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DECRETO RISCOSSIONE-BIS: NUOVA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

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Con il DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”), entrato in vigore il 31.1.2021, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente:

  • la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché;
  • la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.

In sostanza, vengono prorogati di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”).

Le modifiche introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto impositivo eventualmente notificato continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa. I pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 28.2.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.3.2021 oppure è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

La sospensione dei pagamenti prevista per le cartelle di pagamento riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, nonché, dall’1.1.2020, gli accertamenti degli enti locali, ad esempio in materia di IMU e TARI.

Sino al 28.2.2021 l’Agente della Riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi. In uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso.

Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell’auto già adottato, può, dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione.

Del pari, è possibile, durante il periodo di sospensione, pagare l’intero debito per ottenere la cancellazione del fermo.

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure che sono eventualmente state disposte dall’1.1.2021 al 15.1.2021.

Gli avvisi di accertamento, nonché tutti gli atti impositivi (ad esempio atti di contestazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta), che scadono dall’8.3.2020 al 31.12.2020 vanno emessi (in sostanza sottoscritti dal funzionario competente) entro il 31.12.2020 ma notificati dall’1.3.2021 al 28.2.2022. Prima del DL 30.1.2021 n. 7, il termine ultimo per la notifica era il 31.1.2022.

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