento emesso dovrà essere uno dei seguenti a seconda delle varie casistiche:
– TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
– TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
– TD19 integrazione/autofattura per acquisto beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
Ribadiamo che il rispetto di queste nuove regole è obbligatorio a partire al 1 Gennaio 2022. Diventa pertanto essenziale poter disporre di un sistema gestionale allineato con le nuove normative per non incorrere in gravi errori e le conseguenti pesanti sanzioni pecuniarie.
Almeno fino alla fine dell’anno resta in vigore il divieto di emissioni di fatture elettroniche :
- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema Ts;
- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.
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