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Esonero contributivo alternativo alla CIG

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Allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti CIGO, assegno ordinario, CIG in deroga, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, convertito (Cura Italia), un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. 

L’esonero può essere fruito per un periodo massimo di quattro mesi, ed entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020 (riparametrato e applicato su base mensile).

Sono esclusi:

  • i datori di lavoro agricoli 
  • i premi INAIL.

Inoltre l’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo che riguardino una diversa unità produttiva.

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