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Estromissione agevolata degli immobili strumentali

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Riproposta l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dal patrimonio della sfera imprenditoriale a quelle privata dell’imprenditore individuale.

I soggetti interessati dall’agevolazione sono esclusivamente gli imprenditori individuali in attività sia alla data del 31.10.2019 che a quella del 1.1.2020, restando quindi esclusi coloro che hanno concesso in affitto l’unica azienda ante 1.1.2020, in quanto la qualifica di imprenditore è sospesa.

Dal punto di vista oggettivo possono essere estromessi i beni immobili strumentali posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2019, e, precisamente, i beni immobili:

  • strumentali per natura, cioè immobili “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato. Rientrano ad esempio gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.
  • strumentali per destinazione, cioè terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche e dalla categoria catastale di appartenenza;

Restano esclusi dall’agevolazione gli immobili merce, quelli patrimonio e gli immobili di civile abitazione ad uso promiscuo.

L’opzione per fruire dell’agevolazione deve essere effettuata entro il 31 maggio 2020 ed ha effetto dal 1° gennaio 2020, si desume dal comportamento concludente dell’imprenditore (contabilizzazione dell’estromissione), fermo restando il perfezionamento dell’opzione con l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (Modello Redditi 2021 – prospetto RQ), della relativa operazione.

L’applicazione del regime agevolativo in commento comporta l’assoggettamento della plusvalenza ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap in misura pari all’8%, da determinarsi su una base imponibile data dalla differenza tra:

  • il valore normale dei beni, determinato o in base al valore di mercato dell’immobile, o in base al valore catastale, derivante dall’applicazione, all’ammontare della rendita risultante in catasto, dei specifici moltiplicatori
  • ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, ovvero il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta 2019 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

L’imposta sostitutiva va versata in due rate: il 60% entro il 30 novembre 2020, la restante parte entro il 16 giugno 2021 (senza interessi). Il codice tributo da utilizzare è il “1127” e l’anno di riferimento da indicare è il “2020”.

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